Requisiti Ricorso Cassazione: Quando la Genericità Porta all’Inammissibilità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un rigore formale e sostanziale imprescindibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi possa portare a una dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese. Comprendere i requisiti del ricorso per Cassazione è fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso in esame nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente lamentava la nullità della sentenza per la presunta inosservanza di una norma del codice di procedura penale. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato sottoposto al vaglio della settima sezione penale della Corte di Cassazione, che ne ha analizzato la conformità ai requisiti di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza emessa il 3 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un unico, ma decisivo, punto: la genericità e l’indeterminatezza del motivo di ricorso. Secondo i giudici, l’atto non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Analisi dei requisiti del ricorso per Cassazione violati
La Corte ha sottolineato che il ricorso era privo degli elementi essenziali per consentire un’adeguata valutazione. In particolare, l’atto non indicava gli elementi specifici su cui si basava la censura formulata contro la sentenza impugnata, la quale presentava una motivazione logicamente corretta. Mancava, inoltre, un’analisi critica delle argomentazioni della Corte d’Appello e una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che avrebbero dovuto giustificare l’accoglimento del ricorso. Questa carenza ha impedito ai giudici di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono cristalline. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica doglianza. Deve, al contrario, ‘dialogare’ criticamente con la sentenza impugnata, smontandone il ragionamento logico-giuridico attraverso argomentazioni precise e riferimenti congrui. La legge impone requisiti di specificità per garantire che il giudizio di legittimità si concentri su questioni di diritto ben definite, evitando di trasformarsi in un terzo grado di merito. Il ricorrente ha il dovere di indicare con esattezza le parti della motivazione che contesta e le ragioni giuridiche per cui le ritiene errate. In assenza di tale specificità, il ricorso è considerato ‘generico per indeterminatezza’ e, come tale, inammissibile. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da sanzione per l’abuso dello strumento processuale, volto a scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie o infondate.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: i requisiti del ricorso per Cassazione non sono mere formalità, ma garanzie di efficienza e serietà del processo. La specificità dei motivi è un onere per la parte che impugna, essenziale per permettere alla Suprema Corte di svolgere la sua funzione di nomofilachia, ovvero di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Per gli operatori del diritto, questa decisione è un monito a redigere atti di impugnazione con la massima cura e precisione, evitando formulazioni vaghe che porterebbero inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni economiche per il proprio assistito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se è generico e privo dei requisiti prescritti dalla legge, in particolare dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, che richiede la specifica enunciazione dei motivi.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo non indica in modo chiaro e specifico gli elementi e le ragioni di diritto che giustificano l’impugnazione, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 189 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 189 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LUCERA il 26/03/1967
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Nicola;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercit il proprio sindacato;
considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congr riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.