Requisiti Ricorso Cassazione: La Specificità dei Motivi è Essenziale
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede massima precisione e rigore formale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda quanto siano fondamentali i requisiti del ricorso per cassazione, pena la sua immediata declaratoria di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali lezioni possiamo trarne.
Il Fatto all’Origine della Decisione
Il caso in esame nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, in sostanza, la mancata applicazione di una causa di non punibilità prevista dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, il modo in cui il ricorso è stato formulato si è rivelato fatale per le sue sorti processuali.
I Requisiti del Ricorso per Cassazione e la Violazione dell’Art. 581 c.p.p.
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella violazione di uno dei principali requisiti del ricorso per cassazione: la specificità dei motivi, sancita dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Secondo i giudici, il ricorrente si è limitato a una censura generica, senza indicare gli elementi specifici su cui si basava la sua critica alla sentenza impugnata. In pratica, non ha fornito alla Corte gli strumenti necessari per individuare i rilievi mossi e per esercitare il proprio sindacato di legittimità. Il ricorso era privo di argomentazioni concrete che si confrontassero con la motivazione, logicamente corretta, della sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è chiara e lapidaria. La Corte ha ritenuto che il ricorso, essendo privo dei requisiti prescritti dalla legge, non potesse superare il vaglio preliminare di ammissibilità. La mancanza di specificità non è un mero vizio formale, ma un difetto sostanziale che impedisce al giudice dell’impugnazione di comprendere le ragioni della critica e, di conseguenza, di valutarne la fondatezza. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorrente avrebbe dovuto articolare una critica puntuale e circostanziata, cosa che non è avvenuta.
Le Conclusioni
La decisione comporta due conseguenze dirette e pesanti per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, non sono ammesse contestazioni vaghe o astratte. Ogni motivo di ricorso deve essere autosufficiente, chiaro e specifico, pena l’inammissibilità e le relative sanzioni economiche. È un monito per gli operatori del diritto sull’importanza della diligenza e della tecnica nella redazione degli atti processuali.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti prescritti dalla legge, come la specificità dei motivi indicata nell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ di un ricorso?
Significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e preciso gli elementi che sono alla base della sua critica alla sentenza impugnata, permettendo così al giudice di individuare i rilievi e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22174 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22174 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il ricorso con cui viene eccepita la mancata pronuncia di una sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024
Il Presidente