Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8732 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8732 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a
COGNOME (ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/10/2025 della Corte d’appello di L’aquila sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il condannato COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di l’Aquila in data 7 ottobre 2025 di inammissibilità dell’istanza di rescissione del giudicato avanzata dal predetto, attualmente detenuto in forza di MAE esecutivo emesso dalla Procura AVV_NOTAIO presso la medesima Corte di Appello.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento agli artt. 629-bis e 175 cod. proc. pen.: ad avviso del ricorrente, la Corte di appello, nel dichiarare inammissibile l’istanza di rescissione, avrebbe erroneamente affermato che nel caso di specie fosse applicabile il regime della rimessione in termini di cui all’art. 175 cod. proc. pen., nel testo previgente alla modifica apportata dalla legge 67/2014. A fondamento del proprio motivo, il ricorrente evidenza che la pronuncia di primo grado è stata emessa il 21 settembre 2016, data alla quale la I. 67 del 2014 era già in vigore e che il procedimento in fase di appello (su iniziativa del difensore) veniva celebrato il 2 maggio 2022, “nella vigenza della legge che ha introdotto il tema dell’assenza…”; deduce inoltre che le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza 29 marzo 2007, n. 27614, hanno chiarito che in materia di impugnazioni il principio del tempus regit actum deve essere applicato con riferimento al momento dell’impugnazione del provvedimento impugnato, e che pertanto il regime applicabile era quello della rescissione del giudicato. Si evidenzia infine che l’imputato dinanzi alla Corte di appello veniva dichiarato “latitante assente”.
Con motivi aggiunti trasmessi nelle more della celebrazione dell’udienza, il difensore ha ulteriormente comunicato di aver comunque presentato istanza ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. con incidente di esecuzione, che la stessa è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pescara, di aver quindi proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza e che La Corte di legittimità, pronunciatasi in data 3.7.2025, annullava con rinvio: “In breve, veniva rimproverato al Tribunale di non aver valutato l’istanza di restituzione del termine sottesa a quella di verifica della regolarità del titolo esecutivo ex art. 670 c.p.p., e quindi la mancata incolpevole conoscenza del procedimento, specie in considerazione del fatto che l’art. 175 c.p.p., nella versione previgente, poneva in capo al giudice l’onere di reperire in atti l’esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna.”. Riferisce il difensore che a seguito di annullamento veniva fissata udienza innanzi al Tribunale di Pescara che, in composizione collegiale, nella procedura SIGE 321/2025, con ordinanza del
28.11.2025, dichiarava inammissibile l’istanza sulla scorta del fatto
l’applicabilità della nuova normativa sul procedimento in assenza, si avrebbe “a decorrere dal 2 agosto 2014”. Il Collegio, come riferito dal difensore, nell’occasione ha ritenuto che: “…la violazione della disciplina transitoria (art. 15-bis della leg n. 67 del 2014) non è una semplice nullità interna al processo, ma un vizio che incide sulla stessa formazione del giudicato. Confondere istituti diversi, come la, contumacia e l’assenza, o basare una decisione su presunzioni circa lo stato soggettivo dell’imputato, anziché su dati procedurali certi costituisce un grave errore”. Sicché, a prescindere dallo status formale, il NOME in vigenza della nuova disciplina era “assente”, con logica conseguenza che l’istituto da applicare, al fine di far valere l’incolpevole mancata conoscenza da parte del NOME del procedimento, fosse quello della rescissione del giudicato.”. Anche tale ultimo provvedimento veniva impugnato con ricorso per cassazione, pendente dinanzi alla Sez. 5 di questa Corte con udienza fissata al 10 marzo 2026 nell’ambito di diverso procedimento, del quale si chiede la trattazione unitaria. Infine, il ricorrente rappresenta, tra l’altro, che la detenzione del ricorrente si protrae a far data dal 7 febbraio 2025.
La Procura generale, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, rigettata l’istanza (formalizzata dal difensore con la memoria del 4 febbraio 2026) di riunione del presente procedimento a quello pendente dinanzi alla sez. 5, con udienza fissata al 10 marzo 2026, trattandosi di ricorsi per cassazione relativi a distinti provvedimenti, oggetto di separata impugnazione, sicché non si versa nell’ipotesi di cui all’art. 17 cod. proc. pen., cui deve pur sempre guardarsi anche in sede di legittimità (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Sciacca, Rv. DATA_NASCITA).
1.1. Passando all’esame del ricorso, lo stesso è infondato. La Corte di appello di l’Aquila ha correttamente ritenuto inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato atteso che dagli atti processuali e dall’istanza risulta che il ricorrente condannato in primo grado con sentenza emessa in data 21 settembre 2016, data successiva all’entrata in vigore della legge 67 del 2014, sia stato dichiarato contumace in primo grado, senza che risulti, invece, che nei confronti dello stesso sia stato emesso decreto di irreperibilità.
Nei confronti del ricorrente, pertanto, trova applicazione il regime transitorio di cui all’art. 15bis I. 67 del 2014, che per mera comodità si trascrive: “1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima
data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.”.
Ne discende che, in linea generale, la disposizione prevede, al primo comma, che il nuovo sistema normativo introdotto con la legge n. 67 citata (incluso, quindi, l’istituto della rescissione del giudicato) si applichi ai procedimenti pendenti alla data della relativa entrata in vigore a condizione che non sia stato emesso il dispositivo di primo grado e che, tuttavia, in espressa deroga a tale criterio temporale, ove anche il dispositivo di primo grado venga emesso in data successiva, si applichi il previgente sistema normativo di cui all’art. 175 cod. pen. nel caso in cui l’imputato sia stato dichiarato contumace e (congiuntamente) non sia stato dichiarato irreperibile. Nel caso di specie, l’imputato, come detto, risulta dichiarato contumace in primo grado, ma non risulta sia stata emessa declaratoria di irreperibilità.
Quanto, poi, alla possibile equiparazione, ai fini della previsione di cui all’art. 15 -bis, comma 2 della legge 67 del 2014, della irreperibilità alla declaratoria di latitanza (che, tra l’altro, risulterebbe dichiarata solo in appello – così il ricorso pagina 5, e, a pagina 1, l’ordinanza impugnata, nella parte del “rilevato”), si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente individuato profili distintivi tra i due istituti che non consentono, ai fini che qui interessano, di poterne predicare una piena assimilabilità. Sul punto, la Corte ha infatti evidenziato come le due condizioni siano fondate su presupposti diversi, di talché le stesse non possano ritenersi sovrapponibili, atteso che le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. pen. – pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l’impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell’imputato e la volontaria sottrazione di quest’ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti – non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all’estero quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 169, comma quarto, dello stesso codice. (Sez. 5, n. 5583 del 28/10/2014, dep. 2015, T., Rv. 262227 – 01; Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792 – 01). In senso analogo si è pronunciata anche altra sezione della Corte, per la quale ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto della differenza di tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. pen. – pu dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l’impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancat
rintraccio dell’imputato e la volontaria sottrazione di quest’ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti – non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità, né quelle all’estero quando ricorrano le condizioni previste dall’art 169, comma quarto, cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale, al momento dell’esecuzione della misura, non sussistevano elementi certi dai quali desumere che l’imputato fosse stabilmente dimorante nel paese estero di origine). (Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270569 – 01).
Neppure rileva, nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente in tema di individuazione del regime processuale applicabile per il caso di successione di leggi che disciplinano il medesimo mezzo di impugnazione e senza previsione di una disciplina transitoria specifica: tale l’ipotesi in materia di giudizio di rescissione, oggetto di modifiche normative, con riferimento al quale, come affermato dalla Corte, per l’individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 629-bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato ma a quello in cui il condannato in “assenza” ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, dep. 2024, Dedu, Rv. 285701 – 01; Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022, Saban, Rv. 282528 – 01). Nel caso oggetto del presente procedimento, la successione delle leggi processuali nel tempo tra, rispettivamente, il regime di cui all’art. 175 cod. proc. pen. nel testo previgente e quello della rescissione del giudicato, è, invece, espressamente disciplinata dalla specifica norma transitoria sopra richiamata, sicché l’individuazione dello strumento esperibile dall’imputato, dichiarato contumace e non irreperibile, al fine di ottenere la rimessione in termini per impugnare la sentenza è espressamente contenuta nel citato art. 15-bis (che prevede sia applicabile l’art. 175 cod. proc. pen. nel testo previgente, senza riferimento alcuno né alla data di emissione della sentenza né alla data in cui l’imputato ne ha avuto conoscenza). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Non risulta, quindi, censurabile il provvedimento impugnato con cui la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato, decisione che, peraltro, risulta del tutto in linea con la pronuncia rescindente emessa da altra sezione della Corte (sez. 1, sent. n. 30359 del 3/07/2025, richiamata nelle premesse in fatto) sul parallelo ricorso del RAGIONE_SOCIALE avverso il rigetto dell’istanza formalizzata al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.. In quella sede, la Corte, nell’annullare il provvedimento che aveva escluso l’applicabilità della disciplina della restituzione in termini, ha valorizzato (paragraf 4 della motivazione) la circostanza che in quel procedimento NOME avesse dedott
di essere stato ininterrottamente detenuto all’estero (in Albania dal 2008 al 2 e poi in Svezia dal 2020 al 2025), di avere incolpevolmente ignorato l’incardina del procedimento e, poi, del processo a suo carico, senza avere contatti con difensore d’ufficio, così allegando una “…prospettazione che rendeva prima facie non implausibile l’attrazione del procedimento di cognizione esaminato nell disciplina del processo contumaciale ed essendo irrilevante accertare se l’iniz condizione di contumace del NOME fosse evoluta in quella di assente …”, tra l escludendosi che l’avvenuta dichiarazione di latitanza potesse ex se valere ad escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, il ricorso del COGNOME, oggetto presente procedimento, deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così è deciso, 03/03/2026