Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24560 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24560 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 09/05/1981
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME con il quale,
Letto in primo luogo, si insta per la declaratoria di annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata essendo il reato ascritto (art. 635, commi primo e secondo n.1, cod. pen in relazione all’art. 625 n.7 cod. pen) estinto per intervenuta
remissione di querela e, in secondo luogo, si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131
bis cod.
pen. e al diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria;
la memoria difensiva depositata in data 20/05/2025 e, quindi, tardiva;
letta che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.19/03/2024 n.
rilevato
31, il reato in contestazione è attualmente procedibile a querela della persona offesa e che al ricorso sono allegati la rituale remissione di querela da parte di
NOME COGNOME intervenuta in data 06/11/2024 (dunque, successivamente alla sentenza di primo grado ed in pendenza dei termini di impugnazione della
stessa) e la relativa accettazione dell’imputata effettuata il 19/11/2024 tramite il difensore di fiducia munito di procura speciale;
considerato che, conseguentemente, il reato ascritto alla ricorrente si deve ritenere estinto per intervenuta remissione di querela, con spese poste a carico del querelato ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 3 giugno 2025
Il Presidente