Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23750 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato in Albania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza resa il 14 dicembre 2023 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha respinto la richiesta di rescissione presentata ai sensi dell’art. 229 bis cod.proc.pen. in favore di COGNOME NOME in relazione alla sentenza emessa il 6 Aprile 2016 dal Tribunale di Civitavecchia, divenuta esecutiva il 26 luglio 2016, che lo aveva condannato alla pena detentiva di due anni e tre mesi di reclusione e 300 C di multa per i reati previsti dagli articoli 497 bi 648 codice penale.
Il condannato chiedeva la rescissione osservando che non aveva mai avuto notizia del processo a seguito del quale era stato condannato. La Corte ha ritenuto che COGNOME non avesse avuto conoscenza del processo per sua esclusiva colpa, in quanto aveva sottoscritto il verbale di identificazione tradotto in lingua albanese ed, invitat í
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dichiarare ed eleggere domicilio, aveva nominato il difensore di ufficio come domiciliatario; inoltre pur essendo a perfetta conoscenza del nominativo del difensore , come anche dei doveri di comunicare le eventuali variazioni del suo domicilio, non aveva intrattenuto rapporti né si era reso reperibile.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso COGNOME NOME deducendo:
2.1 Violazione di norme processuali e in particolare degli articoli 420 bis e 629 bis cod.proc.pen. e manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata poiché la difesa aveva evidenziato con l’istanza di rescissione che COGNOME era stato dichiarato assente nel processo di primo grado in mancanza dei presupposti di legge, non avendo mai ricevuto la notifica di alcun atto di vocatio in ius. Ed infatti il 29 giugno 2014 era partito dalla Grecia per recarsi in Inghilterra con scalo all’aeroporto di Fiumicino sottoposto a controllo era stato trovato in possesso di una carta d’identità contraffatta veniva pertanto respinto alla frontiera e faceva immediato ritorno in Grecia. Dal giugno 2014 non era più tornato in Italia e non aveva saputo nulla del procedimento penale non avendo avuto alcun contatto con il difensore assegnatogli d’ufficio, al quale sono stati notificati tutti gli atti a lui diretti.
Rileva inoltre il ricorrente che il difensore d’ufficio all’epoca nominatogli AVV_NOTAIO ha risposto alla richiesta della Corte precisando di avere ricevuto la notifica di tutt atti quale domiciliatario ma di non averli mai portati a conoscenza dell’imputato, i quale dopo 9 anni è rientrato in Italia il 18 agosto 2023 ed è stato tratto in arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato ed impone l’annullamento della ordinanza impugnata, che ha respinto l’istanza di rescissione avanzata nell’interesse del COGNOME, e la revoca dell sentenza definitiva emessa nei confronti del predetto.
L’articolo 629 bis cod.proc.pen. prevede la rescissione del giudicato da parte del soggetto nei cui confronti sia proceduto in assenza quando provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis cod.proc.pen. e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa.
E’ stato precisato che in tema di giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell’imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio effettuata al momento dell’arresto, n integra automaticamente la “volontaria sottrazione alla conoscenza del processo” e non fonda alcuna – non consentita – presunzione di conoscenza della “vocatio in iudicium”, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio. (Sez. 6, Sentenza n. 34523 del 11/05/2023 Cc. (dep. 04/08/2023 ) Rv. 285177 – 01)
Nel caso in esame è stato accertato che il ricorrente non ha avuto contezza del giudizio pendente a suo carico, come riconosciuto anche dalla Corte di merito, ma a dispetto di
quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, non ricorrono i profili di colpa individuati dalla Corte.
Ed infatti COGNOME in occasione dell’arresto ha reso le proprie effettive generalità ed stato immediatamente allontanato dal territorio italiano perché in possesso di un documento contraffatto che ne attestava le false generalità.
Non risulta che il condannato abbia posto in essere condotte tese a sottrarsi al processo e non è mai stato ricercato nel suo paese di origine o di residenza, poiché tutte le notifiche degli atti del procedimento sono state eseguite presso il difensore di ufficio che non ha mai avuto contatti con il suo cliente.
Inoltre l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio risale alla fase delle ind preliminari e nessuna vocatio in iudicium è stata tentata nei confronti dell’imputato, che non ha mai avuto contezza del giudizio pendente a suo carico.
In conclusione deve rilevarsi la nullità della dichiarazione di assenza dell’imputato perché carente sotto il profilo della verifica del necessario presupposto dell’accertamento della conoscenza del processo e della colpevole volontaria sottrazione a detta conoscenza da parte dell’imputato.
Per queste ragioni si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la rescissione della sentenza definitiva con rinvio degli atti al Tribunale di Civitavecchia per nuovo giudizio.
Di conseguenza va disposta la sospensione della esecutività della condanna e la immediata scarcerazione del condannato.
P.Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e revoca la sentenza n. 902/2016 emessa dal Tribunale di Civitavecchia nei confronti di COGNOME NOME il 6 Aprile 2016, ne sospende l’esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia per l’ulteriore corso.
Dispone l’immediata liberazione del ricorrente se non detenuto o agli arresti domiciliari per altra causa.
Manda alla cancelleria per la immediata comunicazione al Procuratore AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod.proc.pen.
Roma 7 MAGGIO 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
NOME COGNOME Borsellino COGNOME
Luci COGNOME
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