Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36916 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36916 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Benevento il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento dell’11/04/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha respinto l’istanza (depositata il giorno 2 aprile 2024) di remissione in termini presentata da NOME COGNOME e, per l’effetto, ha dichiarato l’inammissibilità (in quanto tardiva) della opposizione proposta dal predetto avverso il decreto penale di condanna n.72/2024, emesso dal medesimo Giudice e notificato a mezzo posta in data 15 marzo 2024.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. p insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato e la declaratoria di ammissibilità della opposizione al decreto penale in quanto tempestivamente proposta.
Al riguardo deduce che la notifica del decreto era stata effettuata il giorno 15 marzo 2024 mediante consegna di copia dell’atto al figlio NOME COGNOME in Benevento INDIRIZZO, suo luogo di residenza, ma che l’atto gli era stato consegnato dal figlio soltanto il giorno successivo e che, comunque, a seguito della separazione personale dalla moglie egli era andato a vivere in un appartamento posto ad un piano diverso rispetto a quello in cui viveva la coniuge con il figlio medesimo, il quale quindi non era più convivente con il genitore, al contrario quanto indicato dall’ufficiale postale nella relata di notifica.
Inoltre, secondo il ricorrente, per contestare il rapporto di convivenza indicato dall’ufficiale postale nella relata di notifica non è necessaria la proposizione della querela di falso e, stante l’avvenuta consegna dell’atto da parte del figlio il giorno successivo alla notifica, egli ha diritto alla rimessione nel termine al fine di potere fruire di tutti i quindici giorni previsti per la proposizione della opposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
L’ art. 175, comma 2, cod. proc. pen. prevede che l’imputato che sia stato condannato con decreto penale, il quale non abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, sia restituito, a sua richiesta, nel termine
per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. L’eliminazione del precedente riferimento alla «sentenza contumaciale», si spiega con l’intervenuta abolizione dell’istituto della contumacia e con la nuova disciplina del processo in absentia. Con riguardo all’imputato condannato con decreto penale rimangono, comunque, fermi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione dell’art.175, comma 2, cod. proc. pen., anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU, nella sua previgente formulazione, secondo cui, con particolare riferimento all’opposizione a decreto penale di condanna, è configurabile un diritto dell’imputato alla rimessíone in termini ogni qual volta non vi sia stata effettiva conoscenza del processo, per tale dovendosi intendere quella che comprenda l’imputazione formulata con la vocatio in iudicium, escludendosi che una tale conoscenza possa essere presunta sulla base della mera regolarità formale della notificazione.
1.3. In via di stretto diritto, occorre ricordare che il rimedio che la legg accorda all’imputato che si dolga di non avere avuto conoscenza di un decreto penale di condanna pronunciato a suo carico è proprio l’istanza di restituzione nel termine ex art.175, comma 2 e 2-bis, cod. proc. pen., che presuppone la corretta notificazione del decreto ed è rimedio che può essere invocato quando l’istante lamenti solo di non essere venuto a conoscenza del provvedimento (Sez. 2, n. 19646 del 29/03/2007, COGNOME, Rv. 23666001). L’istanza deve essere proposta entro 30 giorni da quello in cui l’imputato ha avuto conoscenza effettiva del provvedimento.
Ciò posto, il provvedimento impugnato sfugge alle censure mosse dal ricorrente dato che esso risulta conforme al dettato normativo.
2.1. Invero è pacifico che la notificazione è stata effettuata il giorno 15 marzo 2024, mediante il servizio postale, presso l’indirizzo di residenza di NOME COGNOME a mani del figlio del ricorrente, vale a dire ad una delle persone indicate nell’ art. 7 della legge 20 novembre 1982, n.890 (persona di famiglia che conviva anche temporaneamente, ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, ovvero al portiere dello stabile ovvero a persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario). A quanto sopra deve aggiungersi che la circostanza che il ricorrente si sia separato dalla moglie non può portare a diverse conclusioni,
considerato che l’indirizzo dove è stata effettuata la notifica è quello dove egli risiede e che non ha dimostrato che la consegna dell’atto sia materialmente avvenuta nell’appartamento occupato dalla moglie, facendo al riguardo fede fino a querela di falso – quanto attestato dall’ufficiale postale nella relata di notifica.
2.2. A quanto sopra deve aggiungersi che, per sua stessa ammissione, NOME COGNOME ha comunque ricevuto dal figlio l’atto notificato il successivo giorno 16 marzo 2024 e che, quindi, egli aveva comunque quindici giorni di tempo per presentare l’opposizione dato che il relativo termine decorre, per regola generale, dal giorno successivo alla notifica. Al riguardo deve ricordarsi che sebbene per la giurisprudenza di legittimità, la regolarità formale della notificazione del decreto penale non è sufficiente, in quanto detta notifica, se non effettuata a mani del condannato, non può essere di per sé ritenuta prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, tuttavia è sempre necessario che il destinatario neghi di averla mai ricevuta ed abbia dedotto idonei motivi a sostegno (Sez. 4, n.3564 del 12/01/2012, Amendola, Rv. 252669 -01).
2.3. Deve aggiungersi che l’art.175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo modificato dall’art.11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n.67, è stato interpretato con giurisprudenza consolidata nel senso che in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull’istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l’istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione (ex plurimis, Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273427 – 01).
2.3. Pertanto, il giudice può legittimamente negare la restituzione nel termine quando sussista in atti la prova positiva della effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell’imputato (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936 – 01). Nel caso in esame, come visto, è lo stesso
ricorrente a dedurre di avere ricevuto materialmente dal figlio l’atto notificato i giorno 16 marzo 2024.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024.