Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20900 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20900 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/04/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. 668/2025
NOME COGNOME
CC Ð 16/04/2025
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. 41888/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Marocco il 01/01/1980 avverso lÕordinanza del 14/11/2024 della Corte di Appello di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso.
NOME a mezzo del difensore e procuratore speciale, ricorre per cassazione avverso lÕordinanza della Corte dÕappello di Genova con la quale, per quanto qui rileva, era stata dichiarata lÕinammissibilitˆ dellÕistanza di rescissione del giudicato.
Deduce due motivi di ricorso.
Violazione di cui allÕart. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione allÕart. 629 cod.proc.pen. e art. 420 , 604 comma 5 cod.proc.pen.
Argomenta il ricorrente che la Corte dÕappello avrebbe ritenuto che non sussistesse la incolpevole mancata conoscenza del procedimento senza compiere alcun approfondimento a fronte della copiosa documentazione posta a sostegno della richiesta di rescissione del giudicato e, se è pur vero che il difensore di fiducia
nominato nel giudizio di appello avrebbe potuto chiedere la nullitˆ della sentenza ai sensi dellÕart. 604 comma 5 cod.proc.pen., non di meno, il difensore che non aveva nessun rapporto diretto con il ricorrente, non aveva la concreta possibilitˆ di eccepire la nullitˆ essendosi limitato ad eccepire la nullitˆ della dichiarazione di irreperibilitˆ giˆ avanzata dal difensore dÕufficio. Non avrebbe considerato, la corte territoriale, il disposto di cui allÕart. 489 cod.proc.pen. nella parte in cui ha previsto che lÕimputato venga rimesso in termini se fornisce la prova di non essere stato in grado di comparire al processo e di non aver potuto trasmettere tempestivamente la prova dellÕimpedimento. Infine, non avrebbe considerato le novitˆ introdotte dalla c.d. riforma Cartabia sulla disciplina della rescissione del giudicato e della dichiarazione di assenza per superare gli indici presuntivi di conoscenza che conducevano alla dichiarazione di assenza.
Il Procuratore generale ha chiesto lÕinammissibilitˆ del ricorso.
1. Il ricorso non è fondato.
Va, in primo luogo, rammentato che lÕart. 89 del d.lvo n. 150 del 2022, disposizioni transitorie prevede che: Ò1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata giˆ pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullitˆ in appello e alla rescissione del giudicatoÓ. Secondo il chiaro dato letterale di tale disposizione, per le istanze di rescissione del giudicato avverso una sentenza pronunciata in assenza dellÕimputato prima dellÕentrata in vigore della modifica legislativa ad opera del d.lvo n., 150 del 2022, si continua ad applicare la disciplina previgente che, al comma 2 dellÕart. 629 cod.proc.pen., prevede che il condannato con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si è proceduto in assenza, pu˜ ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che lÕassenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
Ci˜ posto, la sentenza della quale si chiede la rescissione del giudicato è stata pronunciata dalla Corte dÕappello il 04/12/2018, irr. il 10/12/2019, e dunque si applica la disciplina previgente.
Va, ancora, rilevata lÕinfondatezza del primo motivo di ricorso nella parte in cui argomenta che per lÕindividuazione della norma da applicare si debba fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza, bens’ dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza della pronuncia di condanna passata in giudicato, principio ritenuto applicabile al diverso caso, sotto la vigenza dellÕart. 625 cod.proc.pen., per la rescissione del giudicato di sentenze emesse prima dellÕentrata in vigore della legge n. 103 del 2017 che aveva introdotto lÕart. 629 cod.proc.pen. poi modificato dalla legge Cartabia.
3. LÕordinanza impugnata, nel rigettare lÕistanza di rescissione del giudicato, ha argomentato che non solo non era stata data la prova che lÕassenza per tutti i gradi di giudizio fosse dipesa da incolpevole mancata conoscenza del processo, ma che dallÕesame degli atti era dimostrato che lÕistante si fosse sottratto al processo riparando allÕestero dopo lÕarresto in flagranza del coimputato in data 19/07/2009. In particolare, secondo il provvedimento impugnato, dalla disamina degli atti era evincibile che la fuga allÕestero, repentina di un soggetto, benchŽ straniero, con forte radicamento sul territorio italiano, verso il paese di origine, era frutto della deliberata intenzione di sottrarsi alla cattura e al processo, essendo pienamente a conoscenza, perchè informato dal fratello, della circostanza che fosse ricercato da cui la conclusione dellÕinsussistenza di una incolpevole mancata conoscenza del processo in un contesto nel quale il difensore dÕufficio era in possesso del numero di telefono cellulare del ricorrente.
Il provvedimento impugnato, contrariamente allÕassunto difensivo, non trae la dimostrazione della mancata incolpevole conoscenza del processo dalla mera condizione di latitanza, che, a mente dellÕart. 420-bis cod. proc. pen., nella versione antecedente alla riforma introdotta dal d. lgs. n. 150 del 2022 e applicabile al caso in esame, prevedeva che si desse a luogo al giudizio in assenza dell’imputato anche quando questi si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo, ma da elementi tratti dagli atti (dichiarazioni del fratello, conoscenza del numero di telefono cellulare da parte del difensore dÕufficio) che congiuntamente letti, in assenza di qualsiasi allegazione difensiva contraria, erano logicamente dimostrativi della mancata conoscenza colpevole avendo lÕistante deciso di darsi alla fuga, allÕindomani dellÕarresto del coindagato, e cos’ sottrarsi al processo. Dunque, lo stato di latitanza, che legittimava il procedimento in assenza, non era il solo indice della mancata incolpevole conoscenza del processo, avendo i giudici del merito compiuto una verifica in concreto della conoscenza e reso una motivazione
corretta in diritto e in quanto non manifestamente illogica non è sindacabile in questa sede.
Come affermato da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, NOME, Rv. 279420, con specifico riferimento alla condizione di latitanza, le Sezioni Unite hanno escluso che essa possa automaticamente risolversi nella piena consapevolezza dell’esistenza e del contenuto del procedimento, ricordando che le decisioni della Corte Edu che hanno rilevato l’inadeguatezza del vecchio sistema contumaciale con i principi convenzionali sono intervenute in casi di soggetti non solo contumaci ma anche latitanti (v. Corte Edu, 5 settembre 2019, COGNOME c. Italia; Corte Edu, 12 febbraio 1985, COGNOME c. Italia; Corte Edu, 1¡ marzo 2006, COGNOME c. Italia).
Secondo poi le Sezioni unite COGNOME (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME) Çl’art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticitˆ dei comportamenti tenuti dall’imputato rimasto assente nel corso dell’intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen., autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenzaÈ.
In altri termini, l’art. 629-bis è esperibile a prescindere dalla correttezza degli accertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, con la conseguenza che, al di fuori di ogni presunzione, anche l’imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. è legittimato ad allegare l’ignoranza del processo a lui non imputabile.
Di tali principi ha fatto corretta applicazione la corte territoriale lˆ dove ha argomentato la non incolpevole mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente sulla scorta degli elementi in atti come sopra compiutamente riportati.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos’ deciso il 16/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME