Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1756 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1756 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PORTO VALTRAVAGLIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2025 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione,
NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 febbraio 2025 depositata in data 10 febbraio 2025 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato, presentata nell’interesse di COGNOME NOME, relativa alla sentenza del 26 febbraio 2024 irrevocabile in data 27 luglio 2024 emessa dalla Corte territoriale per il reato di bancarotta fraudolenta.
Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso il condannato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta applicabilità della disciplina di cui all’art. 15 bis comma 2 l.118/2014.
In particolare, l’ordinanza impugnata chiarisce che COGNOME è stato dichiarato contumace all’udienza preliminare tenutasi nell’anno 2012, contumacia ribadita nell’udienza dibattimentale del 24 gennaio 2013 a seguito della cui dichiarazione
l’allora imputato è rimasto contumace durante tutto il processo di primo grado conclusosi in data 5 ottobre 2016.
Conseguentemente vi è applicazione della disciplina di cui all’art. 15 -bis comma 2 l.118/2014 e non può trovare ingresso un istituto quale quello dell’art.629 -bis cod. proc. pen. mentre occorreva allora far riferimento alla disciplina della restituzione in termine.
La difesa lamenta che non vi è agli atti il decreto con il quale è stata dichiarata la contumacia e nel corso del dibattimento a seguito della modifica della imputazione la notifica della relativa ordinanza è avvenuta nelle forme della compiuta giacenza.
Quindi la contumacia non è stata correttamente dichiarata e occorre provvedere a nuove ricerche ai fini di una eventuale corretta dichiarazione di irreperibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.La disciplina applicabile al caso in esame risulta contenuta nell’art.15 -bis , comma 1, legge n. 67 del 2014 ( come introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118) che stabilisce che le disposizioni istitutive dell’assenza si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, con la rilevante specificazione, stabilita dall’art. 15-bis, comma 2, cit., che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.
Ciò significa che le disposizioni introdotte dalla legge n. 67 del 2014 non si applicano, oltre che ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, è stata emessa la sentenza di primo grado, anche a quelli ancora pendenti in primo grado, ma nei quali non sia stato emesso nei riguardi dell’imputato dichiarato contumace il decreto di irreperibilità (per tutte Sez. 1, n. 34911 del 27/06/2017, dep.2018, Napoli, Rv. 273858).
1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che:
in data 24 aprile 2012 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovigo ha dichiarato con ordinanza la contumacia dell’imputato;
in data 24 gennaio 2013 innanzi al Tribunale di Rovigo in composizione collegiale, nella costituzione delle parti, COGNOME risulta contumace alla presenza del difensore di fiducia AVV_NOTAIO.
La Corte territoriale ha dato atto della veste di contumace assunta dallo COGNOME nell’intero processo di primo grado, a far data dalla dichiarazione di contumacia emessa dal Gup all’udienza preliminare tenutasi nell’anno 2012, ribadita alla prima udienza dibattimentale tenutasi il 24 gennaio 2013 e confermata per l’intero giudizio di primo grado conclusosi con sentenza del 5 ottobre 2016.
Contrariamente a quanto affermato nel ricorso agli atti è presente il decreto dichiarativo della contumacia da parte del GUP; inoltre, all’udienza dibattimentale del 24.01.2013 l’imputato è costituito come contumace.
Va inoltre evidenziato che la mera omissione della dichiarazione di contumacia, siccome afferisce ad atto avente carattere esclusivamente dichiarativo e non costitutivo, non incide sulle garanzie, che restano intatte, riconnesse alla posizione effettiva dell’imputato, al quale competono comunque i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia. Dunque, è la situazione sostanziale di contumacia dell’imputato che determina il paradigma normativo operante, sebbene essa non sia stata esattamente dichiarata.
1.2. Correttamente da siffatte circostanze, la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità al caso di specie dell’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’art. 629 -bis cod. proc. pen.: l ‘istituto della rescissione del giudicato, di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all’entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente. (Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240)
1.3. Corretta è l’ulteriore argomentazione della Corte territoriale che ha escluso che l’istanza di rescissione ex articolo 629-bis cod. proc. pen., presentata dal ricorrente possa essere qualificata come istanza di restituzione in termini ex art. 175 comma 2 cod. proc. pen.: l a richiesta di rescissione del giudicato ex art. 625 ter cod. proc. pen., quando è presentata in relazione a processo contumaciale nei confronti di soggetto irreperibile definito, anche nei soli gradi di merito, secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014,
67, è inammissibile, né la stessa può essere qualificata quale richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione o incidente di esecuzione, giacché ontologicamente diverse sono la natura e la funzione dell’istituto della rescissione, quale mezzo straordinario di impugnazione (Sez. 6, n. 10000 del 14/02/2017, COGNOME Maio, Rv. 269665).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 14/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME