Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36553 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36553 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: MELE NOME
Data Udienza: 26/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROVERETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/04/2025 della Corte d’appello di Torino Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 16 aprile 2025, la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato proposta, ex art. 629bis cod. proc. pen., da NOME COGNOME con riguardo alla sentenza del Tribunale di Verbania in data 23 luglio 2024, definitiva il 7 dicembre 2024, che lo aveva condanNOME alla pena di anni 4 e mesi tre di reclusione.
La Corte territoriale ha innanzitutto affermato la ritualità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare eseguita presso il domicilio
dichiarato e, rilevato che, a detta udienza, il difensore di fiducia dell’imputato non aveva sollevato alcuna eccezione al riguardo, COGNOME era stato dichiarato assente. Successivamente, prima della data fissata per il dibattimento, il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato, senza tuttavia riuscire a contattare il proprio assistito al quale era stato nomiNOME un difensore d’ufficio. Questi aveva invano tentato di mettersi in contatto con il cliente. La Corte ne ha dedotto che, essendosi COGNOME reso irreperibile anche al proprio legale di fiducia al domicilio dichiarato e disinteressandosi colpevolmente delle sorti del processo, la mancata conoscenza dello stesso doveva ritenersi conseguenza della sua rimproverabile negligenza, sicché non ricorrevano i presupposti per la rescissione del giudicato.
Avverso tale ordinanza COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura.
2.1. Il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge per omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, non essendo stati rispettati gli artt. 157 e 170 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce di essere venuto a conoscenza della sentenza di condanna a suo carico emessa dal Tribunale di Verbania solo a seguito della notifica effettuata dai Carabinieri dell’ordine di esecuzione e di non avere prima di allora avuto conoscenza del processo. Deduce l’irregolarità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare in quanto sarebbe stata effettuata a mezzo posta senza il rispetto delle formalità di cui all’art. 170, essendo il ricorrente risultato irreperibile all’indirizzo dichiarato, il quale neppure corrispondeva a quello di residenza. Invero, la notifica effettuata al difensore di fiducia avrebbe richiesto il previo svolgimento di ulteriori ricerche per notificare l’atto personalmente al destinatario, nonché il deposito della raccomandata presso la Casa comuna le e l’invio della raccomandata informativa, adempimenti nella specie mancanti.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all’art. 420bis cod. proc. pen. in relazione alla dichiarazione di assenza nel giudizio di primo grado. Erroneamente l’ordinanza impugnata avrebbe ritenuto che COGNOME si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del processo in quanto non vi era la prova che egli avesse avuto conoscenza della vocatio in iudicium , come sarebbe reso evidente dal fatto che, anteriormente allo svolgimento della prima udienza dibattimentale, il difensore di fiducia di COGNOME aveva dichiarato di rinunciare al mandato avendo perso ogni contatto con il proprio assistito, il quale neppure aveva ricevuto tale comunicazione.
Il ricorrente rileva, inoltre, che la comunicazione in udienza preliminare al difensore di fiducia del rinvio a giudizio non sarebbe sufficiente a dimostrare la conoscenza del processo da parte dell’imputato.
2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di violazione di legge processuale, in relazione alla omessa notifica all’imputato del provvedimento reso fuori udienza, con cui il Tribunale di Verbania aveva disposto il rinvio dell’udienza dibattimentale. Tale mancata notifica integrerebbe una nullità assoluta e insanabile.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Preliminarmente occorre rilevare che l’oggetto del giudizio di cui all’art. 629bis cod. proc. pen. attivato dal ricorrente con la propria istanza è circoscritto alla rescissione del giudicato, di tal che l’esame delle doglianze proposte non può che essere limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti del medesimo, con esclusione di ogni altra diversa questione prospettata con il ricorso.
La Corte territoriale ha rigettato l’istanza di rescissione formulata da NOME COGNOME sul rilievo per cui egli, dopo aver ricevuto l’avviso di cui all’art. 415bis cod. proc. pen. e aver nomiNOME un difensore di fiducia e dichiarato il proprio domicilio, si era disinteressato del processo, cambiando luogo di dimora senza modificare la dichiarazione di domicilio e rendendosi irreperibile al proprio difensore. La Corte ha, pertanto, concluso che la dedotta ignoranza del processo doveva ritenersi conseguenza della sua «rimproverabile non curanza verso la vicenda processuale». COGNOME, inoltre, non aveva allegato circostanze idonee a dimostrare di non aver avuto conoscenza della celebrazione del processo, né che questa non fosse dipesa da colpevole disinteresse.
La pronuncia impugnata si fonda sull’orientamento, seguito da una parte della giurisprudenza di legittimità, per la quale la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 629bis cod. proc. pen. solo qualora sia «incolpevole», dovendosi, in particolare, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l’indagato o l’imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non si sia attivato autonomamente per mantenere con il difensore i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146).
