Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29285 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 29285 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 17/08/1980
avverso la sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOMECOGNOME ricorrente in epigrafe, ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino, in funzione di giudice di appello, che lo
aveva condannato alla multa di € 206,00 per il reato di cui all’art. 590 cod.
pen.
Rappresenta, con un unico motivo di ricorso, che la persona offesa aveva rimesso la querela.
Risulta dagli atti che la persona offesa COGNOME NOME ha rimesso la querela in data 31 gennaio 2025 presso il Comando dei Carabinieri e che
l’imputato ha accettato la remissione .
La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su
eventuali cause di inammissibilità e va dichiarato dal giudice di legittimità, purchè il ricorso sia stato tempestivamente proposto (S.U. 25 febbraio
2004, COGNOME, Rv. 227681).
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela con conseguente condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, non essendo stato diversamente convenuto (art. 340, u.c., cod.proc.pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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