Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51703 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51703 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERRACINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/06/2023 del GIP del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il G.i.p. del Tribunale di Roma, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha approvato il rendiconto di gestione presentato dall’amministratore giudiziario dei beni sequestrati alla società RAGIONE_SOCIALE
Ha proposto ricorso la difesa di COGNOME NOME deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 35, comma 8, 37, comma 5, 43 comma 2 e 4, d. Igs. 159/2011; 3, 27 e 111 Cost.; 6 CEDU, nonché vizio della motivazione, per l’omesso rendiconto di gestione da parte dell’amministratore
giudiziario, in relazione alle società diverse dalla RAGIONE_SOCIALE, pur sottoposte al medesimo sequestro e gestite dal medesimo amministratore giudiziario, nonché per la mancata indicazione, da parte dell’amministratore giudiziario, della sorte di una serie di beni sequestrati, di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, che non erano indicati nel rendiconto depositato.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 43 comma 1 e 4, d. Igs. 159/2011; 3, 27 e 111 Cost.; 6 CEDU, nonché vizio della motivazione, in relazione ai medesimi profili concernenti beni di proprietà delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, non indicati nel rendiconto, e l’omesso deposito del rendiconto per la RAGIONE_SOCIALE
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 35, comma 8, 37, comma 5, 43 comma 2 e 4, d. Igs. 159/2011; 3, 27 e 111 Cost.; 6 CEDU, nonché vizio della motivazione, in relazione al difetto della qualifica di pubblico ufficiale dell’amministratore giudiziario al momento del deposito in data 9 settembre 2021 di una relazione contenente denunce di fatti penalmente rilevanti, che avevano indotto all’emissione di un provvedimento di sequestro del tutto illegittimo
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento oggetto di impugnazione è stato emesso in sede di approvazione del rendiconto dell’amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro preventivo in sede di procedimento penale, costituiti da società, relativi beni e quote delle stesse società. In virtù della disposizione dell’ art. 104 bis, comma 1 bis, disp. att. cod. proc. pen., l’attività dell’amministratore nominato è disciplinata, anche quanto alla gestione e all’obbligo di rendiconto, dalle disposizioni del d. Igs. 159/2011 ed, in particolare, da quelle contenute nel Libro I, titolo III.
L’oggetto del procedimento di approvazione del rendiconto, come delineato dall’art. 43 d. Igs. 159/2011, riguarda il rispetto dei criteri dettati dall’art. comma 2, verifica demandata al giudice competente che investe la completezza e la regolarità formale delle voci esposte nel conto, l’indicazione delle somme di denaro pagate e riscosse, la descrizione dei cespiti già vincolati ed il saldo finale, in termini tali da individuare un risultato contabile preciso e definito.
Al contrario, è escluso che in questa sede possa giustificarsi il diniego di approvazione del conto (e, quindi, censurarsi il provvedimento che abbia approvato il rendiconto) per l’eventuale responsabilità dell’amministratore, in violazione dei doveri relativi alla custodia ed amministrazione dei beni (come
ventilato con i motivi di ricorso): eventuali condotte negligenti, o dolosamente preordinate a vantaggio dell’amministratore o di terzi, risultanti in via incidentale dalla documentazione acquisita o dalle deduzioni delle parti interessate, non possono costituire oggetto di accertamento che assuma carattere di giudicato né può identificarsi in tali accertamenti la finalità del giudizio sul conto (Sez. 1, n. 19669 del 12/02/2021, Santangelo, Rv. 281364 – 01).
L’interpretazione del dato normativo trova logico conforto nella previsione, contenuta nella medesima norma, circa l’esito del giudizio sul conto finale attraverso due soluzioni decisorie alternative che non ammettono differenti opzioni: per effetto della formulazione di rilievi critici e contestazioni specifiche delle parti, il procedimento sarà destinato a concludersi soltanto con l’approvazione del rendiconto o con l’invito rivolto all’amministratore a sanare le irregolarità riscontrate, contenuto in ordinanza esecutiva, notificata all’interessato e comunicata al pubblico ministero (Sez. 6, n. 29907 del 14/05/2019, Cappellano Seminara, Rv. 276464-01; Sez. 1, n. 6340 del 4/11/2020, dep. 2021, Sanicola, rv. 280525-01; Sez. 6, n. 51710 del 4/7/2017, La Camera, 271489-01).
Da questo quadro, emerge con evidenza l’assoluta estraneità al giudizio in esame di qualsivoglia valutazione di merito sull’operato dell’amministratore giudiziario; il che determina l’assoluta eccentricità delle ragioni poste a fondamento dell’odierno ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/11/2023