Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26066 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 26066 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CASERTA il 17/02/1981
avverso la sentenza del 11/06/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di pace di Caserta,
cheaveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui
all’art. 612 cod. pen.;
– che la parte ha prodotto la remissione di querela ritualmente accettata e questa
Corte ha autorevolmente chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza
del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che
prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice d
legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del
25/02/2004, COGNOME Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/472010, Rv. 247088; n.
37688 del 08/07/2014, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv.
281326);
– che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per
essersi il reato contestato estinto per remissione di querela, ponendo a carico del querelato le spese processuali, ai sensi dell’art. 340 cod. proc. pen.;
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Presidente