Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8605 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 8605  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/04/2023 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con decreto del 26 agosto 2022 il magistrato di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di remissione del debito di cui all’art. 6 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 presentata da NOME COGNOME. In particolare, il magistrato riteneva si fosse formato il giudicato sul decreto del 9 aprile 2018, che aveva deciso una identica istanza presentata da COGNOME, e che il mutamento della situazione economica dell’interessato, in ogni caso proprietario di beni e titolare di pensione, non poteva rilevare.
Con ordinanza del 17 aprile 2023 il magistrato di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata da COGNOME, evidenziando che il
decreto del 9 aprile 2018 non è stato impugNOME, e quindi ha acquisito efficacia di giudicato e che, ragionando diversamente, potrebbe essere consentita una reiterazione all’infinito della medesima istanza.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condanNOME, per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce inosservanza di norma processuale in quanto nei procedimenti di sorveglianza non esiste l’istituto del giudicato e trova applicazione il principio generale della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risulti che la situazione di fatto che li aveva giustificati è cambiata.
Con il secondo motivo deduce inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione perché nel decreto del 26 agosto 2022 del magistrato di sorveglianza, poi opposto, ci si limitava ad affermare che il mutamento delle condizioni economiche del condanNOME fosse frutto di scelta di diversi assetti patrimoniali, motivazione elusiva dell’analisi effettiva della situazione reale del debitore che il magistrato di sorveglianza era tenuto a fare; eppure la difesa del ricorrente aveva evidenziato che il quadro patrimoniale come ricostruito nel fascicolo istruttorio era erroneo e distonico con i dati reali e meritasse secche smentite anche solo per il decorso del tempo tra il 2017 ed il momento della nuova istanza durante il quale erano cambiate erano cambiate una molteplicità di cose.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
E’ fondato, in particolare, il primo motivo.
Il magistrato di sorveglianza non ha deciso il merito dell’opposizione, ma si è limitato a dichiararla inammissibile per l’esistenza di una preclusione processuale a rivalutare una vicenda già decisa con il decreto dello stesso ufficio del 9 aprile 2018.
Il ricorso attacca la decisione sostenendo che una tale preclusione non esista nel sistema processuale.
L’argomento è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che, pur non esistendo giudicato in senso formale, anche nei procedimenti davanti al magistrato di sorveglianza aventi ad oggetto la remissione del debito operi la preclusione processuale determinata dall’applicazione del principio del ne bis in idem (Sez. 1, Sentenza n. 44849 del
14/10/2008, COGNOME, Rv. 242193: “Il principio del “ne bis in idem” sancito dall’art. 649 cod. proc. pen. è operante, oltre che nel procedimento di cognizione, anche per le ordinanze emesse dalla magistratura di sorveglianza, sicché, in mancanza di elementi nuovi, non è consentito al magistrato di sorveglianza di revocare l’ordinanza di remissione del debito”).
Questa preclusione, però, trova il suo limite nella circostanza che nella nuova istanza di remissione del debito non vengano dedotti aspetti fattuali in precedenza non rappresentati, o non trattati dall’autorità decidente, e sui quali non sia stato esercitato il potere delibativo dell’organo giurisdizionale, purchè tali aspetti fattuali in precedenza non valutati siano sufficienti a condurre all’accoglimento dell’istanza (Sez. 1, n. 28276 del 02/02/2018, Copelli, n.m.: “La riproposizione della richiesta di remissione del debito dopo il rigetto e la declaratoria d’inammissibilità di una domanda precedente non è vietata ed è consentita, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., comma 2, quando con essa si deducano aspetti fattuali o giuridici in grado di condurre al suo accoglimento, in precedenza non rappresentati o non trattati dall’autorità decidente e sui quali non si sia esercitato il relativo potere delibativo”).
La preclusione, pertanto, è superata dall’allegazione nella istanza di aspetti fattuali nuovi, idonei a condurre all’accoglimento dell’istanza, su cui il giudice è tenuto a pronunciarsi nel merito.
Il sistema processuale non impedisce al magistrato di sorveglianza di valutare che gli aspetti fattuali asseritamente nuovi dedotti sull’istanza non sono realmente innovativi o non sono idonei a spostare la decisione già presa, ma in tal caso il magistrato deve motivare sulle ragioni della non novità o non idoneità delle allegazioni dell’istante, e una motivazione di questo tipo nel provvedimento impugNOME non vi è.
Ne consegue che la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza di Roma.
Così deciso il 13 dicembre 2023.