4. Il Collegio ritiene preferibile la diversa interpretazione, affermata in diverse pronunce di questa Corte, secondo cui in tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l’effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla «negligenza informativa» dell’imputato la volontà di sottrarsi ad essa (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, COGNOME, Rv. 288209 -01; Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, COGNOME, Rv. 287298 -01; Sez. 5, n. 37154 del 18/09/2024, B., Rv. 287018 – 01). Si è invero precisato che la mancanza di diligenza dell’imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio effettuata al momento dell’arresto, no n integra automaticamente la «volontaria sottrazione alla conoscenza del processo» e non fonda alcuna – non consentita – presunzione di conoscenza della vocatio in iudicium , la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi, Rv. 285177).
Tale conclusione è del tutto coerente e consequenziale rispetto alla nuova disciplina del processo in assenza, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, la quale, nel recepire gli arresti delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420), nonché della giurisprudenza europea (Corte EDU, 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia e 10 novembre 2004 Sejdovic c. Italia), ha smantellato il sistema di presunzioni operante nel precedente regime, ed ha sostituito il sistema di conoscenza legale con quello di effettività, che ruota intorno al principio per cui in tanto il processo può procedere pur in mancanza dell’imputato, in quanto vi sia la certezza che egli ne abbia conoscenza effettiva e che la sua mancata partecipazione ad esso sia frutto di scelta volontaria, il cui accertamento viene rimesso alla verifica che il giudice è chiamato ad operare in concreto e caso per caso.
Coerentemente, il novellato art. 420bis cod. proc. pen. stabilisce che, al fine di verificare se l’assenza dell’imputato sia frutto di una scelta volontaria e consapevole, il giudice tiene conto di una serie di fattori, tra i quali la nomina di un difensore di fiducia; ciò attesta che detta nomina costituisce solo uno degli elementi (oltre alle modalità di notifica, agli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza e ad ogni altra circostanza rilevante) rimessi al vaglio del giudice ai fini del relativo accertamento (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, COGNOME, cit. in motivazione).
D’altra parte, già nel previgente regime, le Sezioni Unite avevano posto in rilievo la necessità di non esasperare il concetto di «mancata diligenza» informativa dell’imputato «sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per
fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza», poiché ciò equivarrebbe al ritorno ai precedenti automatismi (Sez. U, n. 23948/2019, dep. 2020, Ismail, cit.). In sostanza, la negligenza informativa dell’imputato nei rapporti con il difensore fiduciario non è di per sé sintomo della volontà dello stesso di non partecipare al processo.
Ne consegue che non può ritenersi sufficiente, neppure sul piano presuntivo, rispetto all’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, il fatto che questi abbia nomiNOME un difensore di fiducia, configurando in tal caso una sorta di onere informativo che sarebbe posto in capo al medesimo imputato in ordine all’evoluzione del procedimento a proprio carico.
Pertanto, il mero dato formale del conferimento dell’incarico professionale da parte dell’imputato e la notifica al difensore non è sufficiente a dimostrare la effettiva conoscenza del processo e la volontaria sottrazione allo stesso, essendo piuttosto nec essario accertare caso per caso l’esistenza di un effettivo rapporto processuale tra assistito e difensore dal quale sia possibile, non solo presumere, ma anche dimostrare la conoscenza del processo.
Quest’ultimo accertamento postula, invero, una motivazione congrua in ordine alle ragioni sulle quali si fonda, non potendosi ritenere sufficiente la mera ricorrenza di una delle circostanze sintomatiche di detta conoscenza, ma dovendosi piuttosto spiegare perché da ciò si può desumere anche la volontaria assenza dell’interessato (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, COGNOME, cit. in motivazione).
5. Tale verifica nella specie è mancata.
La Corte territoriale, muovendo dalla esistenza di un onere informativo dell’imputato che aveva nomiNOME un difensore di fiducia e dichiarato il domicilio, si è discostata dai principi ora richiamati, non avendo spiegato le ragioni per cui, in concreto, dovesse ritenersi che il ricorrente fosse effettivamente a conoscenza della pendenza del processo ed avesse scelto di sottrarsi ad esso, in presenza di una serie di elementi concreti deponenti in senso contrario, quali: l’esito negativo della notifica all’im putato al domicilio eletto, e la successiva notifica eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nei confronti del difensore di fiducia; la sopravvenuta rinuncia al mandato da parte di costui, giustificata dalla impossibilità di contattare i l proprio cliente; l’esito negativo dei tentativi del difensore d’ufficio di prendere contatto con il COGNOMECOGNOME
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 26/09/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME