Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42127 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 42127 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME DA COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la’ sentenza del 11/09/2015 del TRIBUNALE di MANTOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, che ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Brescia
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Ritenuto in fatto
Con atto del 13 maggio 2023, il difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME ha proposto istanza di rescissione del giudicato nei confronti della sentenza del Tribunale di Mantova, resa in data 11 settembre 2015 e divenuta definitiva in data 31 dicembre 2015, deducendo l’incolpevole mancata conoscenza del processo, conclusosi con l’indicata sentenza, altresì puntualizzando che tutte le notifiche al ricorrente erano state effettuate presso il difensore d’ufficio, col quale mai il COGNOME ha avuto contatti.
Con ordinanza del 30 maggio 2023, la Corte d’appello di Brescia ha disposto la trasmissione dell’istanza a questa Corte, rilevando come la predetta sentenza del Tribunale di Mantova sia stata adottata precedentemente alla novella legislativa (legge n.103 del 23 giugno 2017) che ha introdotto la competenza della Corte d’appello in tema di rescissione del giudicato. La Corte d’appello ha invocato il principio secondo cui «ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del principio “tempus regit actum” impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugNOME e non già a quello della proposizione dell’impugnazione. (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537 – 01), osservando come tale principio abbia trovato applicazione, nella giurisprudenza di questa Corte, proprio in tema di rescissione del giudicato.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti ›ga Corte d’appello di Brescia, per competenza di quest’ultima sull’istanza di rescissione.
Considerato in diritto
Secondo l’ormai ferma giurisprudenza di questa Corte in tema di rescissione del giudicato, ai fini dell’individuazione della norma applicabile in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato ‘bensì a quello nel quale il condanNOME in “assenza” è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891 – 01; Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022, Saban, Rv. 282528 – 01).
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Nella specie, risulta dagli atti (v. verbale della Polizia di Sta-zona di frontiera presso lo scalo di Malpensa) che la conoscenza del provvedimento è stata acquisita nell’aprile del 2023, dato, quest’ultimo, indicato dal ricorrente e non contestato dalla Corte d’appello nell’impugnata ordinanza.
Ne consegue che è competente la corte d’appello jex art. 629-bis cod. proc. pen. a decidere sul ricorso per rescissione del giudicato, presentato dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, per effetto di una conoscenza del provvedimento da parte del condanNOME in epoca successiva a quest’ultimo momento.
Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti per il giudizio alla competente Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
dispone la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Brescia per competenza sull’istanza ex art. 629 bis c.p.p.
Così deciso in Roma, il 6/09/2023
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