Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23409 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23409 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Lecce il 14/08/1962 avverso l’ordinanza del 17/12/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di Siracusa, esaminato gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere, NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Magistrato di sorveglianza di Catania – provvedendo, in sede di opposizione, ai sensi degli artt. 666, 667 comma 4, e 678 comma 1-bis, cod. proc. pen., sull’istanza di remissione del debito per spese di giustizia avanzata da NOME COGNOME dell’ammontare di euro 3.902,40 iscritte in RG 538 del 2016 – la respingeva, per difetto del requisito delle disagiate condizioni economiche e per assenza di nova rispetto al provvedimento oggetto di impugnazione.
Richiamata, per relationem la motivazione del provvedimento opposto, evidenziava – in senso ostativo alle ragioni del condannato – l’acclarata attività lavorativa svolta nella Casa circondariale e osservava che la dedotta perdita di possesso del mezzo tg. LE22744 non costituiva elemento nuovo tale da incidere sull’indagine finanziaria svolta sulle condizioni economiche di Caracciolo.
Ricorre per cassazione il condannato, tramite il difensore di fiducia, avv. COGNOME denunciando, la violazione degli artt. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 e 125 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione.
Premette che le disagiate condizioni economiche, presupposto del beneficio, non coinciderebbero con l’assoluta indigenza, ma con una seria difficoltà a far fronte al debito, tale da comportare un considerevole squilibrio del bilancio domestico, precludere il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita e compromettere il reinserimento sociale.
Lamenta che il giudice di merito, nell’escludere siffatta situazione, avrebbe reso una motivazione apparente e, comunque, contraddittoria, fondata sulla titolarità di un vetusto motociclo e sulla retribuzione per l’attività lavorativa svolta nell’Istituto di pena, senza fornire alcuna motivazione sulla reale possibilità del condannato di far fronte, con il reddito percepito al debito maturato, e trascurando la definizione in senso a lui favorevole di due procedimenti penali che dimostrerebbero una condotta irreprensibile.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 17 giugno 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente, in data 11 marzo 2025, ha depositato conclusioni scritti con le quali, nel richiamare i motivi di ricorso, ha segnalato che altro Magistrato di sorveglianza, di cui ha
allegato il relativo provvedimento, ha riconosciuto, in data 1° dicembre 2023, a Caracciolo la remissione del debito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, va rigettato.
Nella giurisprudenza di questa Corte Ł fermo il principio secondo cui «il requisito delle disagiate condizioni economiche Ł integrato non solo quando il soggetto si trovi in uno stato di assoluta indigenza, nel qual caso non può esservi alcun dubbio sulla ricorrenza del requisito, ma anche quando l’adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere quindi il recupero e il reinserimento sociale (tra molte, Sez. 1, n. 42026 del 6/7/2018, M., Rv. 273974- 01; Sez. 1, n. 13611 del 13/3/2012, Valenti, Rv. 252292-01; Sez. 1, n. 5621 del 16/1/2009, COGNOME, Rv. 242445-01; Sez. 1, n. 14541 del 24/1/2006, COGNOME, Rv. 233939-01; Sez. 1, n. 1137 del 8/3/1994, Spagnolo, Rv. 197411-01), mentre detto requisito non sussiste nel caso in cui il soggetto versi in semplici difficoltà finanziarie (Sez. 1, n. 3575 del 28/5/2013, COGNOME, Rv. 256750-01).
Si Ł poi precisato che la prospettata condizione d’incapienza reddituale – da rapportarsi all’entità della somma oggetto di richiesta – può essere di certo smentita dai contenuti di verifiche che, anche sul piano indiziario, evidenzino l’esistenza di un tenore di vita tale da far ragionevolmente presumere l’esistenza di redditi non dichiarati (Sez. 1, n. 36677 del 20/6/2013, COGNOME, non massimata), che la valutazione del requisito delle disagiate condizioni economiche può fare riferimento alla situazione economica del nucleo familiare dell’interessato purchØ si accerti l’effettiva incidenza delle risorse familiari sulle condizioni economiche dell’interessato (Sez. 1, n. 18885 del 28/02/2019, Corso, Rv. 275660 – 02) e che possono essere valorizzate le sentenze di condanna passate in giudicato dalle quali desumere, seppur approssimativamente, il valore complessivo dei profitti illeciti prodotti e, con esse, la presumibile situazione reddituale o economica del soggetto obbligato (Sez. 1, n. 45220 del 03/11/2021, Genovese, Rv. 282454 – 01).
Quanto alla regolarità della condotta, la stessa Ł da valutarsi secondo i parametri di cui all’ultimo comma del precedente art.30-ter, Ord. pen., in base ai quali la condotta si considera regolare quando il soggetto, durante la detenzione, ha “manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali”), sicchØ deve escludersi che possa ritenersi esigibile, come ulteriore condizione, quella costituita da un ravvedimento del soggetto, quale desumibile da una postuma ammissione delle sue responsabilità (Sez. 1, Sentenza n. 34102 del 06/07/2001, COGNOME, Rv. 219756 – 01) ovvero una positiva partecipazione all’opera di rieducazione (Sez. 1, n. 28257 del 26/03/2021, COGNOME; Rv. 281753 – 01)
L’accoglimento della richiesta di remissione del debito non implica la revisione critica da parte del condannato della sua vita anteatta, ma soltanto la costanza nella tenuta di un comportamento corretto. (Sez. 1, n. 6827 del 28/01/2016, Virga, Rv. 265952 – 01; Sez. 1, n. 18686 del 23/04/2009, Branca, Rv. 243781 – 01; Sez. 1, n. 7772 del 16/11/2007, ComandØ, Rv. 239229 – 01)
Il Giudice specializzato ha fatto buon governo dei principi sin qui richiamati e – diversamente da quanto affermato dal ricorrente – anche attraverso il richiamo per relationem della motivazione del provvedimento opposto, ha svolto una motivazione sul diniego della remissione del debito esente da fratture logiche e aderente alle risultanze in atti.
Si tratta di motivazione che resiste alle deduzioni assertive e rivalutative contenute nel ricorso, che non si confrontano con la condanna per reato lucrogenetico (art. 416-bis cod. pen.) e che, invece, per fanno riferimento a provvedimenti assolutori, non allegati al ricorso, così rendendolo non auto-sufficiente. Il ricorrente, invece, allega – inammissibilmente perchØ si tratta invero di
provvedimento non prodotto dinanzi al Magistrato di sorveglianza – il provvedimento con cui altro Giudice di sorveglianza ha concesso a COGNOME la rimessione del debito, reputandolo sussistenti i requisiti dell’impossidenza e della regolarità della condotta.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 28/03/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME