Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9550 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9550 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 17/01/2025
R.G.N. 38615/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Badolato il 10/01/1953 avverso l’ordinanza del 14/10/2024 del Tribunale di Catanzaro
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 14 ottobre 2024 il Tribunale di Catanzaro ha approvato il rendiconto di gestione per i periodi dal 15/11/2016 al 25/04/2018, dal 14/02/2023 al 18/06/2023 e dal 24/11/2023 al 24/02/2024 depositato dagli amministratori giudiziari avv. NOME COGNOME e dr. NOME COGNOME nominati nel procedimento a carico di NOME COGNOME.
Il Tribunale ha respinto le osservazioni presentate dal COGNOME, tramite il proprio legale ed un commercialista, valutando specificamente le contestazioni circa l’omessa allegazione di idonea documentazione, respingendo le osservazioni circa i compensi liquidati agli amministratori, in particolare ribadendo che questi ultimi non hanno potere decisorio in merito ad essi, e respingendo le osservazioni relative al merito della loro gestione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME articolando due motivi, con i quali deduce la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, e la violazione degli artt. 42 e 43 d.lgs. n. 159/2011.
2.1. Con il primo motivo lamenta che l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto del fatto che con sentenza del 22/05/2023, oggi definitiva, Ł stata disposta la revoca della confisca e la restituzione di tutti i beni agli aventi diritto; inoltre essa Ł stata pronunciata ai sensi dell’art. 43 d.lgs.
n. 159/2011, mentre il sequestro era stato disposto ai sensi dell’art. 12 sexies legge n. 306/1992.
La revoca del sequestro e della confisca impone la restituzione, con effetto retroattivo, di tutti i beni in origine confiscati, comprensivi di eventuali proventi derivanti dal loro impiego da parte dell’amministratore giudiziario. Il rendiconto, perciò, avrebbe dovuto previamente verificare l’oggetto del diritto alla restituzione, se si tratti del bene nella sua consistenza patrimoniale originaria o se in quella assunta durante l’operatività dell’amministrazione giudiziaria. Inoltre il Tribunale avrebbe dovuto escludere l’onere, in capo al ricorrente, di pagare il compenso agli amministratori, mentre questo Ł stato direttamente prelevato dai conti correnti sequestrati, su cui sono confluiti i proventi dell’attività di amministrazione. Le norme sulla confisca di prevenzione, le uniche da cui si possono ricavare principi applicabili anche alla confisca atipica, prescrivono che debbano essere quantificati i frutti prodotti durante la gestione e le spese sostenute, stante il diritto ad ottenere, in caso di restituzione, il bene confiscato nelle stesse condizioni esistenti al momento dell’ablazione, ovvero il valore del bene attualizzato al momento della restituzione, e quindi maggiorato degli interessi e rivalutato secondo il tasso di inflazione annuo, ovvero in base all’aggiornamento delle rendite catastali.
2.2. Con il secondo motivo contesta, in particolare, l’omessa motivazione sulla richiesta di porre a carico dell’Erario il compenso spettante agli amministratori giudiziari. Il Tribunale ha respinto la domanda semplicemente affermando che non spetta all’amministratore alcuna decisione nØ motivazione circa il proprio diritto al compenso, ma la richiesta non era diretta a contestare tale diritto, nØ a chiedere agli amministratori di rivolgere all’Erario la propria istanza di pagamento dei compensi spettanti. Inoltre il Tribunale non ha provveduto alla determinazione di tale compenso, limitandosi a fare riferimento agli acconti versati nel tempo agli amministratori, mentre la determinazione e la liquidazione del compenso devono essere effettuati prima del rendiconto finale.
Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto della intervenuta revoca della confisca e per avere, conseguentemente, omesso di verificare «quale fosse l’oggetto del riconosciuto diritto alla restituzione». Il ricorrente erra, palesemente, circa l’oggetto del provvedimento impugnato e la competenza del Tribunale di Catanzaro.
Il provvedimento impugnato consiste esclusivamente nell’approvazione del rendiconto, redatto secondo i criteri stabiliti dagli artt. 43 e 37, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, della gestione svolta dagli amministratori giudiziari, nei periodi indicati, sui beni in sequestro. Il Tribunale, pertanto, doveva esclusivamente verificare la completezza e correttezza del rendiconto stesso, che deve contenere un elenco dettagliato di tutte le attività compiute dagli amministratori, e in particolare un elenco delle spese affrontate per la conservazione dei beni e dei frutti da essi eventualmente prodotti. Questa Corte ha ripetutamente affermato che «In materia di misure di prevenzione patrimoniali, il giudizio sul rendiconto della gestione ex art. 43 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non ha ad oggetto la responsabilità dell’amministratore giudiziario, bensì assolve a funzione di verifica, anche sulla base
delle contestazioni delle parti, delle voci inserite nel conto, indicanti gli importi pagati e riscossi, la descrizione dei cespiti e il saldo…» (Sez. 6, n. 29907 del 14/05/2019, Rv. 276464; Sez. 1, n. 19669 del 12/02/2021, Rv. 281364). La verifica del diritto alla restituzione dei beni, e la decisione su tutte le questioni collegate alla materiale esecuzione della restituzione, esulano dal compito del giudice nella procedura di approvazione del rendiconto di gestione, che Ł attività imposta dalla legge a prescindere dell’esito del provvedimento ablativo, ma che peraltro precede, palesemente, l’esecuzione di un eventuale provvedimento di restituzione. La deduzione di una incompletezza della motivazione Ł, pertanto, manifestamente infondata, non dovendo il provvedimento impugnato rispondere alle questioni poste dal ricorrente in tema di restituzione dei beni sequestrati.
Del tutto infondata Ł anche l’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto escludere l’onere, in capo al ricorrente, di pagare il compenso agli amministratori: essendo la procedura di verifica del rendiconto di gestione un mero controllo della completezza e correttezza di tale atto, il Tribunale si Ł, correttamente, limitato a verificare che gli importi già versati agli amministratori quale anticipo del loro compenso fossero stati regolarmente inseriti tra le spese affrontate. Una eventuale decisione di escludere tali spese dal rendiconto sarebbe stata del tutto errata, comportando l’alterazione del rendiconto stesso, che non avrebbe piø rappresentato la realtà della gestione svolta. L’attribuzione di tali costi all’erario deve avvenire, infatti, solo a seguito della diversa e autonoma procedura di materiale restituzione dei beni, a cui la presente procedura Ł estranea.
Questo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato anche nella apparente deduzione di un errore nell’avere il Tribunale provveduto ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 159/2011 «quando invece il decreto di sequestro Ł stato pronunciato … ai sensi dell’art. 12 sexies della l. 306/92». La deduzione non Ł comprensibile dal momento che, nel corpo del motivo, il ricorrente stesso ricorda che le norme in materia di sequestro e confisca di prevenzione si applicano anche, in quanto compatibili, al sequestro e alla confisca penale atipica. In ogni caso, Ł evidente la correttezza dell’applicazione della procedura di cui al d.lgs. n. 159/2011, sia in virtø dell’art. 30 d.lgs. n. 159/2011, che regola i rapporti tra il sequestro e la confisca penali e i provvedimenti ablativi di prevenzione, attribuendo sempre all’amministrazione giudiziario la gestione dei beni se sottoposti anche a confisca penale, sia in virtø dell’art. 104bis , comma 1bis , disp. att. cod. proc. pen.
3. Anche il secondo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Come ribadito in relazione al primo motivo di ricorso, il compito del giudice, nella procedura di approvazione del rendiconto, Ł esclusivamente quello di verificare la correttezza e completezza dello stesso, ma non ha ad oggetto la valutazione dell’operato degli amministratori o la determinazione dell’ammontare del loro compenso, che in questo caso, secondo quanto riportato al punto f) dell’ordinanza, Ł stata disposta con appositi provvedimenti separatamente emessi. Il ricorrente stesso, peraltro, riporta il testo dell’art. 42 d.lgs. n. 159/2011, secondo cui la liquidazione del compenso Ł disposta dal tribunale con decreto motivato, su relazione del giudice delegato: Ł palese, pertanto, la estraneità di tale procedura rispetto a quella dell’approvazione del rendiconto di gestione. E’ manifestamente infondata anche la critica per non avere il Tribunale effettuato o imposto di effettuare la liquidazione dei compensi dovuti agli amministratori prima del rendiconto finale, non avendo il ricorrente neppure chiarito se il provvedimento impugnato sia il rendiconto finale o, come sembra, un rendiconto relativo solo ad alcuni periodi della gestione.
Su deve infine ribadire che Ł del tutto estranea al compito del giudice, in questa procedura, la richiesta di non porre a carico del ricorrente l’onere del pagamento di tali compensi, a seguito della revoca del loro sequestro, come si Ł già valutato nel paragrafo precedente: un simile provvedimento sarebbe manifestamente inutile, essendo stabilito dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 che, in caso di revoca del sequestro o della confisca, i relativi importi sono posti a carico dello Stato. Nel
frattempo, però, le somme già prelevate a titolo di anticipo devono necessariamente essere inserite nel rendiconto di gestione, stante il suo contenuto e la sua finalità.
Il dedotto vizio di motivazione, pertanto, Ł insussistente, avendo il Tribunale correttamente omesso una pronuncia che non rientrava nei suoi compiti.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 17/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME