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Rescissione del giudicato: competenza e regole

La Corte di Cassazione risolve un conflitto di competenza sulla rescissione del giudicato, stabilendo che la competenza territoriale spetta alla Corte d’Appello del distretto del giudice che ha emesso la sentenza originaria, secondo la norma specifica dell’art. 629-bis c.p.p. Viene esclusa l’applicazione delle regole sulla competenza del giudice dell’esecuzione (art. 665 c.p.p.), poiché la rescissione è un mezzo di impugnazione straordinario e non un procedimento esecutivo.

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Pubblicato il 29 settembre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Rescissione del giudicato: la Cassazione chiarisce la competenza territoriale

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione è intervenuta per dirimere un conflitto di competenza in materia di rescissione del giudicato, un istituto fondamentale per la tutela dei diritti dell’imputato assente. La decisione chiarisce in modo inequivocabile quale sia il giudice territorialmente competente a decidere su tale istanza, distinguendo nettamente la natura di questo rimedio rispetto ai procedimenti di esecuzione.

Il caso: un conflitto tra Corti d’Appello

Il caso trae origine dalla richiesta di rescissione del giudicato presentata da un condannato avverso una sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile. L’istanza era stata inizialmente presentata alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Quest’ultima, tuttavia, si dichiarava incompetente, ritenendo che la competenza dovesse essere radicata presso la Corte d’Appello di Bologna. La ragione di tale decisione si basava sull’applicazione analogica dell’art. 665 c.p.p., che regola la competenza del giudice dell’esecuzione, individuandolo in relazione all'”ultima sentenza passata in giudicato” a carico del soggetto, che in un altro procedimento era stata emessa proprio dalla corte bolognese.

Investita della questione, la Corte d’Appello di Bologna sollevava un conflitto negativo di competenza, sostenendo che la norma applicabile non fosse quella relativa all’esecuzione, bensì la disposizione specifica prevista per la rescissione del giudicato, ovvero l’art. 629-bis, comma 2, del codice di procedura penale.

La natura giuridica della rescissione del giudicato

Il fulcro della questione giuridica risiede nella corretta qualificazione della rescissione del giudicato. È un incidente di esecuzione o un mezzo di impugnazione straordinario? La risposta a questa domanda determina la regola di competenza da applicare.

– La Corte d’Appello di Reggio Calabria la assimilava, ai fini della competenza, a un procedimento esecutivo, applicando l’art. 665 c.p.p.
– La Corte d’Appello di Bologna, e successivamente la Cassazione, la qualificava correttamente come un mezzo di impugnazione straordinario, che si differenzia nettamente dall’incidente di esecuzione.

La distinzione è cruciale: i mezzi di impugnazione sono volti a contestare la validità o la giustizia di una decisione giudiziaria, mentre la fase esecutiva riguarda l’attuazione di una condanna ormai definitiva. La rescissione del giudicato mira proprio a rimuovere il carattere definitivo della sentenza per consentire la celebrazione di un nuovo giudizio nel contraddittorio.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto la tesi della Corte d’Appello di Bologna, risolvendo il conflitto e dichiarando la competenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria. Le motivazioni della decisione si fondano su principi chiari e consolidati.

In primo luogo, la Corte ribadisce che la rescissione del giudicato ha natura di mezzo di impugnazione straordinario. Come tale, non può essere soggetta alle regole che disciplinano la competenza del giudice dell’esecuzione. L’art. 665 c.p.p., invocato dalla corte calabrese, è quindi del tutto inconferente.

In secondo luogo, il legislatore ha previsto una norma specifica e inderogabile per individuare il giudice competente a decidere sull’istanza. Si tratta dell’art. 629-bis, comma 2, c.p.p., che stabilisce espressamente: «la richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento». Si tratta di una competenza funzionale, legata al giudice che ha emesso la sentenza da rescindere, e non modificabile.

Infine, la Corte ha confermato che la rescissione del giudicato è esperibile anche contro le sentenze del Giudice di Pace e, in assenza di disposizioni specifiche nella normativa speciale (d.lgs. 274/2000), si applica la disciplina generale del codice di procedura penale. Di conseguenza, essendo la sentenza originaria stata emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, la competenza a decidere sull’istanza di rescissione non può che appartenere alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Le conclusioni

La sentenza in esame riafferma un principio fondamentale di procedura penale: le norme sulla competenza funzionale sono inderogabili e devono essere applicate secondo il loro tenore letterale. La natura di mezzo di impugnazione straordinario della rescissione del giudicato impone di seguire la regola specifica dettata dall’art. 629-bis c.p.p., senza ricorrere ad analogie con istituti differenti come il procedimento di esecuzione. Questa decisione garantisce certezza giuridica e assicura che l’istanza venga esaminata dal giudice funzionalmente più idoneo, ovvero quello d’appello del distretto in cui si è formato il giudicato che si intende rimuovere.

Quale giudice è competente a decidere sulla richiesta di rescissione del giudicato?
È competente la Corte d’Appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento oggetto della richiesta, come stabilito dall’art. 629-bis, comma 2, del codice di procedura penale.

Per determinare la competenza sulla rescissione del giudicato, si applicano le stesse regole del giudice dell’esecuzione?
No. La sentenza chiarisce che la rescissione del giudicato è un mezzo di impugnazione straordinario e non un incidente di esecuzione. Pertanto, non si applica la regola dell’art. 665 c.p.p. (competenza del giudice dell’esecuzione), ma la norma specifica dell’art. 629-bis c.p.p.

È possibile presentare istanza di rescissione anche per una sentenza emessa dal Giudice di Pace?
Sì, la sentenza conferma che la rescissione del giudicato può essere proposta anche avverso le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace. In tal caso, la richiesta va presentata alla Corte d’Appello competente per quel distretto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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