Requisiti Ricorso Cassazione: Quando la Genericità Porta all’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale in cui si può contestare la legittimità di una sentenza. Tuttavia, l’accesso a questo grado di giudizio è subordinato al rispetto di rigidi formalismi. La recente ordinanza della Suprema Corte, n. 47478/2023, ci ricorda l’importanza fondamentale dei requisiti del ricorso per Cassazione, ribadendo come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Il Caso: Un Ricorso Contro la Sentenza della Corte d’Appello
Un imputato, a seguito della condanna confermata dalla Corte d’Appello di Genova, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava un presunto vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all’articolo 133 del codice penale, che disciplina i criteri di commisurazione della pena.
Il ricorrente, tuttavia, formulava la sua censura in termini generici, senza fornire elementi specifici a supporto delle sue affermazioni. Si limitava a contestare la valutazione operata dai giudici di merito senza però indicare quali passaggi della motivazione della sentenza impugnata fossero illogici o errati e per quale motivo.
La Decisione della Cassazione: I Requisiti del Ricorso non Rispettati
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Secondo i giudici, un ricorso non può limitarsi a una critica generale della sentenza, ma deve individuare con precisione i punti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche a sostegno.
L’Importanza dell’Art. 581 c.p.p.
La Corte ha richiamato l’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente non ha soddisfatto questo requisito essenziale, rendendo impossibile per la Corte individuare l’oggetto del contendere e valutare la fondatezza delle censure.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte è chiara e lineare. I giudici hanno ritenuto il ricorso ‘generico per indeterminatezza’ perché, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta ‘logicamente corretta’, l’appellante non ha indicato gli elementi specifici che stavano alla base della sua contestazione. Questo vizio formale ha impedito al giudice dell’impugnazione di ‘individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato’. In altre parole, la Cassazione non può ‘indovinare’ quali siano le critiche del ricorrente, ma ha bisogno che queste siano esposte in modo chiaro e dettagliato.
La conseguenza di tale vizio è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e meticolosa della sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è indispensabile ‘smontare’ la motivazione del giudice di merito, evidenziando le specifiche contraddizioni, le carenze logiche o le violazioni di legge. Il rispetto dei requisiti del ricorso per Cassazione, e in particolare del principio di specificità, non è un mero formalismo, ma la condizione essenziale per garantire l’effettività del diritto di difesa nell’ultimo grado di giudizio.
Quali sono i requisiti essenziali per un ricorso in Cassazione secondo questa ordinanza?
Il ricorso deve essere specifico e non generico. Ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, deve indicare chiaramente gli elementi che sono alla base della censura, permettendo al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi contro la sentenza impugnata.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per indeterminatezza e genericità. Pur contestando un vizio di motivazione, non ha specificato quali elementi della sentenza impugnata fossero illogici o errati, impedendo di fatto alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un atto privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47478 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47478 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e violazione della legge in relazione all’art. 133 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. NI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore