Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18434 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18434 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nata a MATERA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GRAVINA DI PUGLIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MATERA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a MATERA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/10/2023 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bari, con provvedimento del 14/12/2023, ha approvato il rendiconto della gestione della procedura iscritta al n. 224/2010 RGMP depositato in cancelleria il giorno 16/10/2023 ed ha, in tale ambito, dichiarato inammissibili le osservazioni avanzate dall’AVV_NOTAIO nell’interesse degli eredi del proposto COGNOME NOME e per conto del coniuge, anche in veste di terza interessata, NOME COGNOME. Il Tribunale ha, in ordine alle osservazioni dell’AVV_NOTAIO, evidenziato che le stesse si riferiscono a RAGIONE_SOCIALE e patrimonio RAGIONE_SOCIALE in via RAGIONE_SOCIALE e come tali acquisiti all’Erario nella loro interezza, con conseguente difetto di interesse specifico che potrebbe giustificare la richiesta di chiarimento o legittimare contestazioni o osservazioni al rendiconto gestionale, atteso che la fase in questione è destinata ad incidere sui diritti della parte alla quale saranno o sono già stati devoluti i RAGIONE_SOCIALE all’esito del procedimento, che nel caso in esame è lo Stato ad esito di confisca RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato, con motivazione in subordine, anche la infondatezza delle osservazioni proposte, richiamando il corretto operato gestionale e la puntuale rendicontazione sui RAGIONE_SOCIALE in questione oggetto di confisca RAGIONE_SOCIALE.
Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in qualità di eredi del proposto e NOME, quale terza interessata, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La difesa ha puntualmente ricostruito le fasi del procedimento relative alla confisca di prevenzione a carico del proposto NOME COGNOME, deceduto in data 22/02/2012, richiamando proposte, e provvedimenti conseguenti, anche a carico dei familiari del proposto. Quanto al rendiconto di gestione ex art. 43 del d.lgs. 159 del 2011, la difesa ne richiamava le diverse fasi, compresa la notifica ricevuta dai ricorrenti in data 19/10/2023, così come la presentazione di osservazioni al rendiconto, in assenza di fissazione della udienza di comparizione delle parti ai sensi dell’art. 43, comma 4, d.lgs.159 del 2011.
2.1. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011 art. 43, quanto alla ricorrenza di un interesse ad avanzare osservazioni da parte degli eredi del NOME, con conseguente omessa motivazione in ordine alle plurime censure articolate e violazione del diritto di difesa, avendo il giudice designato omesso di fissare l’udienza di
comparizione delle parti; il giudice ha dichiarato inammissibili le osservazioni dei ricorrenti al rendiconto di gestione, ritenendo che i ricorrenti, in violazione di legge, fossero privi di un interesse specifico sul punto; la difesa ha osservato come nella locuzione “interessati”, di cui al terzo comma dell’art. 43 citato, dovevano certamente essere compresi i ricorrenti, che proprio in tale veste ricevevano formale notifica del rendiconto quali eredi del proposto e soggetti destinatari della confisca (tanto che avevano proposto in data 9 e 13 ottobre 2023 richiesta di documentazione al fine di avanzare richiesta di revoca della confisca), con conseguente interesse degli stessi a richiedere chiarimenti agli amministratori giudiziari al fine di tutelare le proprie prerogative difensive nel giudizio revoca. Inoltre, la difesa evidenziava come in relazione all’epoca in cui era stata avanzata la proposta e posta in essere la confisca, sia in primo che in secondo grado, non vi era stato subentro della RAGIONE_SOCIALE nella gestione dei RAGIONE_SOCIALE, nonostante ciò fosse previsto esplicitamente tanto dalla normativa previgente che da quella attualmente in vigore.
2.2. Violazione di legge in considerazione della omessa motivazione in ordine ad una serie di argomentazioni proposte dalla difesa dei ricorrenti a seguito della comunicazione del rendiconto con particolare riferimento: – mancato deposito del rendiconto dopo la confisca di primo e di secondo grado; – mancata instaurazione del contraddittorio a seguito della assenza di gestione della RAGIONE_SOCIALE e mancato deposito del rendiconto, attese le irregolarità riscontrate nella gestione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; – mancato versamento delle somme derivanti dalla liquidazione delle polizze assicurative, stipulate presso Unicredit Vita; – omessa motivazione in ordine al giroconto delle somme dal conto di gestione dei RAGIONE_SOCIALE della famiglia COGNOME a quelli di RAGIONE_SOCIALE; – indebito versamento in favore delle RAGIONE_SOCIALE; mancato rispetto delle prescrizioni relative alla istituzione e tenuta del registro delle operazioni e della contabilità ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 159 del 2011; – non plausibile cassa negativa rappresentata nel libro giornale della procedura dal 20 aprile al 19 novembre 2018; – opacità nella gestione delle locazioni in favore della RAGIONE_SOCIALE, risultando un ingiustificato periodo di mancata locazione tra l’anno 2014 e l’anno 2016; – versamenti in contanti oltre le soglie previste per legge; – assenza di informazioni in ordine alla vettura Daymler Chrysler Mercedes; – assenza di richieste locative dell’immobile sito in INDIRIZZO.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo. Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari.
Questa Corte ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che nel GLYPH procedimento GLYPH di prevenzione il ricorso per cassazione è GLYPH ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento costitutivo della fattispecie legittimante l’applicazione della misura, ovvero con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 8626 del 08/11/2023, COGNOME; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246-01).
Nel caso in esame ricorre la violazione di legge evidenziata dalla difesa nella prima parte del primo motivo, tenuto conto del mancato rispetto da parte del giudice procedente dell’iter procedimentale scandito dalla previsione di cui all’art. 43 del d.lgs. n. 159 del 2011.
In tal senso, occorre osservare come la norma in questione preveda che, una volta depositato il rendiconto, il giudice delegato ne verifica la regolarità e completezza, se del caso invitando l’amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le eventuali e opportune modifiche o integrazioni. A seguito di tali attività il giudice delegato ordina il deposito del rendiconto in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni agli interessati, al RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE. A tale fase consegue una prima fase necessaria, tenuta dal giudice delegato nella c.d. udienza di rendiconto, caratterizzata dalla assenza di formalità, dove, se non sorgono o non continuano ad essere sostenute contestazioni, il rendiconto viene approvato. La disciplina in questione prevede, tuttavia, anche una ulteriore fase, eventuale, nel caso in cui le contestazioni al rendiconto permangano. In questo caso il giudice delegato deve necessariamente fissare udienza davanti al collegio e svolge nell’ambito del giudizio così instaurato la funzione di relatore, ed è avverso l’ordinanza assunta in questa sede, proprio
perché assunta e caratterizzata dalla presenza di pieno contraddittorio con i soggetti interessati, che è ammesso il ricorso per cassazione. Nel caso in esame è stata del tutto pretermessa tale seconda fase, necessaria in considerazione delle contestazioni sollevate dagli eredi del COGNOME (originario proposto) e della coniuge dello stesso, anche nella sua qualità di terza interessata, sulle quali il giudice delegato ha provveduto in modo anomalo, sostanzialmente in assenza del relativo potere, mediante un provvedimento atipico, nell’ambito del quale, senza identificare specificamente il titolo legittimante il provvedimento, ha articolato osservazioni, escludendo la pertinenza delle critiche proposte al rendiconto, notificato agli eredi del COGNOME, senza fissare la prevista udienza collegiale. In tal senso, da un lato ha escluso la qualità di interessati degli eredi del COGNOME in modo assertivo e, dall’altra, articolando una motivazione in subordine circa le osservazioni presentate, in assenza di qualsiasi contraddittorio, per come previsto e disciplinato dalla previsione esaminata, redigendo, in sostanza, un provvedimento di esclusione de plano dei ricorrenti odierni, in violazione di legge, oltre che in assenza di reale motivazione quanto alla legittimazione degli stessi. In pratica, si è tenuto conto della affermata, ma non riscontrata, attribuzione alla RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, circostanza questa specificamente contestata dai ricorrenti stessi, che avrebbe richiesto la compiuta fissazione della udienza collegiale per un approfondito confronto sui punti evidenziati (qualità di interessati degli eredi, legittimazione, rilevanza delle osservazioni critiche proposte). Inoltre, il provvedimento in questione, non meglio identificato dallo stesso giudice delegato (non definito né come decreto, né come ordinanza) contiene una motivazione in subordine quanto alla portata delle contestazioni, così rendendo palese che le critiche al rendiconto risultavano permanere, sicché doveva, pertanto, essere fissata la udienza collegiale, con gli adempimenti conseguenti, per valutare, in quella sede, sia la legittimazione di coloro che, in quanto eredi, avevano presentato osservazioni, che la portata delle stesse. D’altra parte anche il Procuratore generale ha osservato, correttamente, che è censurabile l’affermazione secondo cui, stante l’intervenuta definitività della confisca, difetta l’interesse specifico dei ricorrenti, eredi del proposto, ad avanzare contestazioni al rendiconto di gestione degli amministratori giudiziari: si è in presenza di affermazione che sembra non tenere conto dell’interesse concreto, attuale ed apprezzabile dimostrato dai ricorrenti, nell’indicata qualità, per avere i predetti avanzato richiesta di revoca della confisca di prevenzione ex art. 7 legge 1423/1956, senza tuttavia considerare Corte di Cassazione – copia non ufficiale
che la motivazione in subordine successivamente articolata, si pone in evidente contrasto con la previsione normativa e la sua sequenza procedimentale, oltre che in violazione del pieno diritto al contraddittorio.
In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari. Così deciso il 3 aprile 2024 Il consigliere estensore