Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41860 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41860 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Torino con ordinanza del 21 marzo 2023 ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato avanzata nell’interesse di NOME COGNOME in riferimento alla sentenza di condanna per i reati di furto aggravato, tentato e consumato, emessa il 9 ottobre 2020 dal Tribunale di Verbania, divenuta irrevocabile il 20 dicembre 2022.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali denunzia violazione di legge (tutti i motivi) e vizio di motivazione (il secondo motivo).
2.1. Con il primo motivo censura la nullità del provvedimento impugnato, per violazione degli artt. 24 cod. proc. pen., 25 Cost. e 6 Cedu, sotto due profili: per essere diverso il Collegio che ha rigettato l’istanza da quello che, nella fase preliminare del procedimento, aveva ordinato la scarcerazione del ricorrente, senza che la Difesa nulla potesse osservare, essendo l’Avvocato di altro e distante Foro e non essendosi celebrata udienza; e per essere stato il provvedimento reiettivo emesso anche da Giudici che si sono occupati della vicenda nel corso del processo di cognizione, cioè Giudici del Collegio della Corte di appello che ha confermato la sentenza emessa il 9 ottobre 2020 dal Tribunale di Verbania, da ritenersi, quindi, non imparziali.
2.2. Tramite il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 125, 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. e, nel contempo, vizio di motivazione quanto al tema della effettiva conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del processo, mancata conoscenza che, nell’ambito di una motivazione che si addita a contraddittoria ed illogica, deriverebbe da colpevole disinteresse dell’imputato per la vicenda processuale che lo riguardava.
In particolare, preso atto che i decidenti (alle pp. 3-4 del provvedimento impugnato) hanno valorizzato l’elezione di domicilio effettuata da NOME COGNOME il 2 ottobre 2015, si sottolinea assai criticamente che tale elezione era stata resa innanzi alla RAGIONE_SOCIALE, in relazione ad ipotesi di ricettazione e falsità, fatti che sarebbero stati di competenza dell’RAGIONE_SOCIALE, mentre il processo per cui è intervenuta irrevocabile condanna della quale si chiede la rescissione ha ad oggetto distinti reati di furto, sia tentato che consumato, peraltro giudicati da diversa Autorità giudiziaria, cioè Verbania, cui la Procura di RAGIONE_SOCIALE, una volta instaurato nei confronti di NOME COGNOME il rito direttissimo in stato di arresto per la – sola – ipotesi di possesso documenti di identità falsi (art. 497-bis cod,. proc. pen) aveva poi trasmesso gli atti per le ulteriori ipotesi. Donde la impossibilità di percepire e persino d
immaginare da parte della persona, prima, sottoposta ad indagini e, poi, imputata la nnedesimezza della scaturigine del procedimento, che ha avuto un iter complesso, e, quindi, la identità dei fatti, elemento su cui insiste l’ordinanza impugnata.
Si richiama giurisprudenza di legittimità che sottolinea che l’elezione di domicilio è valida unicamente nell’ambito del procedimento in cui è stata effettuata, mentre non spiega effetti in altri, pur collegati, procedimenti.
Si sottolinea che dalla sola elezione di domicilio presso il Difensore, ancorchè di fiducia, da parte dell’indagato non discende automaticamente la legittimità della dichiarazione di assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen., dovendosi verificare la effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra legale domiciliatario ed imputato, e che è pacifico che il rapporto tra NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE si è concretamente incardinato solo ed esclusivamente in relazione all’ipotesi di cui all’art. 479-bis cod. proc. pen. per cui è stato celebrato il giudizio direttissimo e non già per il reato di furt all’epoca nemmeno contestato all’imputato.
Tranciante sarebbe, poi, quanto alla mancanza di ogni conoscenza circa il processo concluso con sentenza irrevocabile, il rilievo che già prima della citazione a giudizio innanzi al Tribunale di Verbania, emesso in data 28 marzo 2018 e notificato al Difensore il 3 aprile 2018, l’imputato era stato espulso dallo Stato, con provvedimento prefettizio emesso il 22 gennaio 2018 ed eseguito il 7 febbraio 2018, circostanza conosciuta dai Giudici di cognizione di primo grado ma dagli stessi tenuta in non cale.
Peraltro, il Tribunale di sorveglianza di Sassari nell’ordinanza del 5 maggio 2017, allegata al ricorso, effettuate le debite verifiche, ha dato espressamente atto della assenza, all’epoca, di procedimenti pendenti nei confronti di NOME COGNOME: si tratta di ulteriore elemento che comprova la convinzione soggettiva, maturata in capo al destinatario del provvedimento, peraltro straniero, di non avere procedimenti pendenti.
Tutte le circostanze esposte sarebbero state o trascurate o mal valutate dalla Corte di appello, che, a ben vedere, da un lato, avrebbe avuto il pregiudizio che l’imputato conoscesse la provenienza delle cose trovate nell’auto e per cui si era inizialmente ipotizzata la ricettazione, in quanto effettivo autore del furto, e dall’altro, avrebbe “esasperato” il concetto di mancata diligenza sino a trasformarlo – si stima, erroneamente – in una conclamata volontà di sottrarsi alla conoscenza degli atti processuali.
Infine, si pone in luce come l’AVV_NOTAIO abbia chiarito, nell’atto di rinuncia al mandato difensivo, di non avere mai avuto contatti con il cliente.
2.3. Con il terzo motivo COGNOME si duole della violazione degli artt. 156, 125, 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. e si evidenzia criticamente essersi i Giudici della cognizione, sia del Tribunale che dell’appello, “disinteressati” di porre l’imputato ad effettiva conoscenza del processo che si celebrava nei suoi confronti. Infatti, risulta dal fascicolo che il 20 gennaio 2020 la Questura di Torino ha trasmesso al Tribunale di Verbania copia del decreto di espulsione dell’imputato e del verbale di notifica del medesimo al destinatario, entrambi in data anteriore al decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di Verbania, mentre prima l’imputato risultava detenuto in relazione al reato di cui all’art. 497-bis cod. pen per il quale era stato processato per direttissima a RAGIONE_SOCIALE, senza che gli siano state effettuate, come sarebbe stato doveroso (in ossequio a Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869), le notifiche nel luogo di detenzione, prima carceraria e poi extra-muraria.
Peraltro, tutte le notifiche all’imputato sono state effettuata non già presso l’originario studio del Difensore nominato ma presso lo studio legale, nel frattempo trasferito di indirizzo e di numero telefonico, del Difensore che aveva nel frattempo rinunziato al mandato.
In conseguenza, i Giudici di merito hanno omesso i doverosi approfondimenti circa la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato; non senza evidenziare che – significativamente – il P.G. di Torino per due volte ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di rescissione del giudicato.
2.4. Con l’ultimo motivo propone alla Corte di cassazione, ove si ritenga conforme al diritto vigente la soluzione offerta dalla Corte territoriale, incentrat sulla sufficienza della elezione di domicilio da parte dell’imputato in una fase embrionale che poi ha avuto sviluppi articolati, onde inferirne la conoscenza del processo, di sollevare il dubbio di legittimità costituzionale circa per contrasto con gli artt. 24 e 11 Cost. e 6 Cedu in tema di effettività del diritto di difesa.
Si chiede, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il P.G. della RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 10 luglio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e va rigettato, per le seguenti ragioni.
2.Privo di fondamento è il primo dei motivi di impugnazione, con cui si lamenta, come si è visto, la irregolare – e, si stima, causativa di nullità composizione dei Collegi della Corte territoriale.
2.1. Sotto un primo profilo, infatti, nessuna norma prescrive che il Collegio che provvede sulla sospensione dell’esecuzione ai sensi degli artt. 635 e 629-bis, ultimo comma, cod. proc. pen., debba essere il medesimo che poi decide nel merito.
2.2. Sotto un secondo – e tranciante – profilo, la mancata tempestiva ricusazione del Giudice rende eventuali, peraltro indimostrati, vizi non più “giustiziabili”. Infatti, secondo consolidati principi di diritto, «L’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. · pen. proposta dall’imputato quale, nel giudizio di merito, non aveva avanzato alcuna richiesta di ricusazione)» (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273852; nello stesso senso v. già Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215352; Sez. 1, n. 108 del 14/01/1993, COGNOME, Rv. 193364) e «Per evitare la partecipazione al giudizio da parte di un giudice nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità determinata da atti precedentemente compiuti, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge. Ove non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una causa di incompatibilità diviene pienamente legittima, e il mancato rilievo non si riflette sulla validità degli atti dallo stesso compiuti, quanto tale effetto non è previsto da nessuna disposizione di legge» (Sez. 6, n. 11483 del 03/11/1997, Creparo, Rv. 209473; in termini v. Sez. 4, n. 23160 del 06/04/2017, R, Rv. 270186; nello stesso senso, cfr. Sez. 6, n. 42707 del 27/09/2011, COGNOME, Rv. 250987). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il secondo ed il terzo motivo, con i quali, con plurime argomentazioni (riferite sub nn. 2.2 e 2.3 del “ritenuto in fatto), si denunzia la mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato, vanno trattati insieme.
3.1. Per una migliore comprensione, appare opportuno premettere alcuni punti fermi dal punto di vista procedurale.
Il verbale di elezione di domicilio (in atti in copia), redatto in occasion dell’arresto il 2 ottobre 2015, era relativo anche al reato di ricettazione (648 cod. pen.), mentre non si parlava di furto.
Gli stessi fatti di ricettazione sono stati poi riqualificati come furto, c trasmissione ad altra A.G.
Dal giorno dell’arresto (2 ottobre 2015) e sino al 5 maggio 2017 l’imputato è stato ininterrottamente detenuto in carcere; dal 5 maggio 2017 in poi è stato in esecuzione di misura alternativa alla detenzione cioè affidato ai servizi sociali.
Il 7 febbraio 2018 è stato espulso (risulta essere stato “visto partire” della polizia giudiziaria all’aeroporto di Torino).
Il 28 marzo 2018 il P.M. del Tribunale di Verbania ha emesso il decreto di citazione diretta a giudizio per l’udienza del 14 settembre 2018, la stessa data in cui il Difensore di fiducia ha rinunziato al mandato dichiarando di non avere mai avuto contatti con l’imputato.
3.2. Ebbene, essendosi in presenza di nomina fiduciaria effettuata sin dal 2 ottobre 2015, hanno ritenuto i Giudici di merito non essere emersi elementi che consentano di ritenere che il cliente, che peraltro non sempre era detenuto (infatti nel non irrilevante periodo dal 15 settembre 2017 al 7 febbraio 2018 era libero), sia stato impedito e quindi nella impossibilità di tenere i contatti con Difensore fiduciario.
In conseguenza, non può farsi applicazione del principio di diritto fissato dalla decisione delle Sezioni Unite del 2019, ricorrente PG in proc. NOME (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, P.G. in proc. NOME, Rv. 279420), secondo cui «Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rappor professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere co certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. (Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103)»): nel caso in esame, infatti, si è in presenza di nomina fiduciaria, non già di ufficio.
Vi è poi da considerare che le notifiche effettuate in luogo diverso da quello di detenzione (limitatamente al periodo in cui l’imputato era detenuto) sono – sì – nulle ma si tratta di nullità non assoluta, bensì intermedia. Si è, infatt autorevolmente precisato da parte del massimo Organo nomofilattico che «Le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. (In motivazione la Corte ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagl
atti, anche nei confronti del detenuto “per altra causa”)» e che «Le notificazioni effettuate, nei confronti dell’imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 cod. proc. pen.» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, Speranza, rispettivamente, Rv 278869-01 e Rv. 27886902).
3.3. Va ora affrontato il tema della instaurazione del contraddittorio rispetto al processo per furto celebrato innanzi al Tribunale di Verbania.
Ha, infatti, sottolineato la Difesa che quando è stato emesso il decreto di citazione a giudizio dell’imputato da parte del P.M. del Tribunale di Verbania per rispondere dei reati di furto (il 28 marzo 2018) e quando lo stesso è stato notificato al Difensore domiciliatario (il 3 aprile 2018) per l’udienza del 1 settembre 2018, l’imputato era stato già espulso dallo Stato (“visto partire” ad una frontiera . aeroportuale il 7 febbraio 2018): e si tratta di informazione sicuramente pervenuta al Tribunale di Verbania – quantomeno – il 13 gennaio 2020 (come da timbro di ricezione in alto a destra sulla prima pagina dell’allegato n. 6 al ricorso), senza che ciò abbia indotto l’Organo giudicante ad effettuare ricerche all’estero oppure a sospendere il processo.
Quanto al giudizio di appello, il relativo decreto di citazione è stato notificato in duplice copia (in proprio e quale donniciliatario), tramite posta elettronica certificata, in data 12 luglio 2022, al domiciliatario AVV_NOTAIO, il quale aveva rinunziato al mandato, non avendo avuto contatti con il cliente (così si legge nell’atto di rinunzia), sin dalla prima udienza innanzi al Tribunale cioè sin dal giorno 14 settembre 2018.
3.4. Dunque, essendo pacifico che la rinunzia al mandato non implica rinunzia alla domiciliazione, essendo istituti con finalità diverse (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018, dep. 2019, S., Rv. 274824), deve escludersi che siano affetta da nullità le notifiche effettuate al Difensore, nella veste domiciliatario, nel periodo in cui l’imputato non era detenuto, periodo che è scisso in due fasi: a) dalla liberazione dal carcere (5 maggio 2017), con contestuale affidamento ai servizi sociali, all’espulsione (avvenuta il 7 febbraio 2018); b) dall’espulsione in avanti.
In relazione ad entrambi i periodi in questione, valorizza l’ordinanza impugnata il perdurante incarico fiduciario e la contestuale domiciliazione, circostanze che, unitariamente considerate, definisce (alla p. 4) «indice di effettiva conoscenza del processo che giustifica la celebrazione in assenza». Si tratta di riconduzione della concreta situazione, con motivazione non illogica e non incongrua, alla disciplina posta dal comma 2 dell’art. 420-bis cod. proc. pen.
per la legittima celebrazione del processo in assenza (dichiarazione o elezione di domicilio ovvero nomina di difensore di fiducia).
La Corte territoriale poi (pp. 4-6), argomenta circa la mancanza di prova nel caso di specie che l’assenza sia derivata da una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo (art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen.): al riguardo, richiamata pertinente giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019: «In tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l’incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell’imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l’interruzione del rapporto professionale)»), valorizza specialmente le circostanze di avere l’imputato ricevuto, mentre era libero, in data 15 settembre 2017, presso il domicilio eletto, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo ai fatti qualificati co furto e di avere quindi omesso, per un considerevole lasso di tempo, di prendere contatto con il Difensore di fiducia, così ponendo in essere (si legge alla p. 6) una «condotta negligente Del tutto irrilevante è che il difensore abbia trasferito lo studio e abbia cambiato l’utenza fissa, in assenza tra l’altro dell’indicazione del momento in cui tale trasferimento avvenne che non emerge affatto dal documento allegato dal difensore. Peraltro, di facilissima ricerca è l’individuazione del domicilio e dell’utenza telefonica di un avvocato attraverso internet; l’assenza di attivazione in tal senso non rende certo incolpevole il comportamento di COGNOME», per concludere che «sulla scorta di quanto esposto deve ritenersi che l’assenza di conoscenza della celebrazione del processo in capo al condannato sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale che impone il rigetto della richiesta di rescissione del giudicato». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si tratta di motivazione che, anche sotto il profilo della mancanza di colpa, fa buon governo dei canoni di logicità, congruità e ragionevolezza e risulta immune da vizi sindacabili in sede di legittimità.
Quanto all’ultimo motivo, è appena il caso di osservare che la questione di legittimità è meramente enunziata ma non in alcun modo argomentata.
Consegue dalle considerazioni svolte la reiezione dell’impugnazione, con condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/09/2023.