Remissione di Querela: La Cassazione Chiarisce la Sorte delle Spese Processuali
La remissione di querela rappresenta un istituto giuridico che porta all’estinzione del reato, ma quali sono le sue conseguenze sulle spese del processo? Con la recente sentenza n. 19752 del 2025, la Corte di Cassazione offre un’importante precisazione, stabilendo che la rinuncia alla querela non esonera automaticamente l’imputato dal pagamento delle spese processuali maturate.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Salerno. Durante il procedimento dinanzi alla Suprema Corte, è intervenuta la remissione della querela da parte della persona offesa. Tale atto, pur avendo l’effetto di estinguere il reato per cui si procedeva, ha posto la questione relativa a chi dovesse farsi carico delle spese legali accumulate fino a quel momento.
La Decisione della Corte sulla remissione di querela
La Corte di Cassazione, pur prendendo atto della causa estintiva del reato, ha deciso di non ‘assolvere’ l’imputata dagli oneri economici del procedimento. La sentenza, infatti, si conclude con un dispositivo chiaro: la condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico processuale.
Le Motivazioni
La motivazione alla base di questa decisione risiede nella distinzione tra la sorte del reato e la gestione delle spese del processo. La remissione di querela agisce sul reato, estinguendolo, ma non interviene automaticamente sulle obbligazioni civili derivanti dal processo stesso, come il pagamento delle spese. Lo Stato ha sostenuto dei costi per portare avanti il procedimento fino al momento della remissione. La Corte, pertanto, applica il principio secondo cui chi ha dato causa al processo, in questo caso l’imputata, deve sopportarne i relativi costi, a meno che non vi sia un diverso accordo tra le parti che includa esplicitamente la rinuncia alle spese.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La sentenza in esame ha importanti implicazioni pratiche. Insegna che l’accordo per una remissione di querela dovrebbe idealmente includere anche una clausola specifica riguardante la ripartizione o la rinuncia alle spese processuali. In assenza di un tale accordo, la regola generale prevede che l’imputato rimanga onerato del pagamento. Questa pronuncia serve da monito sia per gli imputati che per le persone offese: la chiusura di un capitolo penale attraverso la remissione non significa necessariamente la chiusura di tutte le conseguenze economiche ad esso collegate. È fondamentale, quindi, una gestione attenta e completa degli accordi che pongono fine a una controversia penale.
Cosa significa ‘remissione di querela’?
La remissione di querela è l’atto con cui la vittima di un reato (procedibile a querela) ritira la propria istanza di punizione, causando l’estinzione del reato stesso.
La remissione di querela cancella automaticamente le spese processuali a carico dell’imputato?
No. Sulla base di questa sentenza, la remissione di querela estingue il reato ma non cancella automaticamente l’obbligo per l’imputato di pagare le spese processuali sostenute fino a quel momento.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo specifico caso?
La Corte di Cassazione, pur dichiarando l’estinzione del reato per remissione della querela, ha condannato l’imputata al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19752 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 19752 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COPERTINO il 03/09/1977
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’art. 640 comma 2 n.
Rilevato
2-ter cod. pen. prevede espressamente
la punibilità a querela del reato “se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui
identificazione”
Considerato pertanto che si deve ritenere che la truffa commessa cd. “via
internet” non è più punita ai sensi dell’art. 640 comma 2 n.
2-bis cod. pen. (che
richiama l’art. 61 n. 5 cod. pen.), ma in forza della specifica disposizione sopra richiamata;
Ritenuto pertanto che, essendovi stata remissione di querela, deve essere
pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per mancanza della condizione di procedibilità;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali Così deciso il 15/04/2025