Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29708 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29708 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a QUARTO il 01/06/1959
avverso l’ordinanza del 20/03/2025 del GIP TRIBUNALE di Napoli; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che con il provvedimento impugnato, giudicando in sede di rinvio in esito alla sentenza rescindente resa dalla sezione seconda di questa Corte in data 22 maggio 2024 (n. 28564), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha approvato il conto della gestione predisposto dall’amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale promosso ai danni, tra gli altri, di Castrese Paragliola, avuto riguardo ai beni caduti in sequestro e poi dissequestrati nel corso del detto procedimento penale;
Rilevato che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso la difesa di Castrese Paragliola, lamentandone l’illegittimità per un verso per la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen (per avere il giudice approvato il conto pur in presenza di riscontrate anomalie contabili che tanto precludevano come rilevato già dalla Cassazione nella sentenza rescindente) e, per altro verso, per l’essere stato indebitamente ratificato l’operato dell’amministratore avuto riguardo alla vendita dell’appartamento di proprietà del figlio senza che ciò fosse consentito,
all’aver versato in ritardo e senza giustificazione il dovuto al condominio di riferimento sempre in relazione al medesimo appartamento, all’aver trattenuto per anni le somme inerenti alla vendita di una delle autovetture di proprietà del ricorrente;
ritenuto che i motivi di ricorso devono ritenersi tutti inammissibili;
ritenuto, in particolare, .ché con la sentenza rescindente questa Corte, nel MA C-Mdettare il principio in diritto GLYPH quale si sarebbe dovuto attenere il giudice del rinvio, ha precisato che “il giudizio sul rendiconto della gestione ex art. 43 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non ha ad oggetto la responsabilità dell’amministratore giudiziario, bensì assolve a funzione di verifica, anche sulla base delle contestazioni delle parti, delle voci inserite nel conto, indicanti gli importi pagati e riscossi, descrizione dei cespiti e il saldo” e che in conseguenza deve ritenersi “illegittima l’ordinanza del tribunale che, ravvisando irregolarità o profili di incompletezza, non approvi il rendiconto, dovendo il giudice, in tale caso, invitare l’amministratore a provvedere alla loro sanatoria” si che, specularmente, non sarà consentita una approvazione parziale del rendiconto “perché esso può essere approvato solo in caso di assenza di criticità o attraverso il superamento di esse da parte del giudice, il quale, nel caso in cui permangano le criticità, non può limitarsi a non approvare il rendiconto ma è tenuto a emettere una ordinanza esecutiva con la quale invita l’amministratore giudiziario a sanare le irregolarità riscontrate”;
ritenuto che nel caso il giudice del rinvio, a differenza di quanto rimarcato dal ricorso, ha approvato il conto di gestione una volta definite, sul piano della relativa appostazione, le anomalie contabili che in precedenza riguardavano alcune poste del conto, lasciando sullo sfondo, perché estranee al relativo devoluto, le questioni correlate ai possibili profili di responsabilità ascrivibili alle scelte di gesti dell’amministratore giudiziario interessato, in linea con le indicazioni di principio emergenti dalla sentenza rescindente;
ritenuto, ancora, che il ricorso, per più concorrenti ragioni, introduce in questa sede rilievi inammissibili, sia perché generici rispetto al detto risultato contabile (si vedano i punti sub a, c, del primo motivo di ricorso), sia perché riguardanti meri eventuali profili di responsabilità dell’amministratore (con riguardo al punto b, sempre del primo motivo, oltre che in relazione ai temi inerenti alla vendita dell’appartamento del figlio, al tardivo pagamento del debito condominiale, al ricavo dalla vendita dell’autovettura BMW serie 5 di proprietà del ricorrente), aspetti affrontati senza alcun confronto critico con le considerazioni spese nel provvedimento gravato quanto alla “quadratura” contabile ottenuta in forza dei chiarimenti e delle integrazioni rese dall’amministratore;
ritenuto / infine / che alle superiori ragioni di inammissibilità si aggiunge, nel caso, non solo e tanto il difetto di interesse del ricorrente quanto ad alcune delle
criticità sollevate ( in particolare in relazione alle questioni afferenti alla vend dell’appartamento del figlio del ricorrente)
fma anche e soprattutto l’eccentricità
dei rilievi prospettati dal ricorso rispetto al più limitato devoluto imposto dal decisione di annullamento, in forza della quale si era precisato che la revisione
contabile, pur non potendo che riguardare il conto nella sua integralità in ragione della unicità del risultato finale da approvare, riguardava esclusivamente il
“ricavato della vendita di due autovetture indicate in parte motiva e dispositiva”, risultando le altre “anomalie” in precedenza riscontrate già “superate da quanto
rilevato a fg. 28 del provvedimento” all’epoca scrutinato;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 26/06/2025
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente