Remissione di Querela: Quando Porta all’Annullamento della Sentenza
La remissione di querela rappresenta un istituto fondamentale nel diritto processuale penale, capace di determinare l’esito di un intero procedimento. Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i principi che governano l’estinzione del reato per questa causa, chiarendo la procedura da seguire e le conseguenze in termini di spese processuali. Analizziamo nel dettaglio una pronuncia che, sebbene sintetica, offre spunti di riflessione cruciali.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania. La vicenda processuale, giunta al suo grado di giudizio finale, ha subito una svolta decisiva a seguito dell’intervento di una causa di estinzione del reato: la remissione della querela da parte della persona offesa. Questo atto ha spostato il focus della Corte dalla valutazione del merito della vicenda alla verifica dei presupposti per la declaratoria di estinzione del reato.
La Decisione della Corte e la Remissione di Querela
La Suprema Corte, con la sentenza n. 13984 del 2025, ha deciso di annullare la sentenza impugnata senza disporre un nuovo processo (annullamento senza rinvio). La ragione di tale decisione risiede proprio nell’avvenuta remissione di querela, che ha comportato l’estinzione del reato contestato all’imputata. La Corte ha inoltre stabilito che le spese del procedimento debbano essere poste a carico della ricorrente.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un percorso logico-giuridico chiaro e consolidato. I giudici hanno innanzitutto constatato la presenza di una causa estintiva del reato, la remissione di querela, disciplinata dall’art. 152 del codice di procedura penale.
Prima di poter dichiarare l’estinzione, la Corte ha però l’obbligo di verificare se sussistano i presupposti per una pronuncia più favorevole all’imputato, ovvero un’assoluzione nel merito con formula piena, come previsto dall’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale. Questa norma impone al giudice di assolvere l’imputato se risulta evidente che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per pervenire a una simile pronuncia assolutoria. Di conseguenza, in assenza di prove evidenti di innocenza, l’unica via percorribile era quella di prendere atto della causa estintiva.
L’annullamento senza rinvio è la naturale conseguenza di questa constatazione: essendo il reato estinto, non vi è alcuna ragione per un nuovo giudizio di merito. Infine, per quanto riguarda le spese processuali, la Corte ha applicato l’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, che pone le spese a carico del querelato in caso di remissione, salvo diverso accordo tra le parti. Essendo l’imputata la ricorrente, è stata lei a essere gravata dei costi.
Le Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza conferma un principio cardine del nostro ordinamento: la volontà della persona offesa, nei reati procedibili a querela, è decisiva. La remissione di querela ha un effetto dirompente sul processo, portando all’estinzione del reato e all’annullamento della sentenza di condanna. Tuttavia, ciò non avviene automaticamente. Il giudice deve sempre effettuare una valutazione prioritaria sulla possibile innocenza dell’imputato. Solo se non emergono elementi per un’assoluzione piena, la causa estintiva può operare. La pronuncia chiarisce inoltre in modo inequivocabile che, in questi casi, le spese del procedimento gravano sull’imputato, chiudendo il cerchio processuale in modo definitivo.
Cosa succede se viene ritirata la querela durante un processo?
Se la querela viene ritirata (remissione di querela), il reato si estingue. La Corte, prima di dichiarare l’estinzione, deve verificare se esistono le condizioni per assolvere l’imputato con formula piena. Se non sussistono, la sentenza viene annullata e il reato dichiarato estinto.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza “senza rinvio”?
La Corte ha annullato la sentenza senza rinvio perché la remissione della querela ha estinto il reato in modo definitivo, rendendo superfluo un nuovo processo di merito.
Chi paga le spese del procedimento in caso di estinzione del reato per remissione di querela?
In base alla sentenza, le spese del procedimento sono state poste a carico della parte ricorrente (l’imputata), come previsto dall’articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13984 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 13984 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a POLLICA il 08/12/1945
avverso la sentenza del 10/05/2024 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della
Lucania che ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di lesioni personali.
2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.
2.1. Il difensore dell’imputata, unitamente al ricorso, ha versato in atti il verbale di remissione di querela da parte della persona offesa (del 14 ottobre 2024
dinanzi ai Carabinieri della stazione di Pollica) e verbale di accettazione (redatto dalla medesima stazione CC lo stesso giorno).
2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale
su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente
proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv.
227681).
Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., occorre dichiarare l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 cod. proc. pen..
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Le spese del procedimento sono a carico dell’imputata ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico della ricorrente.
Così deciso il 26/03/2025