Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48541 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48541 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VALENCIA( SPAGNA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/10/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; impugnata
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza dell’Il ottobre 2022, GLYPH ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. presentata dai difensori di NOME in relazione alla sentenza penale di condanna n. 2211/2016 del RAGIONE_SOCIALE di Pace di RAGIONE_SOCIALE, emessa il 14 .dicembre 2016: GLYPH irrevocabile22.4.2018,-in quanto non tempestiva. La Corte ha osservato che la prima conoscenza RAGIONE_SOCIALE sentenza di condanna, come indicato nel ricorso, doveva farsi risalire alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento RAGIONE_SOCIALE pena pecuniaria avvenuta 1’11 maggio 2022, sicché alla data di deposito del ricorso, 15 giugno 2022 (rectius 14 giugno 2022), era già decorso il termine di trenta giorni.
2. Avverso l’ordinanzai, ha presentato ricorso la condannataa mezzo del proprio difensore / formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 629 bis e 171 cod. proc. pen. Il difensore osserva che la motivazione posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE pronuncia di inammissibilità muove dalla errata individuazione del dies a quo da cui fare decorrere il termine di trenta giorni per proporre ricorso. La Corte territoriale ha individuato il momento RAGIONE_SOCIALE avvenuta conoscenza del procedimento nella ricezione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento notificata dall’ RAGIONE_SOCIALE alla ricorrente per il recupero del credito erariale, ossia I’ll maggio 2022, ritenendo detta comunicazione univocamente significativa RAGIONE_SOCIALE conoscenza dell’avvenuta celebrazione del processo: il termine inziale, invece, deve essere individuato nel momento RAGIONE_SOCIALE effettiva conoscenza dell’esistenza del procedimento penale, che, nel caso in esame, coincideva con il giorno e,17 maggio 2022, in cui la ricorrente si era recata presso l’ente impositore (RAGIONE_SOCIALE di Pace di RAGIONE_SOCIALE) e aveva appreso le ragioni del pagamento richiesto, ossia l’essere stata condannata in “contumacia” , GLYPH a seguito del processo penale a suo carico avente n.2232/2012 Gdp. Di contro/ alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, GLYPH che non conteneva alcun riferimento circa l’esistenza di un procedimento penale, non poteva attribuirsi effetto conoscitivo certo e univoco: le informazioni riportate nella cartella di pagamento non consentivano di avere conoscenza del procedimento penale a carico del destinatario, posto che le somme richieste, pur attenendo ad una sentenza emessa dal RAGIONE_SOCIALE di Pace di RAGIONE_SOCIALE, potevano riferirsi sia ad un giudizio civile, sia ad un giudizio penale. La conoscenza, dunque, era stata raggiunta solo nel momento in cui, recatasi presso l’Ente impositore dei tributi richiesti, aveva appreso che il provvedimento
giudiziario indicato nella cartella era una sentenza penale emessa a seguito RAGIONE_SOCIALE celebrazione di un processo penale a suo carico e la prova in tale senso era fornita dal modulo richiesta copie allegato al ricorso recante appunto la data del 17 maggio 2022.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.Ai sensi dell’art. 629 bis cod. proc. pen., nella formulazione in vigore al momento RAGIONE_SOCIALE pronuncia dell’ordinanza impugnata (prima RAGIONE_SOCIALE modifica introdotta dall’art. 37 comma 1 del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150 a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 dl. 31 ottobre 2022 n. 162), , il condannato con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato, qualora provi che l’assenza è dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALE celebrazione del processo.
La richiesta deve essere presentata alla Corte di Appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o dal difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza del procedimento.
Nella nuova formulazione introdotta dalla legge su indicata, l’art. 629 bis cod. proc. pen. fa riferimento, invece, qualeOes a quo del termine di trenta giorni al momento dell’avvenuta conoscenza RAGIONE_SOCIALE sentenza.
Il riferimento alla conoscenza del procedimento, e non già del provvedimento divenuto irrevocabile, era stato uniformemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità quale sicuro indice del fatto che il termine inizia a decorrere pur quando l’interessato non abbia una compiuta conoscenza dei contenuti del provvedimento da rescindere. Si era detto, che quel che deve provare, onde ottenere la rescissione del giudicato, è l’incolpevole mancata conoscenza “RAGIONE_SOCIALE celebrazione del processo”, e dunque del fatto che un processo, al di là degli specifici accertamenti in esso compiuti, si sia tenuto. Ne consegue che non occorreva, affinché il termine di proposizione RAGIONE_SOCIALE richiesta decorresse, che il condannato avesse avuto conoscenza compiuta degli atti del
processo e RAGIONE_SOCIALE sentenza conclusiva, perché la legge ciò non richiedeva: se così si fosse opinato, del resto, lo svolgimento di un termine posto a pena di inammissibilità sarebbe stato affidato a determinazioni prive RAGIONE_SOCIALE necessaria certezza(in tal senso Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, 281925; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994).
3.Ciò premesso, il ricorso coglie nel segno nella parte in cui afferma che la notifica- RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento non vale a – fondare la prova. RAGIONE_SOCIALE conoscenza del procedimento.
Invero detta cartella (allegata al ricorso) non contiene alcun riferimento da cui possa evincersi la notizia RAGIONE_SOCIALE celebrazione di un processo penale. L’RAGIONE_SOCIALE specifica di porre in esecuzione il ruolo emesso da RAGIONE_SOCIALE che agisce “in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE” e nel “Dettaglio degli importi dovuti” riporta l’indicazione di “sentenza emessa in data 14/12/2016 “; anche il riferimento al recupero RAGIONE_SOCIALE sanzione pecuniaria non può essere ritenuto univoco.
Le informazioni ricavabili dalla cartella notificata sono, invero, compatibili con la derivazione RAGIONE_SOCIALE somme richieste sia da un giudizio penale, sia da un giudizio civile, sicché non determinano in capo al destinatario la conoscenza RAGIONE_SOCIALE sussistenza di un procedimento penale.
Siffatta conoscenza sembra, invece, essersi radicata nel momento in cui il ricorrente si pra-r-e l’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di Pace indicato nella cartella di pagamento notificata, momento che risulta documentato dal modulo di richiesta allegato al ricorso
4. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato, c – o — trasmissione degli atti alla Corte di Appello di..RAGIONE_SOCIALE. per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, per l’ulteriore corso.
Deciso in Roma 18 ottobre 2023.