Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23798 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23798 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 23/11/1953
avverso il decreto del 20/11/2024 del Tribunale di Palermo lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Palermo ha dichiarato approvato il rendiconto presentato dall’Amministratore Giudiziario Dott. NOME COGNOME il 9 gennaio 2024 nel procedimento di prevenzione n. 138/03 nei confronti di NOME COGNOME
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore e procuratore speciale, NOME COGNOME denunciando con unico motivo violazione dell’art. 2-octies legge 31 maggio 1965 n. 575, art. 7 d.l. 14 giugno 1989 n. 230 e 5 d.m. n. 293 del 10 febbraio 1991. Il Tribunale, venendo meno ai suoi compiti di vigilanza in sede di rendiconto, ha omesso di acquisire la documentazione richiesta dal ricorrente, relativa alle amministrazioni giudiziarie susseguitesi nel tempo, in relazione al rilievo secondo il quale dalla documentazione bancaria allegata risultava che somme originariamente riconducibili ai tre germani COGNOME erano poi state imputate al solo NOME COGNOME. In particolare, in data 31.7.2006 e 28.9.2006 risultavano due operazioni di rimborso titoli contenuti nel dossier 5222033 (intestato ai fratelli NOME e NOME, ma di pertinenza anche di NOME), il cui controvalore risultava accreditato sul c/c intestato al solo NOME COGNOME e si ricostruivano tutti i passaggi, dai quali risultava documentalmente provato che al momento della restituzione dei titoli il sig. NOME COGNOME aveva erroneamente ricevuto ben 143.598,129 quote, in realtà riconducibili al patrimonio comune dei tre fratelli, a lui consegnate unitamente a quelle di sua pertinenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La vicenda riguarda un complesso di beni sottoposti a sequestro sia in sede penale che in sede prevenzionale: il sequestro penale, emesso il 15/2/1999, è stato revocato a seguito di declaratoria di improcedibilità per morte dell’imputato il 15/6/2006; quello in sede di prevenzione, emesso il 18/7/2003, è rimasto sospeso dal settembre 2003 al novembre 2006.
Il Tribunale – decidendo a seguito della rimessione al Collegio da parte del Giudice Delegato in relazione alle osservazioni proposte dall’attuale ricorrente – ha considerato le osservazioni e documentazione prodotte dall’amministratore giudiziario dott. NOMECOGNOME secondo le quali nessun riscontro o riferimento era
pervenuto dal Meola né da altri in relazione all’asserito discostamento tra intestazione formale e sostanziale dei titoli e valori mobiliari oggetto della misura prevenzionale, riguardando le operazioni indicate dal ricorrente un periodo anteriore al passaggio di consegne tra amministratore giudiziario nel sequestro penale e quello del sequestro di prevenzione, subentrante solo dal mese di novembre 2006. Ha, quindi, rilevato che la richiesta di integrazione della documentazione delle operazioni condotte in un lasso temporale anteriore al novembre 2006 afferiva ad un periodo in cui sui beni perdurava in vincolo derivante dal sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen., disposto nel giudizio penale a carico di NOME COGNOME (conclusosi con declaratoria di improcedibilità per intervenuta morte del reo disposta con sentenza del 23/11/2006), periodo in cui gli effetti del sequestro disposto dal Tribunale in sede di prevenzione sui medesimi beni, erano rimasti sospesi, con la conseguenza che la richiesta di chiarimenti e integrazione della documentazione afferente le operazioni svolte in quello stesso lasso temporale rimane estranea a quanto può essere oggetto di valutazione nella sede adita.
Deve essere premesso che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali disposte prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il provvedimento di approvazione del rendiconto della gestione degli amministratori giudiziari, che ha natura decisoria in quanto destinato a incidere su diritti soggettivi, è ricorribile per cassazione solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111 Cost., mancando, nella previgente normativa, l’indicazione di specifici rimedi impugnatori. (Sez. 5, n. 17174 del 26/01/2024, Bumbaca, Rv. 286292); inoltre, in analoga fattispecie in cui la causa era stata rimessa al collegio in mancanza della documentazione inerente alle operazioni compiute dall’amministratore giudiziario, il cui reperimento, nonostante le richieste di parte, non era stato sollecitato dal giudice delegato, il provvedimento con cui il collegio, a seguito di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 5 d.m. 1 febbraio 1991, n. 293, approva il rendiconto della gestione degli amministratori giudiziari postula l’esercizio da parte del giudice delegato, in caso di contestazioni o di carenze documentali, dei poteri istruttori previsti dalla menzionata disciplina, la cui omissione integra vizio di violazione di legge, con riferimento all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.. (Sez. 5, n. 17174 del 26/01/2024, Bumbaca, Rv. 286292 – 02)
Nella specie, non può dirsi adempiuto correttamente il compito di controllo da parte del Tribunale, in assenza di precedente rendiconto in occasione del passaggio di consegne tra l’amministratore giudiziario in sede di sequestro preventivo e amministratore giudiziario in sede di sequestro di prevenzione, in assenza della documentazione relativa alle operazioni indicate dal ricorrente, non
risultando sufficiente al riguardo il verbale di reimmissione del 18/7/2007 e la relazione del 20 febbraio 2008, incidendo la precedente gestione sull’esito della
finale verifica contabile, dovendosi acquisire dal Tribunale le necessarie ulteriori informazioni e documentazione in ordine alle operazioni sui valori e titoli mobiliari
oggetto delle osservazioni da parte del ricorrente.
5. Al rilievo della integrata violazione di legge consegue l’annullamento del decreto impugnato con rinvio, ai sensi dell’art. 623, primo comma lett. a), cod.
proc. pen., al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Palermo.
Così deciso il 08/05/2025.