Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24575 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24575 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME – Relatore –
Sent. n. sez. 525/2025
CC – 10/04/2025
R.G.N. 2161/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 01JPBWS) nato il 14/07/1975
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.
Con istanza depositata lÕ11 maggio 2024, NOME COGNOME aveva presentato alla Corte di appello di Bologna richiesta di rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza di condanna emessa il 4 febbraio 2022 dal Tribunale di Modena (passata in giudicato il 21 giugno 2022). LÕistante sosteneva di avere avuto conoscenza della sentenza solo lÕ11 aprile 2024, a seguito della notifica
dellÕordine di esecuzione, atteso che non aveva mai ricevuto alcun atto del procedimento. Chiedeva, pertanto, la rescissione del giudicato, atteso che il processo era stato celebrato in sua assenza, senza che egli avesse avuto conoscenza del processo.
Con ordinanza emessa il 5 dicembre 2024, la Corte di appello di Bologna ha rigettato lÕistanza, atteso che: le notifiche, nella fase di primo grado, apparivano regolari; nel corso del procedimento, in data 10 dicembre 2015, il Serban era stato identificato in sede di perquisizione e contestuale applicazione della misura cautelare reale del sequestro.
Avverso lÕordinanza della Corte di appello di Bologna, il condannato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione dellÕart. 629-bis cod. proc. pen.
Sostiene che la decisione della Corte di appello sarebbe fondata su una presunta conoscenza di un Çatto cautelare, notificato prima ancora dell’inizio delle indagini preliminariÈ. Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione della Corte territoriale, ponendo in rilievo come lÕart. 629-bis e lÕart. 420-bis cod. proc. pen. richiedano la conoscenza non di un mero atto delle indagini preliminari, ma del processo, ossia la conoscenza di un atto di accusa contenuta in un provvedimento formale di citazione a giudizio.
2.2. Con un secondo motivo, deduce la nullitˆ del provvedimento impugnato per la violazione degli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen.
Sostiene che la Corte di appello avrebbe dato rilievo anche al fatto che il Serban non avesse Çcomunicato la variazione del domicilio eletto presso l’abitazione in cui viveva al tempo del sequestroÈ.
Da tale circostanza, per˜, a parere del ricorrente, non sarebbe desumibile il fatto che l’indagato si fosse sottratto volontariamente alla conoscenza del processo e priva di rilievo sarebbe la mera negligenza nella comunicazione della variazione del domicilio in precedenza indicato.
2.3. Con un terzo motivo, deduce la nullitˆ del provvedimento impugnato per la violazione degli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen.
Sostiene che la Corte territoriale si sarebbe limitata a qualificare la citazione come regolare, senza verificare se lÕatto fosse stato effettivamente portato a conoscenza dell’indagato. Al riguardo, pone in rilievo come la mera regolaritˆ formale della notifica del decreto di citazione sia cosa ben diversa dall’effettiva conoscenza del processo, che è necessaria per garantire l’effettiva partecipazione dellÕimputato.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.
Il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame.
1.1. Le questioni poste con i motivi di ricorso coinvolgono due istituti strettamente correlati tra loro, la dichiarazione di assenza e la rescissione del giudicato, recentemente modificati con il d.lgs. n 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia).
Quanto allÕassenza, va rilevato che, con la riforma, si è inteso dare piena attuazione al principio dellÕeffettiva conoscenza del processo, da intendersi come conoscenza dellÕaccusa contenuta in un provvedimento formale di citazione a giudizio. La regolaritˆ formale delle notificazioni rimane necessaria, ma non è sufficiente, in quanto il giudice, anche a fronte di notificazioni regolarmente perfezionatesi, deve verificare lÕeffettiva conoscenza del processo (e non del mero procedimento), senza possibilitˆ di far ricorso ad alcuna presunzione legale.
Il nuovo art. 420, comma 2-bis, cod. proc. pen. delinea in maniera chiara le due fasi successive, tra loro logicamente distinte, in cui si articola la verifica della costituzione delle parti: la prima, dedicata al riscontro della regolaritˆ delle notifiche; la seconda, in cui dovranno essere valutate le condizioni che legittimano la trattazione del giudizio in assenza dellÕimputato.
Condizioni fissate dal successivo art. 420-bis, che prevede che si potrˆ procedere in assenza nei soli casi previsti dai primi tre commi: notifica a mani o con notifica a mani di una persona delegata; quando lÕimputato abbia espressamente rinunciato a comparire ovvero, pur sussistendo un impedimento, abbia rinunciato espressamente a farlo valere; quando il giudice ritenga provata lÕeffettiva conoscenza del processo; quando lÕimputato sia latitante o si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo.
Il secondo comma dellÕart. 420-bis, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indica anche alcuni elementi fattuali (quali le modalitˆ con cui sia avvenuta la notificazione dellÕatto introduttivo del giudizio, gli atti che lÕimputato abbia compiuto prima dellÕudienza o il conferimento di una nomina fiduciaria) che possono aiutare il giudice nella formulazione del suo giudizio in ordine allÕeffettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dellÕimputato, ma si tratta di meri indici sintomatici e non di presunzioni legali. Anche in presenza di essi, il giudice è chiamato a un apprezzamento complessivo circa la sussistenza
dellÕeffettiva conoscenza del processo, di cui deve dare conto nel provvedimento dichiarativo dellÕassenza, sulla cui tenuta logica si appunterˆ il sindacato giudiziale, nel caso di successive impugnazioni.
1.2. Va evidenziato che la riforma è chiaramente ispirata agli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimitˆ formatasi sotto la vigenza delle Òvecchie normeÓ.
Invero, giˆ Sezioni Unite Innaro del 2019 (n. 28912 del 28/02/2019, Rv. 275716), superando lÕargomento letterale fondato sul significato giuridico del termine ÒprocedimentoÓ, aveva affermato che la conoscenza dovesse riferirsi allÕaccusa contenuta in un provvedimento formale di citazione a giudizio e che tale non potesse ritenersi lÕimputazione contenuta nellÕavviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto: si trattava di un atto del pubblico ministero, privo di valore informativo quanto al futuro ed eventuale processo; dalla disciplina positiva non era desumibile alcun onere, conseguente alla mera ricezione di tale avviso, di tenersi informati sugli ulteriori sviluppi del procedimento.
In quella pronuncia, era stato posto in rilievo che: la conoscenza non pu˜ che essere riferita alla fase del giudizio, perchŽ è nel giudizio che viene accertato il fondamento dellÕaccusa ed è nel giudizio che si pone la necessitˆ dellÕeffettivo dispiegarsi delle garanzie difensive; la Òconoscenza legaleÓ, in base a notifiche regolari, deve essere distinta dalla conoscenza del processo, che deve essere garantita in termini di effettivitˆ (piuttosto, le modalitˆ di notifica possono rilevare in fatto per inferirne, unitamente ad altri elementi fattuali, che lÕimputato abbia avuto conoscenza dellÕatto).
La successiva Sezioni Unite Ismail del 2019 (n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420), nel valutare lÕincidenza che poteva assumere il rapporto tra imputato e difensore ai fini della prova della conoscenza del processo, aveva affermato che Ð anche nel vigore della disciplina antecedente allÕintroduzione dellÕart. 162, comma 4-bis, ad opera della legge n. 103 del 2017 (che ha previsto che lÕelezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se lÕautoritˆ che procede non riceva, unitamente alla dichiarazione di elezione, lÕassenso del domiciliatario) Ð non poteva considerarsi presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza la sola elezione di domicilio da parte dellÕindagato presso il difensore dÕufficio, essendo il giudice tenuto a verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata lÕeffettiva instaurazione di un rapporto di natura professionale tra il legale domiciliatario e lÕindagato, tale da far ritenere con certezza che questÕultimo abbia avuto conoscenza del processo.
In quella pronuncia, era stato posto in rilievo che: lÕart. 420-bis non ha reintrodotto presunzioni di conoscenza della vocatio in ius del tutto astratte da una conoscenza effettiva, ma, nell’ottica di Çuna facilitazione del compito del giudice,
̀
ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, pu˜ essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell’imputatoÈ; Çil processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell’imputatoÈ; Çil fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell’accusa e del giorno e luogo dellÕudienzaÈ.
Si pu˜, dunque, affermare che, giˆ prima della riforma Cartabia, nel nostro ordinamento processuale fosse necessaria lÕeffettiva conoscenza del processo, da intendersi come conoscenza dellÕaccusa contenuta in un provvedimento formale di citazione a giudizio. La regolaritˆ formale delle notificazioni è necessaria, ma non è sufficiente, in quanto il giudice, anche a fronte di notificazioni regolarmente perfezionatesi, deve verificare lÕeffettiva conoscenza del processo (e non del mero procedimento), senza possibilitˆ di far ricorso ad alcuna presunzione legale, atteso che lÕart. 420-bis non prevede e, anche nel testo anteriore alla riforma, non prevedeva presunzioni di conoscenza della vocatio in ius del tutto astratte da una conoscenza effettiva del processo.
1.3. LÕistituto della rescissione ha subito delle modifiche con la riforma Cartabia, legate anche al nuovo testo dellÕart. 420-bis (e pure alla ÒriespansioneÓ dellÕistituto della restituzione del termine).
Alla luce delle modifiche apportate allÕart. 629-bis dallÕart. 37 del d.lgs. n. 150 del 2022, il rimedio rescissorio è destinato a operare nelle ipotesi in cui il condannato ovvero la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, fornisca la prova di una duplicitˆ di condizioni legittimanti, che devono concorrere ai fini dellÕaccesso al rimedio: a) la dichiarazione di assenza sia stata effettuata in carenza dei presupposti previsti dallÕart. 420-bis; b) egli non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa. Per ottenere la rescissione, infine, non deve risultare che lÕinteressato abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del procedimento prima della pronuncia della sentenza.
Il vecchio art. 629-bis, invece, chiedeva all’istante solo di provare che l’assenza era stata dovuta a una non colpevole mancanza di conoscenza della celebrazione del processo.
Va, peraltro, rilevato che la giurisprudenza di legittimitˆ, formatasi in relazione alla precedente formulazione dellÕart. 629-bis, aveva posto in rilievo che la norma configurava, in luogo di un onere probatorio in senso tecnicoprocessuale, un onere di allegazione delle specifiche ragioni e degli elementi a sostegno della richiesta, che Çnon precludeÈ al giudice investito della richiesta di rescissione lÕacquisizione di Çdocumentazione integrativa, potendo essere
necessario chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtˆ processualeÈ (Sez. V, n. 31201 del 9 novembre 2020, COGNOME, Rv. 280137, che richiama Sez. U, n. 36848 del 17 luglio 2014, Burba).
1.4. Nel caso in esame, lÕassenza è stata dichiarata prima dellÕentrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Risultano applicabili, pertanto, ai sensi dellÕart. 89 d.lgs. n. 150 del 2022, Çle disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullitˆ in appello e alla rescissione del giudicatoÈ. Occorre, dunque, fare riferimento alle Òvecchie normeÓ, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimitˆ.
Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha rigettato l’istanza di rescissione sulla base di due elementi: le notifiche, nella fase di primo grado, apparivano regolari; nel corso del procedimento, in data 10 dicembre 2015, il Serban era stato identificato in sede di perquisizione e contestuale applicazione della misura cautelare reale del sequestro.
Appare evidente, dunque, che la Corte di appello si sia ÒaccontentataÓ della mera regolaritˆ formale delle notifiche e della conoscenza del procedimento, avvenuta nel corso delle indagini preliminari, allorchŽ, in sede di perquisizione e sequestro, il Serban era stato identificato.
Come detto, per˜, giˆ prima della riforma Cartabia, la giurisprudenza di legittimitˆ aveva in maniera netta delineato la distinzione tra regolaritˆ formale delle notifiche e sussistenza dei presupposti per procedere in assenza. E aveva altres’ evidenziato come fosse necessaria la conoscenza del processo, da intendersi come conoscenza dell’atto di accusa contenuto in un formale atto di citazione a giudizio, e come non fosse sufficiente la mera conoscenza del procedimento.
L’ordinanza impugnata non appare valorizzabile neppure nella parte in cui la Corte di appello lamenta una mancata dimostrazione della mancata conoscenza del processo. Come detto, infatti, la giurisprudenza di legittimitˆ formatasi sotto la vigenza del ÒvecchioÓ art. 629-bis non riteneva che la norma ponesse un vero e proprio onere probatorio a carico del richiedente, essendo sufficiente la mera allegazione di specifiche ragioni e di elementi a sostegno della richiesta, che non preclude al giudice investito della richiesta di rescissione lÕacquisizione di Çdocumentazione integrativa, potendo essere necessario chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtˆ processualeÈ.
LÕordinanza impugnata, dunque, risulta palesemente in contrasto con le norme applicabili al caso concreto, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimitˆ (risulterebbe, peraltro, difforme anche alle norme attualmente vigenti, chiaramente ispirate a quella giurisprudenza).
Ne segue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame, che avrˆ a oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti per la rescissione del giudicato, da effettuarsi (eventualmente anche mediante lÕacquisizione di Çdocumentazione integrativaÈ) in conformitˆ agli esposti orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna.
Cos’ deciso, il 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME