Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17174 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17174 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOTRICELLO DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/05/2023 del TRIBUNALE di CROTONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 maggio 2023 il Tribunale di Crotone ha approvato il conto della gestione dei beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale nel procedimento celebrato nei confronti di NOME COGNOME (oggetto di confisca disposta dal Tribunale di Crotone, poi revocata con decreto della Corte di appello di Catanzaro), presentato dall’amministratore giudiziario dott. NOME COGNOME ma ra.
Avverso il provvedimento del Tribunale il difensore del COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 43, commi 3 e 4, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, poiché non sarebbe stata verificata la regolarità del conto, in difetto di tutta la documentazione inerente alle operazioni compiute dall’amministratore giudiziario (comprese le relazioni periodiche); e non sarebbe stato invitato a quest’ultimo ad integrarlo. In particolare:
il Giudice delegato – a fronte delle contestazioni sollevate dalla difesa, fondate proprio sulla mancanza della necessaria documentazione – non avrebbe sollecitato l’amministratore giudiziario (che ha rappresentato l’impossibilità di produrla) a reperirla, ma avrebbe soltanto rimesso le parti innanzi al Collegio;
il Tribunale, in assenza di elementi a sostegno di quanto esposto nel conto della gestione (e pur rilevando che, come riferito dall’RAGIONE_SOCIALE, la relazione a essa trasmessa dall’amministratore giudiziario era priva degli allegati giustificativi), avrebbe approvato lo stesso rendiconto, limitandosi a prendere atto che l’amministratore giudiziario ha ribadito di averlo già depositato con la relativa documentazione e confermato la propria impossibilità di reperirla (quantunque ciò non sia stato documentalmente provato); e non avrebbe invece invitato il medesimo amministratore – ai sensi dell’art. 43, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011 – a sanarne le irregolarità o almeno a compiere le opportune verifiche in cancelleria;
-dunque, il Tribunale avrebbe approvato il conto a dispetto dell’impossibilità di dare corso a una compiuta verifica, ritenendo che potesse «essere comunque compiuto un giudizio di verosimilità delle spese sostenute»; in tal modo, avrebbe argomentato in maniera illogica, senza confrontarsi con le risultanze rassegnate nel rendiconto, dovendo considerarsi assente la motivazione a sostegno della ritenuta ragionevolezza delle spese effettuate tanto più, se si considera che il Collegio ha affermato di
aver provveduto sulla base della documentazione «allegata o da ritenersi comunque allegata al conto».
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 43, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011, in quanto non sarebbe stata data comunicazione del deposito del rendiconto ai terzi interessati.
Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME, in ragione della fondatezza del primo ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, nei limiti di seguito chiariti, e dev essere accolto. Difetta, invece, l’interesse del COGNOME a muovere la censura contenuta nel secondo motivo.
Deve, anzitutto, osservarsi che al presente procedimento non si applica il d. Igs. n. 159 del 2011. Difatti, l’art. 117, comma 1, dello stesso decreto ha espressamente dettato una disciplina transitoria a seguito della sua emanazione, specificando che le disposizioni contenute nel libro I del medesimo corpo normativo (quali quelle richiamate dal ricorrente) non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data della sua entrata in vigore (da individuarsi nel giorno 13 ottobre 2011) fosse già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione; in tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti e, segnatamente, per quel che qui più rileva, quelle poste dagli art. 2-octies legge 31 maggio 1965, n. 575, 7, decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, conv. con modif. dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, e 5, d.m. n. 293 del 10 febbraio 1991 (cfr. Sez. 6, n. 51710 del 04/07/2017, La Camera, Rv. 271489 – 01; Sez. 1, n. 46043 del 23/10/2014, Richichi, Rv. 260644 – 01).
Ebbene, nel caso di specie la confisca è stata disposta con decreto del 27 gennaio 2009 (e, dunque, ovviamente a seguito di una proposta senz’altro precedente all’entrata in vigore del d. Igs. n. 159 del 2011).
Proprio tenuto conto della disciplina applicabile, deve ribadirsi che, «in tema di misure di prevenzione patrimoniali disposte prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 159 del 2011, il provvedimento di approvazione del rendiconto della gestione degli amministratori giudiziari, è ricorribile in cassazione solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione» (cfr. Sez. 6, n 51710/2017, cit.): difatti, il provvedimento in discorso ha natura decisoria in quanto destiNOME ad incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritt
soggettivo, ossia sui diritti della parte cui devono essere devoluti i beni all’esit del procedimento di prevenzione (cfr. Sez. 6, n. 51710/2017, cit.); dunque, in mancanza della previsione di un rimedio da parte della richiamata disciplina, esso è impugnabile ex art. 111, comma 6, Cost. per violazione di legge.
Tanto premesso, il primo motivo – pur avendo la difesa invocato il disposto del d. Igs. 159 n. 2011 – è fondato, nei termini che si espongono, poiché in effetti erroneamente il Giudice delegato ha rimesso le parti innanzi al Collegio senza istruire la causa; e poiché, comunque, la motivazione spesa dal Tribunale è apparente e, quindi, ricorre una violazione del disposto dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
3.1. Per quel che qui rileva, ai sensi dell’art. 5 d.nn. n. 293 del 2011:
l’amministratore giudiziario presenta al giudice delegato alla procedura il conto della gestione (comma 1);
il rendiconto «deve essere completo e dettagliato; ad esso devono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull’amministrazione e registro delle operazioni effettuate»; «in caso di irregolarità o incompletezza il giudice delegato invita l’amministratore ad effettuare, entro il termine determiNOME dallo stesso giudice, le opportune integrazioni o modifiche» (comma 2);
«verificata la regolarità del conto, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti, alle relazioni e al registro di cui al comma 2, e fissa l’udienza per la presentazione di eventuali osservazioni» (comma 3);
«se all’udienza stabilita non sorgono contestazioni, o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto; altrimenti, istruita la causa, provvede a norma dell’art. 189 del codice di procedura civile, fissando l’udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi» (comma 6).
Il modulo procedimentale appena descritto si svolge secondo le cadenze del rito civile (cfr. Sez. 6, n. 51710/2017, cit.): l’attività istruttoria – q occorra – è svolta dal giudice delegato che provvede anche quale giudice istruttore; e solo all’esito dell’istruttoria, ovvero qualora essa non occorra, l stesso giudice rimette la causa al collegio per la decisione.
3.2. Ebbene, nel caso di specie è proprio tale attività istruttoria che il Giudice delegato non ha in alcun modo svolto, pur a fronte delle contestazioni della difesa del COGNOME e del totale difetto degli allegati che devono corredare il conto di gestione.
Difatti, con il provvedimento in data 15 febbraio 2023 (reso all’esito dell’udienza del 14 dicembre 2022) il Giudice delegato, rilevata la contestazione fondata sulla mancanza di documentazione giustificativa allegata al rendiconto,
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ha fissato l’udienza collegiale richiamando l’art. 43, comma 4, d. Igs. 159 del 2011, ossia una norma – come esposto – non applicabile nella specie. E ciò senza compiere alcuna attività istruttoria, nonostante consti – come emerge dal provvedimento collegiale impugNOME – che la documentazione prescritta non è in atti. Né il Giudice delegato ha indicato le ragioni per cui non ha inteso esercitare i poteri istruttori ad esso attribuiti (avendo unicamente provveduto, nei termini già rilevati, a mente dell’art. 43, comma 4, cit.). Invero, nel caso i esame non solo non risulta compiuto alcun accertamento presso la cancelleria, al fine dell’unione agli atti degli allegati al rendiconto che l’amministrator giudiziario ha rassegNOME di aver depositato (come ha esposto il Tribunale); ma non sono stati neppure esercitati poteri istruttori quantomeno al fine del “recupero” aliunde degli elementi mancanti, ad esempio disponendo: l’acquisizione dei documenti sulla scorta dei quali, nel corso del procedimento, il Giudice delegato ha autorizzato l’amministratore a compiere taluni atti di gestione (compiegati alle sue richieste e da custodire nel c.d. fascicolo dell’amministrazione) ovvero degli atti presenti presso uffici pubblici (si pensi ai contratti di locazione) o eventualmente nella disponibilità dei soggetti privati che hanno ricevuto pagamenti (si pensi alla documentazione contabile che costoro dovrebbero o potrebbero conservare).
Né il mancato esercizio dei poteri istruttori può dirsi giustificato i conformità alla legge dal provvedimento impugNOME: il Tribunale, infatti, ha ritenuto di non invitare l’amministratore a sanare le irregolarità del conto di gestione ai sensi dell’art. 43, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011 (fermo restando che non è la disciplina posta da quest’ultimo decreto che può applicarsi nella specie), considerando «inopportuna» tale statuizione, «date le giustificazioni rese» dallo stesso amministratore (che, come indicato, ha affermato di non disporre più della documentazione per averla già depositata in cancelleria); tuttavia, tale profilo di opportunità (genericamente esposto) non si confà alle determinazioni relative all’acquisizione di elementi quali quelli che difettano nella specie, che secondo la disciplina richiamata devono accompagnare il rendiconto e la cui rilevanza e completezza deve essere apprezzata dal Giudice chiamato ad approvarlo.
Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che – sulla scorta di quanto esposto – non può dirsi comunque conforme a legge l’approvazione del rendiconto in virtù della verosimiglianza delle spese sostenute dall’amministratore giudiziario. Invero, dal provvedimento impugNOME non emerge in che termini esse (per vero, richiamate in maniera del tutto generica) siano state valutate e alla luce di quali dati fattuali, avendo lo stesso Collegi rilevato la mancanza della detta documentazione (oltre alla la mancata
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trasmissione di essa all’RAGIONE_SOCIALE). Né può ritenersi idoneo a giustificare l’approvazione del conto il riferimento (che pure il provvedimento impugNOME contiene), quale compendio a sostegno della decisione, «all’intera documentazione disponibile, comprensiva di quella allegata o da ritenersi comunque allegata al conto». Difatti:
la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che è apparente e, dunque, inesistente, la motivazione del tutto avulsa dalle risultanze processuali o che si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa; in altri termini, la motivazione apparente in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò, per l’appunto sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 – 01) ossia allorché essa «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dallè parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 196361 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01);
e la menzione di atti non facenti parte del compendio esamiNOME nonché il non meglio esplicitato riconoscimento della verosimiglianza delle spese sostenute dall’amministratore giudiziario, non possono certo esprimere effettivamente il ragionamento posto dal Tribunale a sostegno della decisione.
Il provvedimento impugNOME deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone.
In relazione al secondo motivo, fermo quanto appena ritenuto, basti osservare quanto segue.
In effetti, «verificata la regolarità del conto», il giudice delegato dev ordinarne «il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti, alle relazioni e al registro di cui al comma 2, e fissa l’udienza per la presentazione di eventuali osservazioni» (art. 5, comma 3, d.m. n. 293 del 2011), dando «immediata comunicazione» – per quanto qui rileva – «all’interessato dell’avvenuto deposito e della fissazione dell’udienza» (comma 4). Tuttavia, è dirimente rilevare che il COGNOME non ha alcun interesse a denunciare la mancata comunicazione ai terzi interessati, vizio che non integra una nullità assoluta (cfr. Sez. 2, n. 33681 del 17/06/2009, COGNOME, Rv. 245225 – 01; Sez. 4, n. 6743 del 14/01/2008, COGNOME, Rv. 238754 – 01; Sez. 6, n. 11427 del 28/09/1995, COGNOME, Rv. 203071 – 01).
Annulla il provvedimento impugNOME con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone.
Così deciso il 26/01/2024.