Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37188 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37188 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato in Moldavia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 29/04/2025 dal Tribunale di Civitavecchia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO. lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore COGNOME NOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 22 gennaio 2015, COGNOME NOME è stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 291, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nonché degli artt. 1 e 16 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e succ. mod., per avere detenuto, in zona di vigilanza doganale terrestre, 14.600 grammi di tabacchi lavorati esteri, in assenza di documentazione idonea a comprovarne la legittima provenienza e in violazione del d.P.C.M. 16 dicembre 1998, n. 500, sottraendoli al pagamento dei diritti doganali e dell’IVA. La condotta si è concretizzata nell’introduzione illegale nel territorio nazionale di 73 stecche di sigarette di marca estera, occultate nei propri bagagli, senza
provvedere ai relativi adempimenti fiscali. La sentenza è divenuta irrevocabile in data 29 aprile 2015.
2.In data 23 marzo 2025, l’AVV_NOTAIO depositava presso il Tribunale di Civitavecchia istanza di remissione in termini, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., nell’interesse di COGNOME.
Premetteva che il proprio assistito era stato condannato, con sentenza del 22 gennaio 2015, divenuta irrevocabile il 29 aprile 2015, alla pena di anni due e mesi nove di reclusione e alla sanzione pecuniaria di euro 103.934,00, rappresentando che il procedimento si era svolto in assenza dell’imputato, sia nella fase dell’udienza preliminare che nel giudizio di primo grado.
Esponeva che era stata pronunciata esclusivamente dichiarazione di contumacia, senza emissione di decreto di irreperibilità, che non risultava dato atto della notifica del decreto che dispone il giudizio e che non era stata disposta rinnovazione del decreto di irreperibilità successivamente alla sentenza contumaciale. Aggiungeva che l’estratto della sentenza era stato notificato al difensore ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., senza che fossero state espletate le ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen., e, dopo aver rappresentato che la mancata conoscenza del procedimento aveva inciso sul diritto di difesa dell’imputato, chiedeva al Tribunale di essere rimesso in termini per proporre appello.
A seguito del provvedimento di fissazione dell’udienza camerale per l’incidente di esecuzione, in data 23 aprile 2025, l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, depositava presso il Tribunale di Civitavecchia istanza con la quale richiedeva la trasmissione degli atti dell’AVV_NOTAIO alla Corte d’appello, ritenendo quest’ultima competente a decidere sull’istanza di remissione in termini.
3. Il 29 aprile 2025, il giudice monocratico, interpretava le istanze depositate dai difensori come finalizzate a ottenere la declaratoria di illegittimità del titolo d condanna e la sua non esecutività, e, ritenutosi funzionalmente incompetente, le dichiarava inammissibili. A tale conclusione perveniva rilevando che, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, le nullità assolute e insanabili derivanti da omessa citazione non potevano essere fatte valere dinanzi al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen., ma dovevano essere dedotte mediante richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l’incolpevole mancata conoscenza del processo. Pertanto escludeva, la possibilità di riqualificare in tal senso le istanze ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e conseguentemente di poter
trasmettere gli atti al giudice competente, trattandosi di strumenti diversi per natura, finalità ed effetti.
Avverso tale provvedimento, l’AVV_NOTAIO proponeva ricorso per cassazione, nell’interesse di COGNOME NOME, per violazione dell’art. 175 cod. proc. pen., deduceva, in primo luogo, che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la sua istanza come ulteriore richiesta di remissione in termini, mentre in realtà essa era solo diretta a sollecitare la trasmissione dell’istanza dell’AVV_NOTAIO al giudice competente.
Censurava, inoltre, l’erroneità della decisione, che aveva fatto riferimento ad istituti non pertinenti, e il mancato invio dell’istanza alla Corte d’appello, che aveva vanificato il diritto di difesa del suo assistito, chiedendo che la Corte decidesse sul provvedimento del Tribunale, rinviando gli atti all’autorità competente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile, sebbene per ragioni diverse da quelle indicate dal Tribunale.
Il giudice dell’esecuzione ha fondato l’inammissibilità sulla base di una lettura non corretta degli snodi processuali più significativi ovvero ritenendo che la richiesta dell’AVV_NOTAIO fosse una nuova istanza, che entrambe le istanze lamentassero vizi in ordine alla instaurazione del contraddittorio e che i difensori avessero adito il giudice con incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen.; su tali, erronee, premesse ha ritenuto che il rimedio per i vizi dedotti fosse la rescissione del giudicato e che l’istanza proposta non fosse riqualificabile, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in questi termini.
3.Diversamente da quanto opinato dal Tribunale, risulta dalla lettura degli atti, consentita dalla natura processuale della deduzione, che l’AVV_NOTAIO ha presentato istanza di remissione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. e l’AVV_NOTAIO ha chiesto che l’istanza fosse inoltrata al giudice competente, preso atto dell’incompetenza funzionale del giudice adito.
La declaratoria di inammissibilità trova, quindi, fondamento in altre ragioni.
A prescindere dalla circostanza che nella vicenda che qui ci occupa non trova applicazione il nuovo testo dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, va osservato che l’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., non modificato dalla riforma Cartabia,
prevede che, ove sia stata pronunciata sentenza di condanna, sulla richiesta di restituzione nel termine decide il giudice che decide sull’impugnazione.
Contrariamente a quanto prescritto, invece, la richiesta è stata presentata al Tribunale e non alla Corte d’appello, rileva, dunque, in questo caso, il principio di diritto secondo il quale, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, ove ritenga la propria incompetenza a decidere in ordine alla richiesta presentatagli, deve dichiararne l’inammissibilità, non potendo operare il principio di conservazione degli atti di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la richiesta di restituzione nel termi (Sez. 5, Ordinanza n. 13315 del 13/02/2025, COGNOME, Rv. 287910 – 01; Sez. 4, n. 29246 del 18/06/2013, COGNOME, dep. 09/07/2013, Rv. 255464 – 01).
Alla luce dei principi indicati, corretto è stato, dunque, nella sostanza, l’esito della decisione del Tribunale di Civitavecchia, sia pur per le diverse ragioni illustrate, atteso che il giudice monocratico non avrebbe potuto procedere all’invio degli atti, come richiesto dai difensori, invio al quale non può provvedere neanche questa Corte, per le medesime ragioni.
4.Per questo motivo il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 17/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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