Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1165 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1165 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Aprilia il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 14/11/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alla sentenza emessa il 28/03/2017 dal Tribunale di Roma, depositata il 22/06/2017, divenuta irrevocabile il 13/09/2017, con la quale il predetto è stato condannato per il reato di evasione commesso in Ardea il 17.7.2013.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME che a mezzo del difensore deduce con unico motivo contraddittorietà della motivazione in relazione alla conoscenza del procedimento da parte del ricorrente, non essendo stata mai eseguita la notificazione del decreto di citazione a giudizio nei confronti delLimputato né del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, risultando inconcludenti – rispetto a tale emergenza – gli indici di presuntività della conoscenza da parte dell’imputato del procedimento a suo carico considerati dalla Corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per una diversa e assorbente ragione.
Dagli atti trasmessi risulta che il procedimento trasmesso dalla Corte di appello di Roma è quello iscritto con il n. 27/25 R.G. – Sige n. 418/2025, in relazione alla istanza di rescissione della sentenza di condanna n. 3362/2016 emessa il 4.10.2016 dal Tribunale di Velletri, irrevocabile il 19.02.2017, nell’ambito del procedimento penale avente n. 6346/2013 R.G.N.R. – N.4793/2015 R.G.DIB. (v. fol. 1 e ss. del fascicolo) con la quale NOME COGNOME è stato condannato per evasione commessa in Ardea il 17.07. 2013. In relazione a tale istanza è stata fissata l’udienza del 24/06/2025 (v. fol. 3, ibidem), rinviata alla data del 10/07/2025, in cui è stata riservata la decisione (all. 5, ibidem), risultando allegata la ordinanza di cui in epigrafe (a11.6, ibidem), ancorchè datata 14.11.2024, depositata il 24/07/2025, tuttavia avente ad oggetto la diversa sentenza n. 3099/2021 (recte, 714/17) emessa dal Tribunale di Velletri il 28/03/2017, depositata il 22/06/2017, irrevocabile il 13.09.2017 nell’ambito del procedimento n. 3703/2015 R.G.N.R. con la quale NOME COGNOME è stato condannato per
evasione commessa in Ardea il 19.01.2013 (e non il 17/07/2013, come indicato nella ordinanza).
Che non si tratti della errata trasmissione del provvedimento terminativo della procedura, lo si evince dai numeri di registro (27/25 R.G. – 418/25 SIGE) apposti sulla ordinanza e dalla scansione della trattazione della procedura riportati nella stessa ordinanza (salva la errata indicazione della udienza conclusiva del 14.01.2025, invece avvenuta il 10/07/2025, a fol. 5).
La stessa ordinanza, inoltre, si riferisce alla conclusione del processo riguardante la sentenza oggetto di istanza di rescissione nella udienza del 4 ottobre 2016, con la emissione della relativa sentenza di condanna (v. pg. 3 della ordinanza).
Al fascicolo di ufficio della Corte di appello è allegato il fascicolo per dibattimento relativo al procedimento penale n. 4793/2015 riguardante il procedimento n. 6346/2013 R.G.N.R., privo di qualsiasi affoliazione, in cui risultano – tuttavia – sia atti del predetto procedimento, sia alcuni atti d procedimento penale n. 1603/2013 R.G.N.R. – 3703/R.G.DIB. – entrambi a carico dello stesso COGNOME per due distinti reati di evasione.
Nello stesso fascicolo si rinviene anche una copia di un’altra istanza di rescissione proposta nell’interesse del NOME avente ad oggetto la sentenza di condanna n. 714/2017 emessa il 28/03/2017 dal Tribunale di Velletri – divenuta irrevocabile il 13.09.2017 – nell’ambito del procedimento penale n. 1603/2013 R.G.N.R.-3703/2015 R.G.DIB., ovvero, la sentenza oggetto della ordinanza oggi impugnata.
In sintesi, risulta che l’oggetto della ordinanza impugnata non coincide con quello della istanza di rescissione proposta nell’interesse del NOME per il quale la procedura è stata iscritta.
Ritiene questo Collegio che, pertanto, le ragioni poste a base della ordinanza, in quanto non correlate alla sentenza oggetto di istanza di rescissione e alla relativa scansione processuale, sono prive di fondamento.
Ne consegue l’annullamento della ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio che, in base alla pertinente vicenda processuale, verificherà l’assunto difensivo della mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente secondo il condivisibile principio – in linea con l’autorevole orientamento espresso da COGNOME.COGNOME. COGNOME e NOME – per il quale , in tema di rescissione del giudicato, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa abbia fatto seguito la notifica dell’atto
introduttivo del giudizio non in detto luogo, pur se a mani di altro soggetto legittimato a riceverlo, ma presso il difensore d’ufficio, ai sensi dell’art.161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 47373 del 12/11/2024, COGNOME, Rv. 287291; conf. Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279680).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
Così deciso il 18/12/2025.