Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39771 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39771 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Genova il DATA_NASCITA
avverso l ‘ordinanza 11/07/2025 della Corte di appello di Torino
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
N ell’interesse di COGNOME NOME è stato proposto ricorso per cassazione avente ad oggetto l’annullamento dell’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 11 luglio 2025, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza emessa dalla medesima Corte di appello il 23 giugno 2022, di conferma della sentenza del Tribunale di Alessandria in data 15 marzo 2019, irrevocabile l’8 ottobre 2022, di condanna del ricorrente alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 344,00 di multa per il delitto di ricettazione.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce di non essere stato a conoscenza del processo di appello, avendo perso incolpevolmente ogni contatto
con il proprio difensore, l’AVV_NOTAIO del foro di Alessandria , il quale si era limitato a pr esentare l’atto di appello, rendendosi poi irreperibile , senza riscontrare le richieste di informazioni sullo stato del procedimento e, in particolare, sulla data fissata per l’ udienza, notizia che egli non poteva acquisire altrimenti, in quanto domiciliato presso quel difensore.
Eccepisce pertanto la violazione di legge in relazione alla disciplina dell’assenza dell’imputato sancita dall’art. 420 -bis cod. proc. pen.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione relativamente alla verifica dell’effettiva conoscenza dell’udienza svoltasi il 23 giugno 2022 dinanzi alla Corte di appello , dovendosi escludere la colpevole ignoranza del processo, determinata esclusivamente dal comportamento dell’AVV_NOTAIO che aveva ingiustificatamente interrotto ogni rapporto con il cliente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.
La Corte di merito ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale, in tema di rescissione del giudicato, grava sull ‘ imputato un ‘ onere di allegazione ‘ che, pur non coincidendo con l’onere della prova, offra un ‘ principio ‘ di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verifica processuale, utili a rendere credibile la mancata conoscenza incolpevole del processo (cfr. Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 24/02/2025, Frej, Rv. 287645-01).
L’ordinanza impugnata ha evidenziato, in primo luogo, che il COGNOME era stato presente nel corso del primo grado di giudizio, ove era assistito dal precedente difensore di fiducia, presso il quale aveva eletto domicilio; difensore che aveva anche interposto appello avverso la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Alessandria.
Non vi è, inoltre, alcuna allegazione di infruttuosi tentativi di contattare il difensore e RAGIONE_SOCIALE concrete iniziative volte a reperirlo, al fine di conoscere la data dell’udienza fissata per il procedimento di appello, in relazione al quale aveva conferito mandato, eleggendo domicilio presso lo stesso AVV_NOTAIO.
Soprattutto, come evidenziato dalla Corte territoriale, il COGNOME, nella posizione di imputato, aveva tutti i riferimenti oggettivi, soggettivi e spaziotemporali che definivano le coordinate identificative del processo de quo , per cui
poteva comunque attivarsi per acquisire notizie a riguardo, circostanza che giustifica la conclusione secondo cui egli omise colpevolmente di informarsi in merito all’esito del giudizio .
Alla dichiarazione d’inammissibilità de l ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME NOME COGNOME