Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40441 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40441 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato ad Adria il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza della Corte di appello di Venezia del 25/10/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25/10/2024 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’istanza del 01/08/2024 con la quale NOME COGNOME aveva chiesto: a) in via principale la rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. in relazione a tre sentenze irrevocabili emesse, in sua assenza, nei suoi confronti dal Tribunale di Rovigo segnatamente la sentenza del 15/02/2022 (irrevocabile il 03/05/2022), quella del 14/03/2022 (irrevocabile il 29/07/2022) e quella del 10/05/2022 (irrevocabile il 13/09/2022) -; b) in subordine la restituzione del termine per proporre appello avverso le medesime pronunce. In particolare, la Corte riteneva che, anche prescindendo dalla manifesta infondatezza della richiesta – manifesta infondatezza derivante dal fatto che le deduzioni con le quali il difensore lamentava l’illegittimità della dichiarazione di assenza dell’imputato erano inconsistenti -, tanto l’istanza di rescissione del giudicato quanto quella di remissione in termini erano tardive in quanto l’imputato aveva avuto legale conoscenza delle sentenze in questione allorquando il 12/06/2024 era stato estradato dalla Spagna (in esecuzione di un MAE disposto in altro procedimento) e al suo arrivo in Italia la PG gli aveva notificato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (cumulo) nel quale erano dettagliatamente riportate anche le tre sentenze di condanna di cui sopra. Riteneva dunque la Corte: 1) che l’imputato aveva avuto effettiva conoscenza delle sentenze il 12/06/2024; 2) che da tale giorno decorreva dunque il termine (perentorio) di 30 giorni previsto tanto dall’art. 629bis , comma 2, quanto dall’art. 175, comma 2bis, cod. proc. pen.; 3) che il termine era scaduto il 12/07/2024; 4) che entrambe le richieste (avanzate solo il 01/08/2024) erano inammissibili in quanto tardive.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con un unico articolato motivo di ricorso si deduce violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione. In particolare, il difensore evidenzia che la motivazione con la quale la Corte di appello aveva ritenuto inammissibile per tardività l’istanza era carente, illogica e contraddittoria. La difesa, dopo aver ampiamente illustrato le ragioni per le quali, a suo dire, l’imputato era stato giudicato in forza di illegittime dichiarazioni di assenza e quelle per le quali non aveva mai avuto conoscenza effettiva dei procedimenti a suo carico (essendosi trasferito per molti anni in Spagna ed essendo stato assistito nei processi oggetto della richiesta da difensori d’ufficio nominati in sostituzione di quelli di fiducia rinuncianti), afferma che la Corte di appello aveva errato nell’affermare che l’imputato aveva avuto conoscenza delle tre sentenze in esame il 12/06/2024 (allorquando in esecuzione di MAE era stato estradato dalla Spagna e consegnato alle autorità italiane), in quanto in quella data gli era stata notificata unicamente l’ordinanza cautelare dell’A.G. di Bologna che aveva portato all’adozione del MAE, mentre di tutti gli altri procedimenti penali a suo carico era stato informato solo il 02/07/2024 allorquando gli era stato notificato il provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO contenente i titoli esecutivi a suo carico. L’istanza di rescissione e remissione in termini, presentata il 01/08/2024, non era dunque tardiva. Il difensore chiedeva dunque l’annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il procedimento si Ł svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le seguenti ragioni.
Il motivo di impugnazione Ł generico e privo di specificità.
