Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Marano di Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/07/2025 del Tribunale di Civitavecchia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha
concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Civitavecchia, adito in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di remissione in termini, presentata da NOME COGNOME, ai fini della impugnazione della sentenza emessa il 09 aprile 2022 e divenuta definitiva il 08 ottobre 2024 nell’ambito del procedimento n. 5327/2020 RGNR, con cui la stessa era ‘ stata condannata per il delitto di cui all’art. 392 cod. pen.
Avverso tale provvedimento, NOME COGNOME – per il tramite del difensore di fiducia – ha presentato ricorso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il Tribunale aveva rigettato l’istanza di rimessione in termini, senza considerare che il decreto di vocatio in ius le era stato notificato non garantendo il termine minimo di comparizione, e che, in ogni caso, nel corso del processo di cognizione era stata sempre assistita da un difensore di ufficio.
Alla odierna udienza – che si è svolta in forma non partecipata – il Pubblico Ministero ha inviato la requisitoria scritta, con cui ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente ha presentato ricorso avverso il provvedimento con cui veniva rigettata l’istanza di rimessione in termini: istanza presentata adducendo la non effettiva conoscenza del processo penale a suo carico.
La ricorrente ha, dunque, chiesto al Giudice dell’esecuzione di applicare la norma prevista dall’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. a tenore della quale «l’imputato, giudicato in assenza, è restituito a sua richiesta nel termine per proporre impugnazione, salvo vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 420 bis cod. proc. pen., fornisca la prova di non avere avuto effettiva conoscenza del processo e di non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa».
2.1. Tale specifica ipotesi di rimessione in termini è stata introdotta dal d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, in aggiunta ai primi due commi del richiamato art. 175, che sono, invece, rimasti invariati come erano stati riformulati dalla precedente riforma del 2014.
Si tratta di un rimedio restitutorio autonomo e distinto rispetto a quelli disciplinati nei primi due commi.
Rimedio che – nel solco del fondamentale principio ispiratore della garanzia dell’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato – mira a garantire la restituzione del termine per impugnare la sentenza a colui che sia stato giudicato in assenza, in quanto o il giudice lo abbia ritenuto in base al 2 °comma dell’art. 420 bis cod. proc. pen. a conoscenza del processo, oppure che sia stato dichiarato latitante o che si sia sottratto volontariamente al processo, alla duplice
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condizione, però, di dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e di non aver potuto impugnare nei termini senza sua colpa.
2.2. Nondimeno, la riforma Cartabia – al fine di prevenire le eventuali incertezze applicative legate alla regola del tempus regit actum, quando la modifica della norma processuale attenga a una sequenza processuale di atti quale quella che conduce alla dichiarazione di assenza dell’imputato – ha introdotto un complesso regime transitorio.
L’art.89, comma 1, del citato d.lgs n.150 fissa la regola generale per cui se, nel processo pendente, è già stata pronunziata, in qualsiasi stato e grado del procedimento e prima dell’entrata in vigore della novella, l’ordinanza dichiarativa dell’assenza continueranno ad applicarsi le norme introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.
E ciò, anche con riferimento alla disciplina dei mezzi di impugnazione, comprese le norme relative alle nullità in appello, alla rescissione del giudicato e alla sospensione della prescrizione a seguito della sospensione del processo, ai sensi della formulazione ante riforma dell’art 159 c.p. comma 1, n. 3 bis.
In conclusione, può dirsi che l’elemento decisivo, ai fini dell’applicazione della disciplina previgente o successiva in tema di processo in assenza, sia stato individuato dal legislatore della riforma nella dichiarazione di assenza.
Tuttavia, alla indicata regola generale sono state poste delle eccezioni, tra quali, per quanto interessa, quella prevista dal comma 3 dell’art. 89 citato, tenore del quale la nuova formulazione dell’art. 175 cod. proc. pen. si applica in relazione alle sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del decreto, ovvero il 30 dicembre 2022.
2.3. Ebbene, va rilevato che la sentenza di condanna – oggetto della istanza di remissione in termini ai sensi del comma 2.1. dell’art. 175 cod. proc. pen. – è stata pronunciata il 09 aprile 2022 ed è divenuta res iudicata il 08 ottobre 2024.
Dunque, secondo il testo legislativo indicato, l’art. 175 cod. proc. pen. nell nuova formulazione non è applicabile al caso in oggetto, perché la norma invocata non era ancora in vigore alla data di emissione della sentenza di condanna.
La ricorrente, in considerazione del contesto normativo vigente, avrebbe o potuto presentare istanza di remissione in termini, ma limitatamente alle ipotesi previste dal comma 1 dell’art. 175 cod. proc. pen. di caso fortuito e di forz maggiore, o, in alternativa, attivare il rimedio rescissorio.
L’error in procedendo comporta , dunque, la inammissibilità del ricorso per l’utilizzo di un’azione non ancora esperibile.
2.4. Ad ogni buon conto – a prescindere dal rilevato errore – è, comunque, il caso di evidenziare che l’istanza presentata dalla ricorrente è destituita qualsivoglia fondamento.
L’affermazione – resa dalla ricorrente- di non essere venuta a conoscenza del processo a proprio carico è oggettivamente inconciliabile con la notifica del decreto di citazione a giudizio a mani della stessa ricorrente.
Non è, dunque, in alcun modo prospettabile la ignoranza incolpevole del processo, essendo piuttosto evidente la deliberata scelta della COGNOME di disinteressarsi del processo e del suo epilogo.
Alla inammissibilità segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 19/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME
Il Presidente