Remissione tacita di querela: il no della Cassazione al ricorso immediato
Quando la persona che ha sporto una querela non si presenta in tribunale, si può parlare di remissione tacita di querela? E se il giudice rifiuta di archiviare il caso, è possibile fare subito ricorso in Cassazione? Con l’ordinanza n. 17187 del 2024, la Suprema Corte ha fornito un importante chiarimento sui limiti all’impugnazione immediata dei provvedimenti interlocutori, delineando un percorso procedurale netto e rigoroso per gli imputati e i loro difensori.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Messina. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva chiesto che il processo venisse dichiarato estinto. La ragione? La persona querelante non si era presentata in udienza, un comportamento che, secondo la difesa, integrava una remissione tacita della querela.
Contrariamente alle aspettative, il Giudice di Pace ha rigettato la richiesta. Anziché chiudere il caso, ha disposto l’apertura del dibattimento, rinviando ad un’udienza successiva per l’istruttoria. La motivazione del giudice era chiara: prima di decidere, intendeva accertare la reale volontà della persona querelante ascoltandola come testimone.
Insoddisfatto, l’imputato ha proposto ricorso immediato per cassazione, lamentando una violazione delle norme procedurali e del Codice Penale.
La Decisione della Cassazione sulla remissione tacita di querela
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale penale: la regola generale dell’impugnabilità delle ordinanze. Secondo l’art. 586 del codice di procedura penale, le ordinanze emesse nel corso del dibattimento possono essere impugnate, di regola, soltanto insieme alla sentenza che conclude il grado di giudizio.
Questo significa che l’imputato non poteva ‘saltare’ direttamente alla Cassazione per contestare un provvedimento interlocutorio, ma avrebbe dovuto attendere la fine del processo di primo grado. L’unica eccezione a questa regola riguarda i provvedimenti sulla libertà personale, che non erano in discussione in questo caso.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha articolato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, ha ribadito il principio generale sancito dall’art. 586 c.p.p., secondo cui non è consentito un ricorso immediato contro un’ordinanza che non definisce il giudizio. La difesa dell’imputato, ha spiegato la Corte, non è priva di tutele: può infatti riproporre la questione nelle udienze successive e, in caso di una sentenza finale sfavorevole, sollevare la doglianza nell’atto di appello.
In secondo luogo, la Corte ha escluso che l’ordinanza del Giudice di Pace potesse essere qualificata come ‘abnorme’. Un provvedimento è abnorme solo quando è talmente estraneo all’ordinamento da creare una paralisi insanabile del processo. Nel caso specifico, il rigetto era argomentato: il giudice ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio (sentire la querelante) per verificare la sua effettiva volontà. Questa scelta, pur se discutibile nel merito, non ha bloccato il procedimento né ha rappresentato un atto al di fuori del sistema. Di conseguenza, non essendo abnorme, l’ordinanza non poteva essere oggetto di ricorso immediato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione cruciale sulla strategia processuale. Tentare di impugnare immediatamente un’ordinanza interlocutoria, come quella che rigetta un’istanza di estinzione per remissione tacita di querela, è una via non percorribile e controproducente. La Corte di Cassazione ha confermato che la via maestra è attendere la sentenza finale per poi far valere le proprie ragioni in sede di appello. La dichiarazione di inammissibilità comporta, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, trasformando un tentativo di accelerare i tempi in un ulteriore onere economico e in una perdita di tempo. La corretta conoscenza delle regole procedurali sull’impugnazione si rivela, ancora una volta, un elemento essenziale per una difesa efficace.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro un’ordinanza che rigetta la richiesta di estinzione del reato per remissione tacita di querela?
No, secondo la Corte di Cassazione, tali ordinanze, non riguardando la libertà personale, non sono immediatamente impugnabili. La questione può essere riproposta nelle udienze successive e, in caso di esito negativo, impugnata solo insieme alla sentenza finale.
Quando un’ordinanza del giudice è considerata ‘abnorme’ e quindi immediatamente impugnabile?
Un’ordinanza è ‘abnorme’ quando è completamente estranea al sistema processuale o quando provoca una stasi insuperabile del procedimento. Nel caso analizzato, il rigetto motivato dalla necessità di sentire la persona querelante come testimone non è stato ritenuto un atto abnorme.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità non solo impedisce l’esame nel merito del ricorso, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17187 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 17187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2023 del GIUDICE DI PACE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Messina rigettava la richiesta del ricorrente di estinzione del giudizio per rimessione della querela e disponeva l’apertura del dibattimento, rinviando ad una successiva udienza per l’espletamento dell’istruttoria.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con un unico atto a firma del medesimo difensore, lamentando violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 Cost. e 152 cod. pen. perché il Giudice di pace di Messina, nonostante la mancata comparizione in udienza della querelante, non aveva accolto, immotivatamente, la richiesta di pronunciare l’estinzione del procedimento per intervenuta remissione tacita di querela, ciò che potrebbe avvenire anche in caso di precedente costituzione di parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto contro un atto che non è suscettibile di ricorso per cassazione, in omaggio alla regola generale, sancita dall’art. 586 cod. proc. pen., dell’impugnabilità delle ordinanze solo con la sentenza che definisce il giudizio delle ordinanze diverse da quelle in tema di libertà personale.
La difesa dei ricorrenti, invero, può dedurre la questione nelle udienze successive, sino a quella di discussione e, nell’ipotesi di esito sfavorevole, ha l’onere di proporre impugnazione.
Peraltro, l’esistenza di una motivazione rispetto al diniego – fondata sull’esigenza di accertare la volontà della querelante dopo averla ascoltata quale teste – non consente neppure di ritenere l’atto in questione abnorme poiché, quale rigetto argomentato di un’istanza istruttoria, esso non è qualificabile in termini di provvedimento estraneo all’ordinamento processuale e non determina alcuna stasi del procedimento (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094 – 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle
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evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 marzo 2024
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