Giova premettere che, secondo quanto piø volte affermato da questa Suprema Corte, il ricorso per cassazione (così come l’appello) Ł inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, Ł direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017), COGNOME, Rv. 268822-01). Si Ł quindi precisato che Ł inammissibile, per difetto di specificità, tanto il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01), quanto il ricorso ‘che si limiti alla critica di una sola delle diverse “rationes decidendi” poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti’ (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 (dep. 2018), Bimonte, Rv. 272448 – 01). 1.1. Ciò premesso, nel caso in esame, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta del condannato in quanto tardiva, ma ancor prima (vedi p. 2) aveva affermato che la stessa era manifestamente infondata in quanto emergeva dagli atti che nei tre procedimenti in questione il COGNOME, non solo risultava difeso da un difensore di fiducia, ma era stato citato in giudizio mediante atti notificati a mani proprie di tale difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio (elezione mai revocata). La Corte riteneva altresì non rilevante il fatto che solo in un momento successivo alla vocatio in ius il difensore di fiducia avesse rinunciato al mandato, e ciò in quanto non vi era la prova che l’imputato avesse diligentemente assolto l’onere di interessarsi al processo di cui pure era a conoscenza. Il giudice a quo ha quindi ritenuto che non sussistesse alcuna ragione per affermare che
l’assenza dell’imputato fosse stata illegittimamente dichiarata e dunque che difettava il presupposto essenziale per la rescissione del giudicato. Ciò detto, va anche evidenziato che la suddetta motivazione della Corte di appello Ł perfettamente in linea con quanto piø volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha infatti piø volte ribadito che in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia, avvenuta dopo che, nella fase delle indagini preliminari, l’indagato abbia eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3,n. 14577 del 14/12/2022 (dep. 2023), G., Rv.284460 – 01). Si Ł altresì chiarito che in tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 629bis cod. proc. pen. solo qualora sia “incolpevole”, dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l’indagato o l’imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146 – 01). Con i condivisibili argomenti esposti dalla Corte di appello – i quali erano certamente autonomi in quanto di per sØ soli sufficienti a giustificare il rigetto dell’istanza di rescissione – il difensore non si Ł minimamente confrontato nel ricorso, il quale risulta, già solo per tale profilo, privo di specificità e dunque inammissibile.
1.2. Altro profilo di non specificità riguarda la questione della tardività dell’istanza. Il difensore, infatti, si limita semplicemente a ribadire che l’imputato ha avuto conoscenza delle tre sentenze di condanna del Tribunale di Rovigo solo quando la Procura di Bologna gli ha notificato, il 02/07/2024, il provvedimento di cumulo emesso il 21/06/2024 nel procedimento 1584/24. Il difensore non si Ł invece confrontato con l’argomento posto dal giudice procedente a fondamento della sua decisione, vale a dire, che nel precedente provvedimento di cumulo emesso dalla Procura di Modena il 28/02/2024 nel procedimento 653/23, erano già indicate le tre sentenze di cui si chiede la rescissione, e che tale cumulo, come emergeva dalla posizione giuridica in atti, risultava essere stato notificato al COGNOME il 12/06/2024 all’atto della sua consegna alle autorità italiane. Il difensore, in effetti, non ha contestato tale dato in quanto non ha nØ allegato nØ provato che il cumulo valorizzato dal giudice a quo non facesse menzione delle tre condanne e/o che lo stesso non sia stato notificato all’imputato al suo rientro in Italia il 12/06/2024 – prova che, per ovvie ragioni, non può certamente essere rappresentata, come sembra pretendere il difensore, dal fatto che, in sede di interrogatorio di garanzia innanzi al G.i.p. lo stesso COGNOME avrebbe dichiarato di non aver ricevuto tale notifica. In ordine alla questione da ultimo esaminata Ł appena il caso di evidenziare che la decisione della Corte di appello di Venezia Ł corretta, atteso che questa Suprema Corte ha già chiarito che in tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen., mediante la sostituzione della locuzione “sentenza” a quella “procedimento” in precedenza utilizzata, disposta dall’art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 2,
14510 del 08/01/2025, COGNOME, Rv.287945 – 01, la quale, in caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame, ha giudicato immune da censure la decisione che aveva fatto decorrere il termine per la proposizione della richiesta dalla notifica dell’ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene, comprendente anche la sentenza oggetto dell’istanza di rescissione).
1.3. Quanto poi alla richiesta di remissione in termini, la sua tardività non può essere oggetto di discussione, non solo per le ragioni sopra esposte (da intendersi qui richiamate), ma anche perchØ l’art. 175, comma 2bis, cod. proc. pen. stabilisce che l’istanza di restituzione nel termine presentata ai sensi dei commi 2 e 2.1., in caso di estradizione – come appunto quello in esame -, decorre dalla consegna del condannato; vale a dire nel presente procedimento dal 12/06/2024.
Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME