Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9215 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9215 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/02/2025
R.G.N. 42611/2024
SANDRA RECCHIONE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 11/11/1990 avverso l’ordinanza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con ordinanza del 12 novembre 2024, rigettava l’istanza di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di NOME COGNOME relativa alla condanna da lui subita con sentenza del Tribunale di Firenze per i reati di rapina aggravata, lesioni, furto tentato e ricettazione.
Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di NOME COGNOME COGNOME premettendo che nel verbale di identificazione e di elezione di domicilio erano stati indicati reati diversi da quelli per i quali era stato poi processato, che nel verbale dell’udienza preliminare veniva dato erroneamente atto che l’imputato aveva nominato un difensore di fiducia, e che NOME COGNOME era stato detenuto nei periodi in cui era stata celebrata la gran parte delle udienze; inoltre, quando gli era stato lasciato l’avviso di deposito per la celebrazione dell’udienza, NOME COGNOME non poteva recarsi presso le poste per ritirare l’avviso in quanto si trovava in carcere; nØ poteva rilevare il verbale di identificazione e la perquisizione effettuata in fase di indagine posto che, sebbene NOME COGNOME fosse stato informato dell’esistenza di un’indagine penale a suo carico, non aveva avuto effettiva conoscenza del processo; il difensore rileva, infine, che l’imputato non aveva mai avuto alcun contatto con i difensori di ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
1.1. L’articolo 629bis (già 625ter ) del codice di procedura penale, noma di chiusura del
sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l’accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, ponendo a carico del ricorrente l’onere probatorio di dimostrare la incolpevole ignoranza dell’esistenza di un processo a suo carico. A tale proposito, giova prendere le mosse da quanto precisato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23948 del 28/11/2019 (PG/ Darwish, Rv. 279420 01) , che ha precisato che “Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all’introduzione dell’art. 162, comma 4bis , cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103).”
Tale Ł il caso in esame, nel quale, oltre alla elezione di domicilio presso il difensore di ufficio da parte dell’imputato, non risulta vi siano stati altri atti dai quali desumere che vi sia stato una effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra imputato e difensore di ufficio; a ciò si deve aggiungere che il difensore di ufficio originariamente nominato, si era cancellato dall’albo nel corso del processo, e la nuova nomina non era mai stata comunicata al ricorrente; nØ può avere alcun rilievo il fatto che il ricorrente non abbia ritirato la raccomandata con la quale veniva avvisato dell’udienza, in quanto vi Ł la prova documentale in atti che il ricorrente in quel periodo fosse detenuto.
Pertanto, si deve ritenere che la mera elezione di domicilio da parte del ricorrente presso il difensore di ufficio sia inidonea a fornire la prova della colpevole ignoranza della celebrazione del processo, in quanto nel caso concreto non vi Ł stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’imputato; sul punto si veda anche Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483 – 01, secondo cui: “in tema di rescissione del giudicato, dall’elezione del domicilio effettuata dall’indagato – anteriormente all’introduzione del comma 4bis dell’art. 162 cod. proc. pen. da parte dell’art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 – presso il difensore d’ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l’effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso”.
Sulla base delle considerazioni che precedono, deve quindi essere annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata, revocata la sentenza di condanna del ricorrente e sospeso l’ordine di esecuzione, con l’immediata scarcerazione dello stesso se non detenuto per altra causa. Gli atti, infine, vanno trasmessi al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Revoca la sentenza del Tribunale di Firenze in data 17/05/2023 nei confronti di NOME Ben COGNOME alias NOME COGNOME COGNOME. Sospende l’ordine di esecuzione in relazione alla predetta sentenza. Ordina l’immediata liberazione di NOME COGNOME alias NOME COGNOME COGNOME se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod.proc.pen. Ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.
Così Ł deciso, 25/02/2025
Il Presidente NOME COGNOME