Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4276 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4276 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Portici il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/05/2025 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’ordinanza impugnata è stata emessa il 14 maggio 2025 dalla Corte di appello di Napoli, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato, così riqualificata dal Tribunale di Napoli l’istanza ex art. 670 cod. proc. pen., avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, condannata in via definitiva dal Tribunale di Napoli il 12 ottobre 2015.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, formulando un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il difensore lamenta, in particolare, violazione di legge quanto a ll’art. 629 -bis cod. proc. pen. perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente riqualificato l’incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. -che era il solo rimedio che la difesa aveva inteso promuovere -in rescissione del giudicato. Il vizio del provvedimento impugnato risiederebbe nel fatto di avere ignorato che il processo
a carico della COGNOME non era stato celebrato in assenza, perché l’imputata, alla prima udienza, era stata presente, sicché mancherebbe il presupposto stesso dell’istituto ex art. 629bis cod. proc. pen. Sussisterebbero, piuttosto, le condizioni per una richiesta ex art. 670 cod. proc. pen., a causa della mancata notifica all’imputata del provvedimento con il quale la si avvisava che il processo a suo carico, iniziato presso la sede distaccata di Portici del Tribunale di Napoli, sarebbe proseguito presso la sede centrale a seguito della soppressione della sezione predetta. Ne conseguirebbe -così il ricorso -che il procedimento era stato correttamente instaurato dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Napoli quale giudice dell’esecuzione .
Il Procuratore generale ha concluso nei sensi di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Per comprendere le ragioni della decisione occorre riepilogare gli accadimenti processuali , ricostruiti grazie all’accesso agli atti, possibile in ragione della natura in rito della censura.
NOME COGNOME era stata tratta a giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, per l’udienza del 16 dicembre 2011; l’imputata aveva presenziato alla prima udienza, nella quale il giudice aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica alla persona offesa, con rinvio all’udienza del 7 novembre 2012 , data in cui il processo era stato nuovamente rinviato al 30 ottobre 2013 per assenza dei testi. Intanto, in attuazione del d.lgs. 155 del 2012, la sezione distaccata di Portici era stata soppressa, donde i processi ivi incardinati erano proseguiti presso il Tribunale di Napoli. La notifica del provvedimento con cui si informava l’imputata della modifica del luogo di celebrazione non era andata ripetutamente a buon fine, fino a che, ritenuto idoneo il tentativo di notifica all’indirizzo di Portici, INDIRIZZO, la notifica era stata eseguita, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore di ufficio. Il 15 giugno 2015, il giudice monocratico aveva celebrato il processo in assenza dell’imputata e, il 12 ottobre del medesimo anno, la COGNOME era stata condannata, con sentenza mai impugnata e, pertanto, divenuta definitiva.
Il difensore dell’imputata aveva avanzato istanza ex art. 670 cod. proc. pen., assumendo che la notifica alla COGNOME della nuova fissazione del processo dinanzi al Tribunale di Napoli, dopo la soppressione della sezione distaccata di Portici, era avvenuta ad un indirizzo errato (per la differenza di una cifra del numero civico),
che corrispondeva ad un esercizio commerciale e non già al domicilio eletto dalla donna.
Il Tribunale di Napoli aveva ordinato la trasmissione degli atti alla Corte distrettuale, ritenendo che l’istanza andasse riqualificata in rescissione del giudicato.
Investita della richiesta difensiva, la Corte di appello ha richiamato la giurisprudenza in tema di distinguo tra i rimedi di cui agli artt. 629bis , 670 e 175 cod. proc. pen., primo fra tutt i l’insegnamento di Sezioni Unite Lovric (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931 -01 -02), che ha enunciato i seguenti principi:
le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse;
la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi.
In particolare, quanto alla differenza tra il rimedio di cui all’art. 670 e quello ex art. 629bis cod. proc. pen., le Sezioni Unite hanno osservato che «Le riflessioni già esposte convincono della differenza concettuale, finalistica e regolamentativa dei due istituti a confronto: l’incidente di esecuzione (art. 670 cod. proc. pen.); la rescissione del giudicato (art. 629-bis cod. proc. pen.). Essi, seppur accomunati dall’essere rimedi giuridici proponibili dopo la definizione del processo di cognizione contro pronunce giudiziali irrevocabili, presentano caratteri distintivi, producono effetti autonomi e sono collocati in contesti sistematici differenti nell’ambito delle norme del codice di procedura penale. Il primo si pone quale istanza volta a sollecitare il controllo giurisdizionale sull’esecuzione, non è soggetto al rispetto di termini e di forme rigide di proposizione, a vincoli particolari di legittimazione e di contenuto, né impone oneri probatori all’istante ed è rimedio idoneo a paralizzare il corso del rapporto esecutivo, che può essere sospeso. Il secondo costituisce un’impugnazione straordinaria, ammessa in favore di una categoria specifica di legittimati, da presentare entro un termine perentorio e per ragioni specifiche e tassativamente delineate dalla norma processuale, attinenti al diritto dell’imputato di partecipare al processo, con onere di allegazione a carico del proponente e con l’effetto che, se accolto, la relativa decisione rimuove il giudicato e fa ripartire il
processo dal primo grado, consentendo di formulare richiesta di ammissione di prove a discarico, di rinnovata acquisizione di prove già assunte e di accesso ai riti alternativi».
Ciò premesso, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione frutto della riqualificazione operata dal Tribunale, sulla scorta di due distinte rationes decidendi .
La prima è che, come sancito da Sezioni Unite Lovric, il Tribunale aveva errato nel riqualificare il rimedio come rescissione del giudicato, mentre avrebbe dovuto limitarsi a decidere sull’incidente di esecuzione , valutandone l’ammissibilità o meno come tale.
La seconda è che , se anche si volesse valutare l’istanza come di rescissione del giudicato, essa sarebbe tardiva, siccome presentata solo il 17 giugno 2022, a fronte di un atto di nomina del difensore di fiducia che l’aveva sottoscritta rilasciato fin dal 17 novembre 2021, il che testimonia il superamento del termine di trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza previsto, a pena di inammissibilità, dall’art . 629bis , comma 2, cod. proc. pen.
Ebbene, il ricorso è inammissibile perché non si confronta con nessuna delle due rationes decidendi.
4.1. Quanto alla prima, il Collegio deve preliminarmente osservare che la Corte di appello, nel negare la correttezza della decisione del Tribunale di spogliarsi del procedimento riqualificando l’istanza ex art. 670 cod. proc. pen. in domanda di rescissione del giudicato ed affermando che il Tribunale avrebbe dovuto determinarsi sull’istanza esecutiva come tale , ha in definitiva negato la propria competenza quale giudice della rescissione. Ciò, tuttavia, non crea problemi di impugnabilità astratta del provvedimento siccome statuizione sulla competenza -ex art. 568, comma 2, cod. proc. pen. perché, proprio come hanno osservato Sezioni Unite Lovric nel caso sottoposto al loro vaglio (cfr. § 2 del considerato in diritto), la sostanza di provvedimento sulla competenza viene superata quando il dispositivo non rechi una statuizione conseguenziale, ma dichiari inammissibile l’istanza. Tanto precisato, il ricorso è comunque inammissibile perché la ricorrente non sviluppa argomentazioni critiche rispetto a questo versante della decisione, formulando, anzi, osservazioni che in definitiva non fanno che confermare il presupposto del ragionamento in diritto dei Giudici di appello, ossia che l’istanza presentata era una richiesta ex art. 670 cod. proc. pen., richiesta che, quindi, il Tribunale -in ossequio agli insegnamenti delle Sezioni Unite sopra evocati -non avrebbe potuto riqualificare ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in rescissione del giudicato, ma che avrebbe dovuto vagliare come incidente di esecuzione.
In questo senso, la Corte di appello non ha fatto altro che applicare l’autorevole precedente , in prima battuta negando la correttezza della scelta del Tribunale, tema quest’ultimo che -come appena osservato il ricorso pare non cogliere laddove rivendica proprio il fatto che l’istanza proposta era un incidente di esecuzione, ponendo quindi a sostegno della censura il presupposto stesso sulla cui base la Corte territoriale ha censurato la scelta di conversione del Tribunale.
4.2. Quanto alla seconda delle rationes decidendi -quella della tardività della richiesta, che la Corte territoriale ha comunque sviluppato concedendo che essa fosse stata formulata ex art. 629bis cod. proc. pen. -nel ricorso non ve n’è parola. Anzi, la rivendicazione che si legge nell’impugnativa di legittimità circa la natura di incidente di esecuzione dell’istanza manca di affrontare l’ antecedente logico-giuridico essenziale di questa seconda ragione del provvedimento impugnato, vale a dire che, quando vi sia questione sulla correttezza della dichiarazione di assenza, il rimedio è proprio quello della rescissione del giudicato e non già quello di cui all’art . 670 cod. proc. pen. invocato dalla COGNOME, come insegnano Sezioni Unite Lovric.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex l. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso il 16/1/2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME