Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38764 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38764 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Egitto il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza della Corte di appello di Firenze del 19/06/2025 in funzione di giudice dell’esecuzione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 19 giugno 2025, la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., in quanto proposta senza il rispetto del termine di trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.
Dall’impugnata ordinanza si evince che, nell’interesse del ricorrente, era stata chiesta la rescissione del giudicato deducendo che, nel giudizio di merito, l’assenza del ricorrente era stata dichiarata in difetto dei presupposti richiesti dall’art. 420-bis cod. proc. pen.; che il ricorrente era stato compiutamente identificato in data 27 maggio 2015 ed aveva eletto domicilio in Volla (NA) nominando un difensore di fiducia; che, successivamente a tale atto, il ricorrente non aveva ricevuto alcuna notifica; che, in particolare, le notifiche erano state effettuate a Pontedera, presso la sua residenza, sebbene nel decreto di citazione a giudizio fosse correttamente indicato il domicilio eletto; che il ricorrente era venuto a conoscenza della condanna quando aveva ricevuto la notifica dell’ordine di esecuzione, poi venendo a conoscenza, con l’acquisizione degli atti del fascicolo dibattimentale in data 17 gennaio 2025, che il processo era stato celebrato in sua assenza.
La richiesta di rescissione del giudicato era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello in quanto proposta tardivamente, nel mancato rispetto del termine di trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza. La Corte di appello osservava che l’istanza indicava il momento in cui il COGNOME era venuto a conoscenza della sentenza di condanna, facendo riferimento alla notifica dell’ordine di esecuzione, senza tuttavia precisare la data di quella notifica («solo recentemente»); la mancata indicazione di quella data, di per sØ, comportava l’inammissibilità dell’istanza la quale presuppone l’allegazione degli elementi
necessari per valutarne la tempestività; inoltre, a seguito di verifica tramite il sistema informatico SIES, era emerso che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa aveva emesso l’ordine di esecuzione con contestuale sospensione in data 16 ottobre 2024 e che, in data 30 dicembre 2024, era stata presentata dall’interessato istanza di misura alternativa; era quindi evidente che l’ordine di esecuzione era stato notificato al condannato prima del 30 dicembre 2024, mentre la richiesta di rescissione del giudicato era stata inviata per via telematica solo in data 11 febbraio 2025; nell’istanza era stato individuato quale termine di decorrenza quello dell’acquisizione degli atti del fascicolo dibattimentale in data 17 gennaio 2025 e non il momento in cui il condannato aveva avuto cognizione, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma dagli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio e dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore del condannato, deducendo vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione di cui all’art. 606 lettere b), c) ed e), cod. proc. pen.
2.1. Si deduce l’inosservanza della norma processuale, in relazione agli artt. 420-bis cod. proc. pen., 629-bis cod. proc. pen. e 178, lett. c, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello, nel ritenere che la richiesta di rescissione del giudicato era stata proposta oltre il termine di trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza, non avrebbe considerato che la proposizione di tale mezzo di impugnazione straordinario, dovendo il condannato dimostrare che la dichiarazione di assenza Ł avvenuta in mancanza dei presupposti dell’art. 420-bis cod. proc. pen., presuppone una conoscenza effettiva della motivazione della sentenza di condanna e del fascicolo processuale.
Rileva il ricorrente che, a seguito della novella legislativa introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il termine di trenta giorni per proporre istanza di rescissione del giudicato decorre dal momento della avvenuta «conoscenza della sentenza», locuzione che dovrebbe intendersi non come mera cognizione dell’esistenza della stessa, ma, nell’ottica di una effettiva tutela del condannato, come cognizione del suo intero contenuto e degli atti processuali che la fondano sotto il profilo dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione, al fine di evitare la proposizione di istanze «al buio»; nella fattispecie, si deduce che tali informazioni non sono desumibili dall’ordine di esecuzione, che non reca le motivazioni della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
2. L’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen, come novellato dall’art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che la richiesta di rescissione del giudicato Ł presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale, entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza; il termine di decadenza decorre dal «momento della avvenuta conoscenza della sentenza» e non piø dal momento della conoscenza del procedimento, come prima della sostituzione della locuzione «procedimento» con quella di «sentenza» disposta dall’art. 37, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022.
Come condivisibilmente affermato da questa Corte, la sostituzione della locuzione «procedimento» con quella di «sentenza» disposta dall’art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non comporta che il termine di trenta giorni debba farsi decorrere dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del contenuto della pronuncia da rescindere e degli atti sui quali si fonda (Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, COGNOME, Rv. 287945; Sez. 2, n.
35191 del 01/10/2025, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 31315 del 12/09/2025, NOME, non massimata).
Ciò che rileva, ai fini della individuazione del dies a quo per la proposizione della richiesta di rescissione, Ł la precisa ed effettiva cognizione, da parte dell’interessato, degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso e della pena applicata (come riportati, nel caso in esame, nell’ordine di esecuzione emesso ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen. nei confronti dell’odierno ricorrente), uniche informazioni necessarie per comprendere la circostanza relativa alla avvenuta celebrazione di un processo a suo carico e per potere utilmente individuare la Corte di appello competente, nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.
Del tutto ininfluente, ai fini dell’esperimento della procedura di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., Ł, invece, la conoscenza della motivazione della sentenza irrevocabile concernente l’affermazione del giudizio di responsabilità e degli atti processuali su cui esso si fonda, perchØ i presupposti dell’istituto della rescissione del giudicato non attengono al merito del giudizio (diversamente dallo strumento della revisione) ma sono ancorati al solo profilo della mancata conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza di condanna e, dunque, al di là degli specifici accertamenti in esso compiuti, della sua effettiva celebrazione.
La modifica normativa che ha sostituto la locuzione «procedimento» con quella di «sentenza» Ł solo indice del fatto il legislatore ha inteso individuare, nell’ottica del favor rei e con maggiore necessaria certezza, il dies a quo del termine di decadenza di trenta giorni, indicandolo nel momento in cui il condannato abbia avuto conoscenza della esistenza del provvedimento che ha definitivamente concluso il giudizio.
2.1. Nel caso in esame, in data 16 ottobre 2024 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa ha emesso l’ordine di esecuzione con contestuale sospensione; in data 30 dicembre 2024 il ricorrente ha presentato istanza di misura alternativa; pertanto l’ordine di esecuzione Ł stato notificato al ricorrente prima del 30 dicembre 2024; la richiesta di rescissione del giudicato Ł stata proposta in data 11 febbraio 2025, dunque, oltre trenta giorni dopo la notifica all’odierno ricorrente del provvedimento di esecuzione pene concorrenti, comprendente la sentenza irrevocabile oggetto del proposto mezzo straordinario di impugnazione.
Risulta quindi conforme alla legge la motivazione della Corte di appello che ha fatto decorrere il termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione di pene concorrenti, che comprendeva anche la sentenza oggetto di richiesta di rescissione, ritenuta pertanto tardiva.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 28/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME