Rescissione del giudicato: no alla riqualificazione dell’istanza tardiva
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a pronunciarsi sui confini applicativi della rescissione del giudicato, un importante strumento a tutela del diritto di difesa. In questa decisione, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: non è possibile ‘salvare’ un’istanza presentata fuori termine cercando di riqualificarla con un nome diverso. Analizziamo insieme i dettagli del caso e le implicazioni di questa pronuncia.
I fatti del processo
Un imputato, condannato con sentenza definitiva, si era visto respingere dalla Corte d’Appello una richiesta di rescissione del giudicato. Il motivo della reiezione era semplice e formale: la richiesta era stata presentata oltre i termini previsti dalla legge, risultando quindi tardiva.
Non arrendendosi, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la dichiarazione di inammissibilità. La sua difesa si basava su un’argomentazione peculiare: sosteneva che la sua istanza, sebbene presentata come richiesta di restituzione nel termine, avrebbe dovuto essere ‘riletta’ e considerata come una valida richiesta di rescissione, applicando istituti non pertinenti al rito penale.
La rescissione del giudicato e i limiti della riqualificazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse applicato correttamente la normativa, in particolare l’articolo 629-bis del codice di procedura penale, che disciplina proprio la rescissione del giudicato.
Il punto centrale della decisione riguarda l’impossibilità di confondere e sovrapporre rimedi processuali distinti. L’istanza di restituzione nel termine e quella di rescissione del giudicato sono due strumenti con presupposti e finalità completamente diversi. La prima serve a rimediare a una scadenza processuale mancata per causa di forza maggiore; la seconda a riaprire un processo per un imputato giudicato in sua assenza senza esserne a conoscenza.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha spiegato che il principio di conservazione degli atti processuali (art. 568, comma 5, c.p.p.), che permette di riqualificare un’impugnazione erroneamente proposta, non è applicabile in questo contesto. Tale principio, infatti, vale solo per i mezzi di impugnazione tipici previsti dal codice (come l’appello o il ricorso per cassazione). L’istanza di ‘restituzione nel termine’ non rientra in questa categoria.
Secondo la consolidata giurisprudenza, richiamata nell’ordinanza, un’istanza di restituzione nel termine presentata da un imputato dichiarato assente non può essere convertita in una richiesta di rescissione. I due istituti sono autonomi e non fungibili. Tentare di usare l’uno per sanare i vizi dell’altro, specialmente la tardività, è un’operazione giuridicamente non consentita.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Come da prassi in questi casi, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione offre un importante monito sulla necessità di rispettare rigorosamente i termini e le forme previste dal codice di procedura penale. La decisione rafforza la distinzione tra i vari rimedi processuali, impedendo ‘scorciatoie’ che potrebbero minare la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni giudiziarie definitive. Per gli operatori del diritto, è un chiaro richiamo all’importanza di utilizzare lo strumento processuale corretto fin dall’inizio, poiché i margini per sanare errori procedurali, soprattutto quando si tratta di termini perentori, sono estremamente limitati.
Perché il ricorso per la rescissione del giudicato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per tardività, ovvero perché la richiesta originaria alla Corte d’Appello era stata presentata oltre i termini previsti dalla legge.
È possibile chiedere al giudice di considerare una richiesta di ‘restituzione nel termine’ come se fosse una richiesta di ‘rescissione del giudicato’?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’istanza di restituzione nel termine non può essere riqualificata come richiesta di rescissione del giudicato, poiché il principio di conservazione degli atti si applica solo ai mezzi di impugnazione tipici, tra cui non rientra la restituzione nel termine.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34595 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34595 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME e l’ordinanz impugnata.
Ritenuto che l’unico motivo dedotto’ con il quale si contesta dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudic tardività, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito h correttamente applicato la disciplina normativa di cui all’art. 629-bis cod pen., ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 2).
Di contro Il ricorrente, facendo ricorso all’istituto della riassunzione e al procedimento flinale, oppone enunciati ermeneutici in palese contrasto co consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/202 Candia, Rv. 283474; Sez. 4, n. 863 del D3/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv 282566), secondo cui l’istanza di restituzione nel termine, proposta dall’imp dichiarato assente ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. peri., non pu riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato perché il pri conservazione, di cui all’art. 568, comma 5 1 , cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rie restituzione nel termine.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, in Roma 1 luglio 2024.