Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13985 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 13985 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VALLO DELLA LUCANIA il 29/04/1967
avverso la sentenza del 05/04/2024 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della
Lucania che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni personali.
2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.
2.1. Il difensore dell’imputato, unitamente al ricorso, ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione (del 10 settembre 2024
dinanzi alla Sezione di P.G., aliquota P.S., Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Vallo della Lucania).
2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale
su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente
proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv.
227681).
Pertanto, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell’art. 152 cod. proc. pen..
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del ricorrente. Così deciso il 26/03/2025