Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17833 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 08/09/2023 dalla Corte d’Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 08/09/2023, la Corte d’Appello di Brescia ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato presentata nell’interesse di COGNOME NOME, in relazione alla sentenza di condanna emessa in data 20/04/2017 (irrev. il 17/06/2017) dal Tribunale di Bergamo per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata rilevazione del fatto che l’assenza del ricorrente era stata determinata da una sua incolpevole mancata conoscenza del processo. Si deduce che non era in discussione la conoscenza del procedimento da parte del C:COGNOME (il quale aveva anzi diligentemente nominato, in quella fase, un difensore di fiducia nella persona dell’AVV_NOTAIO), ma la conoscenza del processo, in relazione alla quale le dichiarazioni di quest’ultimo, sentito dalla Corte territoriale, risultavano del tu inattendibili. Si osserva in particolare che il predetto difensore aveva riferito aver incontrato il ricorrente una settimana dopo la nomina per “raccogliere una lista di testimoni da presentare al processo”, e di non essere peraltro più riuscito a contattarlo nonostante i tentativi espletati con missive e chiamate: al riguardo, si evidenzia che, una settimana dopo la nomina, non vi era alcun processo sicchè il difensore non avrebbe potuto notiziare il COGNOME della sua pendenza, e che non vi era traccia alcuna, in atti, dei riferiti tentativi di rintraccio (né erano precisati l’indirizzo e il numero telefonico utilizzati per tali tentativi). Doveva qu ritenersi, secondo la difesa ricorrente, che nessun contatto effettivo tra il ricorrente e il professionista vi fosse più stato dopo la nomina conferita in sede di indagini.
Sotto altro profilo, la difesa evidenzia che, in data 05/05/.2016, il COGNOME, dopo la convalida del relativo provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO, era stato espulso mediante accompagnamento alla frontiera, e che la notifica del decreto di citazione era stata rinnovata dal Tribunale procedente in data 20/05/2016, quindi in data successiva all’esecuzione dell’espulsione. Non essendo tale circostanza nota al difensore nè al Tribunale, il processo (al quale l’AVV_NOTAIO non aveva partecipato) era proseguito fino alla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile. Su tali basi, il difensore conclude nel senso della sussistenza di una incolpevole ignoranza del processo da parte del ricorrente, non avendo egli avuto alcuna notizia dal difensore nominato (il quale neppure aveva tentato di contattarlo presso l’indirizzo di residenza), ed essendo stato successivamente impossibilitato a parteciparvi perché espulso.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure dedotte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte d’Appello ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato formulata dal COGNOME con un percorso argomentativo sviluppato sulle seguenti direttrici: in primo luogo, la certa conoscenza del procedimento a carico,
comprovata dalla nomina fiduciaria dell’AVV_NOTAIO e dalla elezione di domicilio presso il suo studio; in secondo luogo, la successiva irreperibilità dell’odierno ricorrente anche al suo difensore, che – sentito dalla Corte territoriale – aveva dichiarato di aver preso un secondo appuntamento con l’odierno ricorrente, dopo l’incontro iniziale (in una data di due settimane successiva), per individuare i testimoni da citare al processo, al quale il COGNOME non si presentò né si fece più vedere, nonostante i suoi tentativi di rintracciarlo con missive e telefonate; in terzo luogo, l’irrilevanza dell’intervenuta espulsione del ricorrente, che non era stata immediata come nella fattispecie esaminata da un precedente di legittimità (cfr. infra), ma era intervenuta oltre due anni dopo la nomina clell’AVV_NOTAIO (con il quale, secondo la Corte di Appello, il COGNOME “si accordò in vista dell’udienza, al fine di indicargli i testi favorevoli alla sua tesi” (cfr. dell’ordinanza impugnata).
In tale complessivo contesto, secondo la Corte territoriale, il COGNOME, rendendosi irreperibile anche al suo difensore, aveva dato luogo a quella ignoranza colpevole che la giurisprudenza di legittimità ritiene ostativa all’accoglimento dell’istanza di rescissione, sussistendo un onere di diligenza, a carico dell’interessato, anche ed anzi soprattutto dopo una nomina fiduciaria (cfr. in questo senso Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280305 – 01, secondo cui «in tema di processo in assenza, l’ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell’art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l’imputato, attraverso sing atti della progressione processuale quali l’elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l’arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell’esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia»).
D’altra parte, come già accennato, la Corte d’Appello ha escluso la possibilità di pervenire a conclusioni diverse argomentando dalla pronuncia di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di rescissione del giudicato, l’effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento (nella specie, nell’immediatezza dell’arresto), di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito l’immediata espulsione del condannato dal territorio dello Stato, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale» (Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 281637 – 01). E ciò in quanto, nella fattispecie in esame, l’espulsione era stata tutt’altro ch “immediata”, essendo intervenuta ad oltre due anni dalla nomina fiduciaria.
3. Le argomentazioni della Corte territoriale non possono essere condivise.
3.1. Sulla scorta di quanto evidenziato nell’ordinanza impugnata, e degli atti allegati al ricorso ed acquisiti al fascicolo processuale, può ritenersi pacifico: che COGNOME, nel procedimento a suo carico per violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nominò in data 20/03/2014 l’AVV_NOTAIO quale difensore di fiducia, eleggendo domicilio presso il suo studio; che in data 11/03/2015 venne emesso il decreto di citazione a giudizio; che, all’udienza del 04/02/2016, il P.M. produsse la predetta nomina fiduciaria ed il Tribunale dispose la rinnovazione della notifica all’imputato, eseguita mediante PEC al difensore in data 20/05/2016 per l’udienza del 21/07/2016; che peraltro, prima di tale notifica (ovvero in data 05/05/2016), il COGNOME era stato espulso mediante accompagnamento alla frontiera; che il processo era proseguito fino alla sentenza di condanna emessa in data 20/04/2017, senza che il Tribunale fosse stato messo a conoscenza dell’intervenuta espulsione dell’odierno ricorrente.
3.2. Tanto premesso, va anzitutto evidenziata la fondatezza dei rilievi difensivi concernenti l’assenza di elementi idonei a supportare quanto riferito dall’AVV_NOTAIO alla Corte territoriale, sia in ordine agli asseriti tentativi di rintracci cliente attraverso lettere e telefonate (non essendo stato documentato alcunchè, neppure in ordine all’indirizzo e al numero di telefono utilizzati per i tentativi ricontattare il COGNOME), sia in ordine all’appuntamento asseritamente concordato, per una data successiva di circa due settimane alla nomina fiduciaria, al fine di individuare i testimoni da citare al processo (essendo la nomina di un anno anteriore rispetto al decreto di citazione, sicchè un appuntamento di pochi giorni dopo non avrebbe potuto avere ad oggetto informazioni sul processo e sulla strategia difensiva da adottare in quella sede).
Deve in buona sostanza escludersi, sulla scorta di quanto riferito dal difensore e trasfuso nell’ordinanza, che vi sia in atti la prova che il COGNOME si fosse accordato con il difensore “in vista dell’udienza, al fine di indicargli i testi favore alla sua tesi” (cfr. pag. 5, cit.).
3.3. Tali considerazioni potrebbero in prima battuta ritenersi non decisive, qualora ci si limitasse a richiamare il dovere di diligenza gravante, come già accennato, sull’imputato pur dopo la nomina di un difensore di fiducia. Si tratta peraltro di una prospettazione che non può essere condivisa, alla luce della esecuzione dell’espulsione in data antecedente la notifica del decreto di citazione al COGNOME.
Nel valutare la portata della sentenza n. 27629 del 2021 (cfr. supra, § 2), la Corte d’Appello ha ritenuto di poter operare una sorta di automatismo, ancorando la possibilità di ritenere la sussistenza di una ignoranza incolpevole del processo, idonea a determinare la rescissione del giudicato, nella sola ipotesi di una espulsione immediatamente successiva alla nomina del difensore.
Deve tuttavia osservarsi che, secondo la più recente elaborazione giurisprudenziale, «in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale» (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 – 01). In motivazione, all’esito di un’ampia disamina dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, la Quarta Sezione ha ulteriormente osservato che «nel solco delle ricordate sentenze delle Sezioni Unite Innaro, COGNOME e COGNOME va, dunque, affermato il principio che l’indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all’imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione. Tuttavia, ai fini di tale diversa valutazione, non è sufficiente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore, peraltro senza avere specificamente dichiarato di non volerne più ricevere le notifiche, situazione che altrimenti si presterebbe ad un possibile abuso del processo. A quella rinuncia devono accompagnarsi circostanze ulteriori – che devono evidentemente essere allegate dal condannato – sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. Tenuto conto del dettato dell’art. 629-bis occorre, dunque, che il condannato quanto meno alleghi la sussistenza di situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli abbiano impedito cli seguire le vicende del procedimento penale che lo riguardavano (a titolo esemplificativo la detenzione per altra causa, il ricovero ospedaliero o comunque una grave malattia, l’espulsione dal territorio dello Stato)» (cfr. § 8 della motivazione. In sens conforme, cfr. da ultimo Sez. 3, 06/12/2022, dep. 2023, Rodrigues). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In tale cornice ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, non può in alcun modo ritenersi irrilevante, ai fini che qui interessano, l’espulsione de COGNOME per il solo fatto che essa non sia stata eseguita immediatamente dopo la nomina del difensore di fiducia.
Assume infatti un dirimente rilievo la circostanza – certamente ignota al Tribunale procedente e non considerata nell’ordinanza di rigetto – per cui tale esecuzione è avvenuta prima della rituale vocatio in ius dei ricorrente: infatti, come già accennato, il Tribunale aveva disposto all’udienza di febbraio – dopo la produzione dell’atto di nomina fiduciaria – la rinnovazione della notifica del decreto
di citazione a giudizio: con ciò evidentemente ritenendo che, con la prima notifica, il COGNOME non avesse avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico. In assenza di attendibili indicazioni – alla luce di quanto esposto – in ordine all effettiva sussistenza di rapporti dopo la nomina dell’AVV_NOTAIO (peraltro sempre sostituito da altro difensore fino alla sentenza: cfr. pag. 2 della sentenza impugnata e supra, § 3.2), deve escludersi che il COGNOME abbia colpevolmente ignorato l’esistenza del processo a suo carico.
3.4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, e la revoca della sentenza emessa nei confronti del COGNOME in data 20/04/2017 dal Tribunale di Bergamo, al quale devono trasmettersi gli atti per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca la sentenza pronunciata nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Bergamo in data 20/04/2017. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
Così deciso il 19 marzo 2024
Il Consigli4Fe/estensore
Il Presidente