Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3428 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3428 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento COGNOME NOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento sul ricorso proposto da: c/
COGNOME NOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA inoltre:
GERMINALE IMMACOLATA, COGNOME NOME, MERCURIO ANNA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’al. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il AVV_NOTAIO Generale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 28 settembre 2023 la difesa dei ricorrenti ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha insistito nel motivo di ricorso.
a
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione “avverso l’ordinanza, emessa in udienza in data 08.06.2023” dal giudice monocratico del Tribunale di S.Maria Capua Vetere “con la quale veniva dichiarata l’estromissione delle parti civili costituite” nell’am un procedimento penale instaurato nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt.110,612 comma 2 cod. pen., commesso nei loro confronti e di altre tre persone, COGNOME NOME, COGNOME NOME e Mercurio NOME.
1.L’atto d’impugnazione ha articolato, tramite difensore abilitato, un solo motivo, con il qu sono stati dedotti i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. – insuff contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione – e lett. b) cod. proc. p relazione alla “inosservanza e erronea applicazione della norma di cui agli artt. 80,81,82 c.p.p.”.
L’ordinanza, ad avviso dei ricorrenti, confonderebbe la posizione della “persona offesa” da quella della “parte civile”, veste che i medesimi hanno assunto nel processo attraverso un regolare atto di costituzione; pertanto, la loro mancata comparizione all’udienza prevista per loro audizione non avrebbe potuto comportarne l’esclusione come parti civili ma, semmai, la semplice sottoposizione ad una sanzione pecuniaria a causa dell’assenza ingiustificata.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.11 provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere in data 8 giugno 2023, e con esso – in applicazione dell’art. 152 comma 3 n. 1) cod. pen. – come modificato dall’art. 1 comma 1 lett. h) n. 2) del Decr. Igs. n. 150 del 2022 – nel prendere della ingiustificata mancata comparizione in udienza, in qualità di testimoni, dei querelanti hanno promosso il presente ricorso, il giudice ne ha sancito, in seno al verbale, l’equivalenza remissione tacita di querela”.
Non si tratta, pertanto, di un’ordinanza di esclusione ex officio della parte civile, a norma dell’art. 81 cod. proc. pen. che – in ogni caso – sfuggirebbe all’alveo delle fa d’impugnazione in sede di legittimità, stante il condivisibile principio ci diritto secondo i in tema di partecipazione della parte civile al dibattimento, l’ordinanza di esclusione della p civile, che è sempre e definitivamente inoppugnabile, non è abnorme, in quanto assunta nell’esercizio di un potere attribuito al giudice dall’ordinamento e non determina una situazio di stallo del procedimento, rallentandone lo svolgimento (In motivazione la Corte ha evidenziato che il provvedimento non avendo contenuto decisorio, non pregiudica il
danneggiato, che potrà esercitare l’azione risarcitoria in sede civile) (Sez. 5, n. 17169 16/01/2023, COGNOME, Rv. 284656 e sez. U n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858).
Il provvedimento pronunciato dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere non è, a sua volta, in sé autonomamente impugnabile in quanto privo di qualsiasi portata ed efficacia decisoria, vuoi perché la remissione della querela non produce effetto se il querelato l’ha espressamente o tacitamente ricusata (art. 155 cod. pen.) – e non si ha evidenza di tale segment procedimentale – vuoi perché, in ogni caso, la compresenza di altri querelanti, persone offes in relazione al medesimo reato ascritto agli imputati, non ne consente l’estinzione fino a c non intervenga, come naturale, la remissione di tutti (art. 154 cod. pen.).
Tale provvedimento non sarebbe impugnabile neppure sotto il profilo dell’abnormità strutturale o funzionale – vizio categoriale comunque non enunciato nel ricorso – in quanto formalizzato con il richiamo esplicito ad una formale disposizione di legge – e dunque non avulso dall’ordinamento – e che non determina situazioni di stallo processuale o di indebit regressione ad altra fase del procedimento penale (cfr. per il principio espresso Sez. U n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv.243590).
In definitiva, si tratta di una pronunzia che, qualora confluita in un capo della sentenza emes all’esito del giudizio, sarebbe assorbita in quest’ultimo atto, di per sè impugnabile l’ordinario mezzo di gravame previsto dal codice di rito.
3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, arche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19/10/2023
Il consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente