Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21552 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21552 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 10/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 10/04/2025
R.G.N. 5920/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA nei confronti di CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 11/02/1967 avverso l’ordinanza del 14/02/2025 della Corte d’appello di Bologna
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per la competenza della Corte d’appello di Reggio Calabria.
Dato avviso al difensore.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14 febbraio 2025, la Corte d’appello di Bologna solleva conflitto negativo di competenza nei confronti della Corte d’appello di Reggio Calabria con riguardo alla richiesta di rescissione proposta da NOME COGNOME ex art. 629-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza del giudice di pace di Reggio Calabria in data 18 aprile 2019, irrevocabile in data 7 gennaio 2020.
1.1. La Corte d’appello di Bologna premette di essere stata investita della competenza a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 14 gennaio 2025.
1.2. Il procedimento prendeva avvio in ragione della richiamata istanza di rescissione del giudicato presentata dal condannato in data 7 novembre 2023 alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con la richiamata ordinanza del 14 gennaio 2025, rilevava che la competenza andava radicata, a norma dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., presso la Corte d’appello di Bologna a seguito del passaggio in giudicato in data 17 ottobre 2022 della sentenza pronunciata da quel giudice in data 4 giugno 2021, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio nell’Emilia in data 3 febbraio 2020; in particolare, dovrebbe tenersi conto, per determinare la competenza, della decisiva circostanza che la decisione della Corte d’appello di Bologna sarebbe ‘l’ultima sentenza passata in giudicato’ a carico del richiedente.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, quale altra autorità in conflitto, non faceva pervenire osservazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto: dal rifiuto dei giudici di provvedere in merito alla istanza di rescissione del giudicato consegue una stasi del procedimento che può essere superata soltanto dalla decisione di questa Corte.
1.1. La competenza a provvedere spetta alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
Per risolvere la questione di competenza per il procedimento di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. non rileva affatto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, la competenza stabilita dall’art. 665 cod. proc. pen. per il procedimento di esecuzione.
2.1. Va premesso che, come correttamente rilevato dal giudice che solleva il conflitto, la rescissione del giudicato può essere proposta anche avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace.
Infatti, conformemente all’orientamento giurisprudenziale, va ribadito che «in tema di rescissione del giudicato, l’istanza relativa a una sentenza emessa dal giudice di pace deve essere presentata presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, posto che, in assenza di specifiche disposizioni dettate dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, trova applicazione la disciplina codicistica» (Sez. 5, n. 18486 del 31/01/2023, Bruno Rv. 284412 – 01).
2.2. Il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall’art. 629-bis cod. proc. pen. (in precedenza, dall’art. 625-ter cod. proc. pen.), ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria che si differenzia dall’incidente di esecuzione, tanto che non Ł consentita la conversione del rimedio in quello ex art. 670 cod. proc. pen. e viceversa (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 – dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 02).
Il richiamato principio Ł stato recentemente ribadito da Sez. U, n. 11447 del 24/10/2024 – dep. 2025, Lacatus, anche con riguardo ai rapporti tra rescissione del giudicato e restituzione nel termine ex art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., nel testo vigente ratione temporis a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 89).
Si Ł, in particolare, sottolineato (pag. 11), che «la rescissione opera, come incisivamente sottolineato dalla Corte costituzionale (sent. n. 192 del 2023), nei casi di assenza mal dichiarata, mentre la restituzione in termini si correla ad una dichiarazione di assenza normativamente consentita, a fronte della quale l’imputato provi la mancata conoscenza in ragione di situazioni specificamente deducibili. In definitiva deve ritenersi che l’istituto della rescissione sia stato
introdotto per assicurare un rimedio restitutorio piø efficace della mera restituzione in termini, alla luce di un’esigenza comune, che finisce per renderli complementari, anche se la restituzione in termini non Ł annoverabile tra i mezzi di impugnazione e non Ł dunque ammissibile la conversione di un rimedio nell’altro (Sez. U, COGNOME, cit., che richiama Sez. U, COGNOME, cit.)».
Facendo applicazione dei richiamati principi, autorevolmente e da tempo affermati, deve escludersi che, per la individuazione della competenza a delibare la richiesta di rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen., non Ł possibile fare applicazione dell’art. 665 cod. proc. pen., il quale, invece, regola la competenza del giudice dell’esecuzione.
3.1. Soccorre, piuttosto, l’espressa indicazione normativa dell’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., secondo la quale «la richiesta Ł presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento ».
Si tratta, del resto, di una competenza funzionale e inderogabile, tanto che, come autorevolmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (SU, Lovric, cit., pag. 28; nello stesso senso, in continuità, Sez. 3, n. 4746 del 26/09/2023 – dep. 2024, Puca, Rv. 285779 – 01), non Ł applicabile la previsione dell’art. 586, comma 5, cod. proc. pen., il quale stabilisce che «l’impugnazione Ł ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione Ł proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente».
Va, quindi, dichiarata la competenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 10/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME