Remissione Tacita di Querela: Quando l’Assenza della Vittima Non Basta
La remissione tacita di querela è un istituto giuridico che suscita spesso interrogativi. In linea di principio, la mancata comparizione in udienza della persona che ha sporto querela può essere interpretata come una volontà implicita di abbandonare l’azione penale. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che tale automatismo non esiste e che la volontà della parte offesa deve essere accertata in modo inequivocabile. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i requisiti necessari.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa sosteneva che si dovesse riconoscere l’avvenuta remissione tacita della querela, poiché la persona offesa non si era presentata all’udienza dibattimentale. Secondo la tesi difensiva, tale assenza avrebbe dovuto essere interpretata come un comportamento concludente, indicativo della volontà di non proseguire con l’azione penale.
La Decisione della Cassazione e la remissione tacita di querela
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per poter attribuire alla mancata comparizione della persona offesa il valore di remissione tacita di querela, è indispensabile che vi sia la prova certa della sua effettiva conoscenza dell’udienza e delle conseguenze legali della sua assenza. Nel caso specifico, questo presupposto fondamentale mancava.
Le Motivazioni della Decisione
Il punto cruciale della motivazione risiede nelle modalità con cui la persona offesa era stata informata dell’udienza. La notificazione della citazione a giudizio non era avvenuta con consegna diretta, ma si era perfezionata tramite il deposito dell’atto presso la cancelleria del tribunale, secondo quanto previsto dall’articolo 154 del codice di procedura penale.
La Corte ha spiegato che questa forma di notifica, sebbene legalmente valida, non offre la garanzia che il destinatario sia venuto a ‘concreta conoscenza’ del contenuto dell’atto. Di conseguenza, non è possibile affermare con certezza che l’assenza della vittima sia stata una scelta consapevole e volontaria, finalizzata a rimettere la querela. La remissione, anche quando tacita, deve discendere da fatti e comportamenti che manifestino in modo inequivocabile la volontà della persona offesa di porre fine al procedimento. L’assenza a seguito di una notifica non personale non possiede tale carattere di inequivocabilità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale della procedura penale: la volontà, specialmente quella che incide sul proseguimento dell’azione penale, non può essere presunta. Per configurare una remissione tacita di querela a seguito della mancata comparizione della vittima, non è sufficiente la regolarità formale della notifica. È necessario che emerga la prova che la persona offesa fosse stata effettivamente e personalmente informata dell’udienza e avvisata che la sua assenza ingiustificata sarebbe stata interpretata come una rinuncia all’azione legale. In mancanza di questa certezza, il processo deve continuare il suo corso, a tutela sia del diritto della persona offesa a ottenere giustizia sia della corretta amministrazione della stessa.
La mancata comparizione in udienza della persona offesa costituisce sempre remissione tacita di querela?
No. Secondo la Corte, non costituisce remissione tacita se non vi è la prova che la persona offesa abbia avuto concreta conoscenza della data dell’udienza e delle conseguenze derivanti dalla sua assenza.
Perché la notifica della citazione tramite deposito in cancelleria è rilevante in questo caso?
È rilevante perché tale modalità di notificazione, prevista dall’art. 154 cod. proc. pen., non garantisce che la persona offesa sia venuta a conoscenza effettiva dell’atto. Di conseguenza, la sua assenza non può essere interpretata come una volontà inequivocabile di rimettere la querela.
Qual è stata la decisione finale della Corte e quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3098 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3098 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che, in relazione all’invocato riconoscimento della remissione tacita di querela la Corte spiega come non possa reputarsi accertata la volontà de persona offesa di rimettere la querela, atteso che la notificazione della citaz giudizio – contenete l’avvertimento circa le conseguenze della mancat comparizione – si è perfezionata con il deposito dell’atto in cancelleria ai dell’art. 154 cod. proc. pen., che non consente di ritenere che la persona o sia venuta a concreta conoscenza dell’avviso di fissazione dell’udienza (pag. 8 d sentenza impugnata), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2025.