Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16388 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16388 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
– Presidente
Sent. n. sez. 633/2025
NOME COGNOME
CC – 03/04/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 2153/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOMECOGNOME nato a Sassuolo il 13/08/1991
avverso l ‘ ordinanza del 06/11/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato .
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinan za impugnata, la Corte di appello di Bologna ha rigettato la richiesta di remissione in termini presentata da NOME COGNOME in relazione alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Modena in data 17 febbraio 2023, in relazione al reato di cui agli artt. 56-110-629 cod. pen.
Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta la manifesta
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 694efd1e21f2689f – Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2fe5ed6f943aa2d7
Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da
illogicità della motivazione, che non ha tenuto conto della assoluta mancanza di conoscenza in capo all’istante dell’esercizio dell’azione penale e della successiva pronuncia di condanna. Dopo aver sottoscritto un verbale di identificazione, nel quale aveva dichiarato domicilio presso la propria abitazione in Sassuolo e nominato difensore di fiducia l’avv. NOME COGNOME si era poi trasferito in altra città, senza ricevere personalmente alcuna notifica ufficiale, né alcuna comunicazione da parte del proprio legale; peraltro, nelle more del dibattimento di primo grado e ben oltre i termini ordinari per appellare la sentenza in questione, era stato detenuto in Slovenia.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell ‘ art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, è opportuno sottolineare come il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità sia solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 28002705; Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251495-01; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 280173-01, in motivazione).
In ogni caso, l a Corte felsinea ha rigettato l’istanza dell’odierno ricorrente sulla base di tre distinte e concorrenti argomentazioni.
3.1. In primo luogo, si stigmatizza la mancata certezza in ordine al perfezionamento della notifica dell’ordine di esecuzione di pene concorrenti, dies a quo da cui computare la decorrenza del termine di legge per la presentazione dell’istanza.
3.2. Difetterebbe, altresì, prova compiuta della durata della carcerazione all’estero, posto che la documentazione allegata a conferma dello stato detentivo dal 25 settembre 2022 al 30 settembre 2024, anche a prescindere dalla sua parzialità e dall’assenza di una formale traduzione (oltre agli esiti di un applicativo informatico), indicava soltanto l’avvenuta condanna con sentenza del 12 settembre 2023 e l’uscita dall’istituto penitenziario il 30 settembre 2024.
3.3. Oltretutto, l’invocata remissione in termini non potrebbe basarsi neppure sull’incolpevole difetto di conoscenza e conseguente impossibilità di proporre impugnazione dell’imputato giudicato in assenza, dal momento che è lo stesso ricorrente ad ammettere di non avere mai provveduto a comunicare la variazione
del domicilio originariamente dichiarato (restando anche qui non compiutamente assodata l’interruzione di comunicazioni da parte del legale di fiducia, che aveva svolto il proprio mandato sino a buona parte del giudizio di primo grado).
4. Le censure mosse nel ricorso risultano, di contro, insuperabilmente avulse da ogni effettivo confronto con questo articolato discorso giustificativo, limitandosi a reiterare la precedente ricostruzione della vicenda processuale, senza prendere posizione rispetto alle specifiche -e decisive -riflessioni della Corte territoriale, in particolare in punto di deficit dimostrativo della documentazione allegata.
Invero, g rava sull’istante l’onere di provare rigorosamente il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione (Sez. 2, ord. n. 39211 del 24/09/2024, Alma, Rv. 287051-01; Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023, COGNOME, Rv. 284816-02; Sez. 2, n. 17708 del 31/01/2022, COGNOME, Rv. 283059-01; Sez. 4, n. 39103 del 08/07/2016, COGNOME, Rv. 267607-01) e il rispetto del termine perentorio per la proposizione dell’istanza (Sez. 4, n. 39103 del 08/07/2016, COGNOME, Rv. 267607-01).
Nel caso di specie, non risulta offerta, a fronte di puntuale rilievo nell ‘ ordinanza di rigetto e della demolizione della efficacia dimostrativa degli atti allegati dall’istante, alcuna deduzione, con adeguato corredo di congrui elementi a supporto, in merito sia alla tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell ‘ atto, sia alla stessa impossibilità di appellare nei termini ordinari.
5. Del pari, la restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell ‘art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen, introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. b) , n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere accordata nei casi di assenza dichiarata legittimamente -quando non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dal giudice, ovvero derivante da sottrazione volontaria -allorché l ‘ imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Sez. 6, n. 1283 del 20/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287420-01).
Deve escludersi l ‘ incolpevole mancata conoscenza del processo, nel caso in cui risulti che l ‘ imputato abbia, nella fase delle indagini preliminari, eletto domicilio presso il difensore di fiducia, derivando da ciò una presunzione di conoscenza del futuro processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell ‘ imputato, sul quale grava l ‘ onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento (cfr., in tema di rescissione del giudicato, Sez. 4, n. 49916 del 16/10/2018, F., Rv. 273999-01).
Al contrario delle prospettazioni difensive, nell’ambito di un processo celebrato in assenza dell ‘ imputato ai sensi dell ‘ art. 420bis cod. proc. pen., la nomina del difensore di fiducia non costituisce un dato meramente formale, ma è un elemento dal quale dedurre con certezza che l ‘ imputato ha avuto conoscenza del processo (cfr. Sez. 3, n. 49800 del 17/07/2018, T., Rv. 274304-01, che ha escluso che dalla durata ultradecennale del giudizio e dall ‘ assenza di contatti tra l ‘ imputato ed il difensore potesse desumersi la mancanza della consapevolezza dell ‘ imputato dell ‘ istaurazione del processo a suo carico; si veda anche Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146-01, in ordine al dovere di autonoma attiva zione dell’indagato/imputato, onde mantenere col difensore i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento).
Oltre a tale ‘negligenza informativa’, occorre rilevare anche l’inottemperanza -del pari ridondante in un colpevole disinteresse per gli sviluppi procedimentali, a fortiori considerando gli espressi avvisi sul punto nell’atto di polizia giudiziaria all’obbligo di comunicazione del mutamento del domicilio dichiarato agli operanti (che ne ha cagionato la sopravvenuta inidoneità) , ai sensi dell’art. 161, comm i 1 e 4, cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell ‘ art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME