Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29715 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29715 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Tunisia il 26/04/1976
avverso l’ordinanza del 18/10/2024 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME Nicola COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato, per tardività, l’istanza di rescissione del giudicato e quella, proposta in via subordinata di rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 9 marzo 2017, irrevocabile il 16 ottobre 2020, che aveva dichiarato NOME NOME COGNOME giudicato in assenza, responsabile del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 3400 di multa.
La Corte di appello, ai fini della ritenuta tardività di entrambe le istanze presentate il 20 giugno 2024, ha dato atto come COGNOME fosse venuto a conoscenza della sentenza citata a seguito dell’associazione alla casa di reclusione di Padova, avvenuta il ·28 febbraio 2024 – in forza dell’ordine di·esecuzione del 12 maggio 2023 relativo alla pena irrogata con la citata sentenza -, data dalla quale doveva farsi decorrere il termine di 30 giorni previsto sia dall’art. 629-bis cod. proc. pen (come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 che prevede quale dies a quo il momento dell’avvenuta “conoscenza della sentenza”, e non più “del procedimento”), sia dall’art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., il cui dies a quo decorre dalla conoscenza effettiva del “provvedimento”.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Lofti Ben COGNOME con il proprio difensore, censurandone l’omessa motivazione in quanto il ricorrente era venuto a conoscenza della sentenza emessa nei suoi confronti, previo decreto di irreperibilità e alla presenza di un difensore di ufficio, solo il 24 maggio 2024 quando, all’esito della nomina dell’Avvocato NOME COGNOME avvenuta il 21 maggio 2024, questi gli aveva spiegato il contenuto degli atti, momento utile per individuare il dies a quo per l’impugnazione straordinaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
Risulta dagli atti, e non è contestato, che la richiesta di rescissione del giudicato e quella subordinata di restituzione nel termine per proporre impugnazione sono state proposte in data 20 giugno 2024, cioè oltre il termine di 30 giorni decorrente dal 28 febbraio 2024 in cui è avvenuta l’esecuzione del provvedimento, relativo alla pena irrogata con la sentenza irrevocabile, oggetto del proposto mezzo straordinario di impugnazione e del rimedio restitutorio.
Infatti, ai fini dell’individuazione del dies a quo per presentare tempestivamente le istanze menzionate – di rescissione e di restituzione nel termine – si deve avere riguardo alla precisa ed effettiva cognizione, da parte dell’interessato, degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna irrogata, cioè del titolo irrevocabile a suo carico, specificamente riportato nell’ordine di esecuzione menzionato (Sez. 2, n. 14510 dell’8/01/2025, COGNOME, Rv. 287945).
L’ampio superamento del termine di legge, decorrente dal 28 febbraio 2024, data di conoscenza effettiva della sentenza, rende tardiva sia la richiesta di
rescissione del giudicato (art. 629-bis cod. proc. pen.), sia la richiesta d restituzione nel termine (art. 175, comma
2-bis, cod. proc. pen.).
Del tutto ininfluente, ai fini dell’esperimento della procedura richiesta, invece la cognizione puntuale dell’intero apparato motivazionale della sentenza •
irrevocabile, concernente l’affermazione del giudizio di responsabilità e degli atti processuali su cui esso si fonda, come genericamente sostenuto dal ricorrente.
3. Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento
delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
La Consigliera estensora
Il Presidente