Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17028 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17028 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PORTO SAN GIORGIO il 17/02/1956
avverso l’ordinanza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con nota difensiva del 15/04/2025.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Ancona, con provvedimento depositato il 10/01/2025 ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato avanzata da NOME COGNOME in relazione alla sentenza n. 2324 del 2023, pronunciata in data 10/10/2023, irrevocabile in data 08/02/2024 della Corte di appello di Ancona, con la quale il COGNOME è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti di usura e tentata estorsione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, con un unico articolato motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contradditoria, attesa la decisione della Corte di appello, che ha completamente pretermesso l’elezione di domicilio effettuata dal ricorrente in occasione della sua scarcerazione in data 31/08/2018 dalla Casa circondariale di Fermo, per ritenere correttamente realizzata la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello presso il difensore di fiducia. La difesa ha osservato come non potesse considerarsi regolare la notifica per come effettuata, atteso che non poteva essere ritenuta valida quale elezione di domicilio la mera indicazione del luogo di residenza dell’imputato da questi non sottoscritta contenuta nell’atto di appello; difatti, nel caso di specie, all’atto di appello non è stata allegata alcuna nuova nomina o elezione di domicilio, dovendo quindi essere considerata l’ultima elezione di domicilio in senso cronologico, ovvero quella realizzata alla uscita dal carcere. Ricorrerebbe una sostanziale omissione della notifica, con conseguente nullità assoluta dell’intero procedimento di appello. Né potevano essere condivise le ulteriori argomentazioni spese dalla Corte di appello, quanto alla presenza di un difensore di fiducia.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico, aspecifico, oltre che manifestamente infondato.
Il ricorrente ha proposto un unico articolato motivo, che si caratterizza per la proposizione di plurime censure, reiterative di quelle già proposte dinnanzi alla Corte di appello con istanza di rescissione, in parte confuse, e sostanzialmente aspecifiche, in mancanza di confronto con le argomentazioni, logicamente articolate, in assenza di qualsiasi violazione di legge, poste a base del rigetto della richiesta di rescissione del giudicato.
La Corte di appello ha difatti evidenziato la ricorrenza di una serie di elementi significativi ed univoci in ordine alla regolare notifica al Guarnieri del decreto di citazione a giudizio in appello (a fronte della piena conoscenza in alcun modo contestata della pendenza e conclusione del giudizio di primo grado) escludendo la ricorrenza di dati fattuali che possano supportare la affermazione del ricorrente quanto ad una incolpevole mancata conoscenza della pendenza del procedimento di appello a proprio carico.
È stata in tal senso correttamente richiamata: – la proposizione dell’atto di appello da parte del difensore di fiducia, che nell’intestazione di tale atto evidenziava come il COGNOME fosse residente in Grottamare, ma elettivamente domiciliato presso il suo studio legale; – la presenza di procura speciale con nomina, elezione di domicilio, regolarmente sottoscritta dal COGNOME ed autenticata dal difensore di fiducia; – l’avvenuta notifica del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore; – la assenza di qualsiasi eccezione o difesa espletata in giudizio al fine di sostenere che il COGNOME non fosse a conoscenza della pendenza del giudizio di appello, che invece proseguiva regolarmente, con trattazione scritta, sulla base della scelta discrezionale del difensore di fiducia; l’irrilevanza della mera dichiarazione di domicilio (tra l’altro riportata nell’atto di appello come dato di identificazione, ma superata dalla esplicita elezione di domicilio presso il difensore) anche atteso il contesto nell’ambito del quale tale dichiarazione era stata rilasciata.
La consultazione degli atti, possibile in considerazione del tipo di vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01), dimostra la effettiva presenza agli atti, per come specificamente evidenziato dal difensore di fiducia nominato, nella intestazione del proprio atto di appello, di procura speciale ed elezione di domicilio sottoscritta dal ricorrente ed autenticata dal difensore Avv.
Indiveri. Ciò posto, è emerso senza alcun dubbio che la notifica del decreto di citazione a giudizio sia stata disposta ed effettuata presso tale difensore; così come è riscontrata la presenza dello stesso difensore in giudizio nell’interesse del ricorrente nel giudizio di appello, attesa anche la presentazione di conclusioni in data 26/06/2023, con le quali sono stati richiamati i motivi di appello, con richiesta di accoglimento degli stessi.
6. Ciò posto, occorre considerare come la Corte di appello abbia correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia “incolpevole”, dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l’indagato o l’imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 5, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146-01).
7. Nel caso concreto non solo non ricorre una erroneità nel procedimento di notifica dell’atto introduttivo del giudizio di appello, ma il ricorrente non ha neanche genericamente allegato un qualche elemento al fine si sostenere l’impossibilità di tenere contatti con il difensore di fiducia nominato. In altri termini, non è possibile affermare, come apoditticamente sostenuto in ricorso, che sia stata omessa la citazione dell’imputato al fine di far valere con il rimedio della rescissione la mancata conoscenza del giudizio; né è stata effettivamente allegata l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, COGNOME, Rv. 280931-01). Elemento risolutivo è poi certamente la presenza di un difensore di fiducia e il pieno espletamento da parte dello stesso del proprio mandato difensivo, in assenza di qualsiasi allegazione che abbia anche solo genericamente evocato una impossibilità di contatto del ricorrente con il proprio difensore di fiducia, che anzi in adempimento del principio della leale collaborazione tra le parti del processo ha compiutamente indicato nell’atto di appello l’elezione di domicilio del ricorrente e l’atto di procura speciale e nomina, dallo stesso difensore
sottoscritto, dal quale emerge tale formale elezione di domicilio (sul tema della leale collaborazione tra le parti, di recente, Sez. U De Felice, n. 13808 del 24/10/2024, nello stesso senso anche Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286269-01, non massimata sul punto).
8. Quanto alla rilevanza della presenza di un difensore nominato di fiducia, si è chiarito, con argomentazioni che pienamente si condividono e si attagliano al caso di specie, che: “in tema di rescissione del giudicato, la nomina del difensore di fiducia., costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità per il condannato di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata la conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da un colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 5, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146-01; Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep.2023, G., Rv. 284460-01; Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, COGNOME, Rv. 269554-01). In altri termini, sussiste colpa quanto alla mancata conoscenza della celebrazione del processo quando la persona indagata o imputata abbia nominato un difensore di fiducia e non si sia autonomamente attivata per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento. Principi questi che hanno trovato esplicita argomentazione ermeneutica nelle Sez. U COGNOME, che hanno chiarito che l’ignoranza del procedimento da parte del condannato in assenza non deve essere allo stesso imputabile, “né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere” (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 28093101). Nel caso di specie il ricorrente non ha allegato circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore di fiducia, vi sia stata assenza di colpa in ordine alla mancata conoscenza della propria vicenda processuale, non potendosi ritenere risolutiva la circostanza della dichiarazione di domicilio alla uscita del carcere, in presenza di una formale elezione di domicilio nell’ambito del procedimento in questione presso il difensore di fiducia ed in assenza di qualsiasi allegazione o difesa spesa nel corso del giudizio per far valere la asserita mancata conoscenza della citazione in appello. In tal senso è bene sottolineare che anche nell’atto di appello era stato esplicitamente indicato il domicilio, ma tale indicazione era seguita
dalla formale elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, sicché
la notifica è stata realizzata in modo corretto, con piena esplicazione dei suoi effetti, presso l’Avv. Indiveri.
9. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 17/04/2025.