Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14017 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14017 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 15/05/1992
avverso l’ordinanza del 24/10/2024 della Corte di Appello di L’Aquila
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di L’Aquila, con ordinanza del 24 ottobre 2024, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Chieti in data 29 settembre 2016, irrevocabile il 17 gennaio 2017, con riferimento al delitto di furto commesso a Chieti il 28 ottobre 2013 proposta da NOME COGNOME.
2. In sintesi.
La ricorrente è stata individuata in data 28 ottobre 2013 presso un locale commerciale.
In questa occasione è stato redatto un verbale di accompagnamento presso gli uffici della polizia giudiziaria e, in tale luogo, si è procedut all’identificazione e alla redazione del relativo verbale nel quale, dato atto che la
stessa era sottoposta a indagini per il reato di furto aggravato, le è stato designato un difensore d’ufficio, presso il quale la ricorrente ha dichiarato di eleggere domicilio.
Nel verbale sono stati indicati sia il nome che l’indirizzo e i riferimenti del difensore d’ufficio nominato.
Nel corso dello stesso pomeriggio le è stata sequestrata una scatola di cartone foderata di alluminio ed è pertanto stato redatto un verbale di sequestro.
Nei giorni successivi il sequestro è stato convalidato e il decreto è stato notificato al difensore d’ufficio.
Al termine delle indagini preliminari è stato emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e successivamente il decreto di citazione a giudizio.
Tutti gli atti sono stati regolarmente notificati al difensore d’ufficio originariamente designato.
Il processo si è svolto in assenza dell’imputata e si è concluso con la condanna, pronunciata dal Tribunale di Chieti il 29 settembre 2016, divenuta irrevocabile il 17 gennaio 2017.
La condannata in data 4 luglio 2023 è stata attinta da un provvedimento di unificazione di pene concorrenti e, avuta così la conoscenza della condanna, ha proposto richiesta di rescissione del giudicato che la Corte di appello di L’Aquila ha rigettato.
La Corte di cassazione, Sezione 5, con sentenza del 16 febbraio 2024, n. 22984, ha accolto il ricorso proposto avverso l’ordinanza di rigetto che ha annullato con rinvio.
La Corte di appello di L’Aquila, pronunciandosi in sede di rinvio ha, come indicato, respinto la richiesta evidenziando che nel caso di specie l’ignoranza della ricorrente circa la celebrazione del processo si deve considerare colpevole in quanto la stessa, che ha sottoscritto il verbale di sequestro, non ha adempiuto all’onere di diligenza.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la condannata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 623, 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. evidenziando, in due
distinti motivi, che la Corte territoriale non si sarebbe attenuta al principio di diritto posto nella sentenza di annullamento e non avrebbe applicato i criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rescissione del giudicato. Diversamente da quanto ritenuto, infatti, nella progressione processuale non sarebbe possibile rinvenire atti dai quali si può desumere che la ricorrente aveva conoscenza del processo, tale non potendo essere alcuno di quelli indicati, redatti nella fase iniziale e che non si riferiscono alla vocatio in iudicium laddove, invece, ogni altro e ulteriore atto è stato notificato sempre e soltanto al difensore d’ufficio.
In data 9 dicembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 623, 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. evidenziando che la Corte territoriale non si sarebbe attenuta al principio di diritto posto nella sentenza di annullamento e non avrebbe applicato i criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rescissione del giudicato.
Le doglianze sono fondate.
2.1. In due pronunce, le Sezioni Unite hanno delineato la disciplina del processo in assenza dell’imputo di cui agli artt. 420-bis cod. proc. pen. e seguenti (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME COGNOME, Rv. 279420 – 01 e Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716 – 01).
In tali sentenze, in sintesi, si è evidenziato che il sistema previsto dal codice presuppone che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e che il giudice, quindi, ciò anche per le conseguenze derivanti dall’accertamento tardivo dell’assenza inconsapevole, debba procedere avendo certezza che l’imputato sia a conoscenza del contenuto dell’accusa e del giorno e luogo dell’udienza (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME COGNOME, cit. pag. 16 e seguenti; quanto alla necessità che la conoscenza debba riferirsi al processo e non alla fase delle indagini preliminari cfr. in specifico Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, COGNOME, cit. all’articolata motivazione della quale si rinvia).
In questo contesto, d’altro canto, “la dichiarazione o elezione di domicilio”, “l’applicazione di misura cautelare che abbia portato all’udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare” e “la nomina di un difensore di fiducia”, non sono presunzioni quanto, piuttosto, indici di conoscenza del processo che non consentono automaticamente di concludere che l’imputato si sia volontariamente e consapevolmente sottratto al giudizio (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME COGNOME, cit. pag. 20).
Alla luce di tale premessa le Sezioni Unite, sviluppando quanto già accennato nella precedente sentenza COGNOME, quindi, hanno evidenziato che le situazioni previste, per avere rilievo ed essere considerate dal giudice ai fini della dichiarazione di assenza, devono avere caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono state realizzate.
Con specifico riguardo all’elezione di domicilio, poi, per quanto in questa sede rileva, la sentenza citata si è espressa nel senso che la scelta del domicilio deve essere “efficace”, “seria” e “reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti” (cfr. ancora Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME COGNOME, cit. pagine 22 e 23) concludendo nel senso che in assenza di un effettivo collegamento tra la persona e il luogo eletto ricorre una ipotesi di domicilio “inidoneo” (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME COGNOME, cit. pag. 24).
Anche in tema di rescissione del giudicato, quindi, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium”, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando questa non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell’imputato (cfr. Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279680 – 01).
2.2. Tanto in breve premesso, nel caso di specie, la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, effettuata in una fase prodromica all’esercizio dell’azione penale, non può ritenersi sufficiente a ritenere che l’imputata abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo.
A fronte dell’elezione di domicilio effettuata, infatti, diversamente da quanto apoditticamente affermato nell’ordinanza impugnata, non può ritenersi che incomba alcun onere in capo all’imputato.
In assenza di ulteriori elementi dai quali poter desumere l’esistenza di un effettivo rapporto professionale (l’esistenza del quale la stessa Corte d’Appello invero esclude) ovvero di altre circostanze dalle quali possa desumersi comunque che l’imputata abbia avuto conoscenza della vocatio in ius, come per
l’appunto evidenziato nella sentenza NOME COGNOME infatti, tale indicazione è
inidonea a garantire la conoscenza del processo all’imputato.
L’ulteriore considerazione contenute nell’ordinanza impugnata in ordine alla presunta sottoscrizione del verbale di sequestro è del tutto inconferente essendo
anche questo un atto precedente all’emissione del decreto di citazione e, pertanto, inidoneo ai fini della conoscenza della celebrazione del processo.
3. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso dev’essere accolto e l’ordinanza impugnata dev’essere annullata, poiché emessa in violazione di
legge.
L’annullamento dev’essere esteso anche alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Chieti nei confronti della ricorrente nel processo
illegittimamente svolto in sua assenza, con conseguente restituzione degli atti al medesimo Tribunale per la celebrazione del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca la sentenza del Tribunale di Chieti n. 1329/2016 emessa in data 29/9/2016 pronunciata nei confronti di NOME NOMECOGNOME Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per il giudizio.
Così deciso il 16 gennaio 2025
Il Consigli etle estensore
Il Presidente