Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38771 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38771 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 28/10/2025
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Milano il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d’appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio della sentenza; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi non luogo a procedere per remissione di querela e revoca delle statuizioni civili.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 14/03/2025, la Corte di appello di Bologna, adita su impugnazione dell’imputata NOME COGNOME, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza del 14/01/2017, assolveva l’imputata dal reato lei contestato al capo B) della rubrica (art 485 cod. pen.) perchØ il fatto non Ł piø previsto dalla legge come reato e dichiarava non doversi procedere nei confronti della medesima, in relazione agli ulteriori reati contestati ai capi A), C) e D), in quanto estinti per prescrizione. Revocava la provvisionale disposta in primo grado e confermava, invece, le restanti statuizioni civili.
Avverso la sentenza dei giudici di appello, nella parte in cui confermava le statuizioni civili, proponeva ricorso l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputata COGNOME, articolando vari motivi.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge, violazione dell’art. 111 Cost., mancanza di motivazione o motivazione apparente, rilevando come la Corte di appello non abbia dato risposta alle deduzioni portate nell’atto di impugnazione. Al riguardo, richiamando Sez. U. n. 36208/2024, la ricorrente rileva come il giudice di appello, pur a fronte della causa estintiva del reato, avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti per un’assoluzione nel merito, di contro risultando portata in sentenza una motivazione meramente apparente, affidata a clausole di stile, senza un esame critico dei motivi di appello. Tale vizio non sarebbe d’altro canto eluso, a parere della ricorrente, neppure dal richiamo per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, attese le specifiche censure ad essa portate con l’appello, sia con riguardo al mancato accoglimento delle istanze istruttorie, sia con riguardo alle statuizioni civili, di cui l’appellante contestava quantum e motivazione.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione del diritto di difesa e nullità della perizia grafologica, per mancata osservanza dell’oggetto dell’incarico (da cui erano rimaste escluse, pur a fronte delle eccezioni della difesa, alcune scritture comparative).
2.3. Con terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione del diritto di difesa, con riferimento alla mancata ammissione della perizia tecnico-contabile richiesta, di cui si rileva l’importanza anche solo ai fini della valutazione della tempestività della denuncia, posto che tale accertamento avrebbe consentito di verificare la cronologia delle annotazioni delle operazioni relative alla gestione aziendale.
2.4. Con quarto motivo, viene dedotta erronea valutazione dei presupposti in diritto ed erroneità della motivazione, rilevandosi come la Corte di appello non si sia pronunciata in relazione alle censure mosse, con l’appello, alla motivazione del giudice di prime cure, ed in relazione a quegli elementi che sarebbero stati idonei ad integrare il ragionevole dubbio ostativo anche al riconoscimento delle pretese civilistiche.
2.5. Con quinto ed ultimo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 82 cod. proc. pen., in relazione alla mancata revoca delle statuizioni civili sul presupposto della intervenuta revoca della costituzione di parte civile per fatti concludenti. Al riguardo, rileva come la parte civile sia stata assente e silente nel giudizio di appello, nonostante il decreto di citazione in appello contenesse l’esplicito invito alla parte a formalizzare l’esistenza di un perdurante interesse e della volontà di chiedere la conferma delle statuizioni civili, con avviso che in difetto potesse ritenersi tacitamente revocata la costituzione.
2.6. In data 16/10/2025 il difensore, AVV_NOTAIO, faceva pervenire verbale con cui, in data 13/10/2025, innanzi alla RAGIONE_SOCIALE Carabinieri RAGIONE_SOCIALE Monticelli D’Ongina, la persona offesa, NOME COGNOME, provvedeva a rimettere la querela sporta in data 11/08/2011, ed integrata il 12/09/2011, nei confronti di NOME COGNOME, dichiarando altresì di volere revocare la costituzione di parte civile, nonchØ successivamente, in data 21/10/2025, il verbale di accettazione della remissione di querela da parte dell’odierna ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, i reati di cui ai capi A), C) e D) dell’imputazione, procedibili a querela, risultano estinti per remissione di querela e la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio.
Ne consegue anche l’eliminazione delle statuizioni civili, in quanto, come chiarito da questa Corte, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l’estinzione del reato per tale causa travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282301 – 01; Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, COGNOME, Rv. 259989).
Le superiori considerazioni risultano assorbenti.
Non essendo stato convenuto diversamente, le spese processuali sono poste a carico dell’imputata a norma dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ i reati sono estinti per remissione di querela. Elimina le statuizioni civili. Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 28/10/2025
Il Presidente NOME COGNOME