Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21890 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21890 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/01/2024 della CORTE APPELLO di l’ORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito( con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza deliberata il 05/01/2024, la Corte di appello di Torino ha rigettato le istanze di rescissione del giudicato e, in via subordinata, di restituzione del termine per l’impugnazione proposte nell’interesse di NOME in relazione alla sentenza del Tribunale di Verbania in data 11/12/2020 (irrevocabile il 16/10/2021), con la quale era stato condannato in assenza per dodici fatti di furto in abitazione aggravato (in alcuni casi, solo nella fattispecie del tentativo). La Corte distrettuale ha rilevato che NOME era a conoscenza certa della pendenza di un procedimento penale in relazione all’esito di una perquisizione a suo carico del 05/02/2017 (dopo il furto ai danni di NOME COGNOME; NOME fu trovato in possesso della somma di 430 mila dollari americani, risultati provento del furto nell’abitazione di COGNOME) allorquando nominò un difensore di fiducia ed elesse domicilio presso lo stesso. Ha rilevato ancora la Corte di appello di Torino che il giorno successivo (ossia, il 06/02/2017), NOME lasciò l’Italia, varcando la frontiera con la Slovenia, e, dunque si allontanò immediatamente e volontariamente dall’Italia rendendosi irreperibile: in sede di dichiarazione dello stato di latitanza con decreto del 18/10/2017, il G.I.P. espressamente sottolineò la volontaria sottrazione all’esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere (per l’episodio del 05/02/2017 e per altre 18 imputazioni provvisorie). Ha rimarcato dunque il provvedimento impugnato il carattere indicativo del momento scelto da COGNOME per rendersi irreperibile (dopo la perquisizione in cui fu trovato insieme con i coindagati nel possesso dei proventi di un furto e di strumenti da scasso) non solo della volontà di disinteressarsi del procedimento, ma anche di porre rilevanti ostacoli tra sé e le relative conseguenze.
Avverso l’indicata ordinanza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione NOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in quanto Amfeti non hai effettuato una nomina di un difensore di fiducia o effettuato un’elezione di domicilio preceduta dalla necessaria conoscenza della formale conoscenza del procedimento definito dalla sentenza divenuta irrevocabile, in quanto egli ha solo formalizzato il 06/02/2017 dinanzi alla polizia giudiziaria la nomina di un difensore di fiducia e un’elezione di domicilio, ma in tale atto non vi era alcuna indicazione dell’A.G. procedente e si faceva riferimento generico a un unico episodio criminoso, ma nessuna
informazione era contenuta in ordine al numero di RGNR, alla Procura di Verbania procedente e a tutti gli altri episodi delittuosi per cui si è proceduto, informazioni mai fornite al ricorrente.
Gli unici elementi portati a conoscenza di COGNOME erano quelli di essere indagato (ma senza conoscere il numero del procedimento e la A.G. procedente) per un singolo fatto criminoso (genericamente descritto) all’esito di una perquisizione, mentre l’atto di identificazione fu redatto prima ancora dell’iscrizione della notizia di reato e in relazione a un solo episodio di furto, il cu procedimento è stato poi riunito in fase di indagini al procedimento in relazione al quale è stata pronunciata la sentenza di condanna. Non assume rilievo che in relazione a quest’ultimo procedimento fossero in corso indagini all’epoca dell’identificazione del ricorrente, perché dette investigazioni non erano state certo portate a conoscenza di COGNOME, che non è mai stato informato di essere indagato per tutti gli ulteriori fatti di reato.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 42C-bis e 629-bis cod. proc. pen. e vizi di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ritiene che NOME sia venuto a conoscenza della condanna oggetto di richiesta di rescissione del giudicato in occasione dell’istanza di una visura relativa ad eventuali precedenti penali, deduzione illogica in quanto fondata st. un inammissibile principio presuntivo per cui chi verifica la presenza di eventuali condanne avrebbe ragione di essere destinatario di una condanna e di essere a conoscenza della situazione prima di rientrare in Italia, laddove la dichiarazione di latitanza, emessa otto mesi dopo il generico verbale di identificazione, non può essere elevata a indice di conoscenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, in quanto, nei termini di seguito indicati, è fondato – e assorbente – il primo motivo.
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 28093101 – 02 ha chiarito che «l’art. 629-bis è esperibile a prescindere dalla correttezza degli accertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, con la conseguenza che, al di fuori di ogni presunzione, anche l’imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. è legittimato ad allegare l’ignoranza del processo a lui non imputabile»; pertanto, «la considerazione della finalità dell’istituto della rescissidne, che assegna centralità alla mancanza di prova della reale conoscenza del processo da parte dell’imputato che non vi abbia presenziato e di approntare tutela a chi sia stato
involontariamente assente, conferma la possibilità di ricorrervi in tutti i casi in cui la mancata partecipazione non sia stata addebitabile a libera determinazione e non abbiano operato i meccanismi preventivi, attivabili nel giudizio di cognizione prima dell’irrevocabilità del provvedimento di condanna, evenienza verificabile, sia a fronte della legittima dichiarazione di assenza, nel rispetto delle disposizioni degli artt. 420-bis e ss. cod. proc. pen., che però non sia assistita dalla effettiva conoscenza del processo, sia quando l’assenza sia stata ritenuta dal giudice per effetto di erronea considerazione degli atti processuali e del mancato rilievo di eventuali nullità realmente occorse».
L’ordinanza impugnata ha rilevato che in relazione al furto ai danni di COGNOME del 05/02/2017 era stato iscritto il procedimento R.G.N.R. 224/17, poi riunito al procedimento principale R.G.N.R. 92/2017 relativo ad altri 18 episodi di furto in abitazione tentato o consumato.
L’ordinanza ha poi dato atto che nel corso del processo di cognizione il difensore dell’imputato aveva eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, in quanto effettuata al difensore in assenza di un’elezione di domicilio riferita al procedimento in questione. L’eccezione fu ritenuta infondata dal Tribunale, sul rilievo che NOME era stato dichiarato latitante, sicché la notificazione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stata ritualmente effettuata nelle forme di cui all’art. 165 cod. proc. pen.
Il rilievo del giudice della cognizione – anche a voler considerare l’orientamento secondo cui in tema di elezione di domicilio, nell’ipotesi di riunione di due procedimenti penali, la dichiarazione effettuata dall’imputato in uno dei procedimenti estende i suoi effetti anche all’altro, in virtù del principio di economia processuale, che produce la interazione degli effetti di taluni provvedimenti assunti in uno soltanto dei procedimenti (Sez. 2, n. 7188 del 05/11/2015, dep. 2016, Turiaco, Rv. 266208 – 01) – non è comunque preclusivo dell’azionabilità del rimedio straordinario della rescissione del giudicato, che, come chiarito da Sez. U, COGNOME, è attivabile – sussistendone i presupposti anche a fronte di una legittima dichiarazione di assenza pronunciata nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 420-bis e ss. cod. proc. pen.
3. Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di puntualizzare che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può ritenersi presupposto idoneo la sola corretta dichiarazione dello stato di latitanza che, costituendo un mero indice legale di conoscenza del procedimento, non sostituisce, né elimina l’esigenza di una verifica, in concreto, dell’effettiva conoscenza da parte dell’imputato (Sez. 1, n. 2078 del 12/12/2023, dep. 2024,
Fatnassi, Rv. 285717 – 01). Ora, rileva la Corte che l’ordinanza impugnata, in estrema sintesi, ha desunto la volontarietà del condannato di sottrarsi al processo dalla serrata consecutio temporale rappresentata da: furto nell’abitazione di COGNOME; perquisizione nei confronti di COGNOME e rinvenimento di una parte della refurtiva provento del furto (e di altre cose pertinenti al reato nei confronti delle persone pure destinatarie della perquisizione); nomina del difensore di fiducia ed elezione di domicilio; allontanamento dal territorio statale.
La Corte distrettuale, tuttavia, non spiega le ragioni per le quali l’indicata consecutio temporale valga a dar conto della volontà di sottrarsi al processo con riguardo non solo al furto (e al reato ex art. 4, I. n. 110 del 1975) del 05/02/2017 ai danni di NOME COGNOME oggetto dell’originario procedimento R.G.N.R. 224/17, ma anche agli ulteriori numerosi – fatti-reato oggetto del procedimento principale R.G.N.R. 92/2017, al quale il primo è stato riunito. Né la – senz’altro legittima – riunione dei procedimenti può condurre a “sterilizzare”, con riferimento ai fatti – reato oggetto del procedimento diverso da quello al quale si riferisce il ragionamento del giudice della rescissione, le ipotesi in cui «la mancata partecipazione non sia stata addebitabile a libera determinazione e non abbiano operato i meccanismi preventivi, attivabili nel giudizio di cognizione prima dell’irrevocabilità del provvedimento di condanna» (Sez. U, COGNOME).
Pertanto, assorbite le ulteriori doglianze, l’ordinanza impugnata, in ragione della rilevata carenza di motivazione, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.
Così deciso il 03/05/2024.