Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47059 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Albania il 22/12/1990
avverso l’ordinanza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato inerente alla sentenza del Tribunale di Vasto, emessa il 16 maggio 2017 e divenuta irrevocabile il 25 maggio 2019, che aveva condannato NOME in relazione al reato di rapina aggravata in concorso. La Corte ha ritenuto che il ricorrente aveva avuto effettiva conoscenza del processo per il fatto di avere nominato un difensore di fiducia attraverso il quale aveva ottenuto una prima sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., poi annullata dalla Corte di cassazione, con regressione del procedimento ed instaurazione del dibattimento che aveva dato luogo alla sentenza del Tribunale di Vasto passata in giudicato e nel quale si era proceduto in sua assenza.
La Corte, al cospetto di tali emergenze, non ha dato rilievo alla circostanza che il ricorrente fosse stato espulso dal territorio italiano dopo la nomina del difensore di fiducia ed in esito alla scarcerazione dovuta all’ottenimento della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di patteggiannento poi annullata.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo, con unico ed articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che l’imputato avesse avuto effettiva conoscenza del processo nonostante l’imprevedibile anomalia rappresentata dall’annullamento della sentenza di patteggiamento ad opera della Corte di cassazione, che aveva determinato l’instaurazione di un nuovo procedimento (contrassegnato da nuovo numero di RGNR) nel quale il ricorrente, giudicato in assenza, era stato difeso dai difensori di fiducia nominati nel primo procedimento definitosi con sentenza di applicazione della pena, professionisti con i quali egli non aveva più avuto alcun contatto stante il fatto che, dopo la sua scarcerazione in esito alla sentenza di patteggiamento a pena sospesa, era stato espulso dal territorio dello Stato con provvedimento del Prefetto di Chieti del 29 gennaio 2013, stessa data della scarcerazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto per motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.
1. Deve, in primo luogo, osservarsi, che il processo avviato dopo la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato la sentenza di applicazione della pena emessa a carico del ricorrente, non può essere considerato un procedimento diverso dal primo ma solo la prosecuzione di quello, secondo quanto previsto nella sentenza rescindente che disponeva, non a caso, l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Vasto “per il corso ulteriore”.
In secondo luogo, trattandosi del medesimo procedimento, la nomina del difensore di fiducia aveva valore ai fini di interesse, come pure il fatto che l’imputato fosse stato a conoscenza dell’accusa ed avesse addirittura preso parte attiva ad un segmento del processo, patteggiando la pena.
Per potersi dedurre la mancanza di prova della effettiva conoscenza del processo, per quel che qui rileva, occorre che l’assenza si sia protratta lungo tutto il processo, secondo quanto ripetutamente e concordemente affermato da più sentenze di legittimità.
In questo senso, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, in motivazione, fg. 22: “secondo l’interpretazione dell’istituto della rescissione del giudicato, offerta dalla citata sentenza Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, COGNOME, che le Sezioni
Unite condividono, l’art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall’imputato rimasto assente nel corso dell’intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza’: (Nello stesso senso, Sez. 5,n. 12759,09/01/2020, N.,Rv. 279199).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 28/11/2024.