Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22107 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22107 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il 20/05/1969
avverso l’ordinanza del 21/10/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/scritte le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale de Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Spoleto.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha rigettat l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento dello stesso Magistrato con cui era dichiarata inammissibile l’istanza di remissione del debito relativa a diverse partit credito per spese di giustizia del Tribunale di Cosenza e della Corte di appello di Catanzaro indicate in una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate di Pavia.
Si osserva nell’ordinanza emessa all’esito di opposizione che: – sotto il prof comportamentale il detenuto risulta essere stato sanzionato nel corso del periodo detentivo per fatti in violazione di precise regole penitenziarie di comportamento che disciplinano il regi speciale cui risulta sottoposto; – in merito alle condizioni economiche dalla nota trasmessa d Comando Compagnia Guardia di Finanza di Cosenza, in data 18 gennaio 2022, emerge che il condannato e i familiari con lui conviventi prima della detenzione risultano avere percepit redditi da lavoro dipendente e che, inoltre, la moglie è proprietaria di quote di numerosi be immobili, fabbricati e terreni, in una località turistica in provincia di Belluno; – l’int quindi, non versa in condizioni economiche che possano ritenersi disagiate in relazione all’entità complessiva del debito riferibile alle spese di giustizia, considerato che tale req sussiste quando il soggetto si trovi in un effettivo stato di indigenza e non anche nel caso in possa versare in difficoltà finanziarie, come evidenziato dal suo difensore, in assenza peralt di documentazione in ordine all’asserito irrisorio valore economico di tali possidenze.
Avverso tale provvedimento COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di Legge – e in particolare dell’art. 6 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 – anche come motivazione inesistente e/o apparente.
Rileva la difesa che non si comprende quali siano le norme comportamentali che si assumono violate durante il periodo detentivo, anche considerato il riconoscimento della liberazione anticipata in relazione a tutti i periodi richiesti sin dal 2014. Aggiunge che compagna del suo assistito, e convivente dello stesso prima della sua carcerazione, non è mai divenuta sua moglie, non essendo, pertanto, gravata da alcun dovere giuridico di adempiere alle obbligazioni del convivente; – NOME COGNOME percepisce per lo svolgimento di lavoro saltuari all’interno della struttura penitenziaria una retribuzione mensile di 250 euro, da cui van detratti 100 euro a titolo di mantenimento dei congiunti; – i beni immobili, di cui alla nota Guardia di Finanza, sono esclusivamente della sua compagna, in quanto dalla medesima ereditati; – il debito complessivo nei confronti dell’Erario è pari ad euro 45.496,07 e come t
non risulta affrontabile con la modesta retribuzione sopra indicata. Insiste per l’an dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 6 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 prevede, al secondo comma, che se l’inter è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo o per quelle di man rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta, ai sensi dell’art. 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Non è previsto, in relazione alla remissione del debito, un onere di allegazione es carico dell’interessato, essendo attribuito all’autorità giudiziaria il potere di co acquisizioni istruttorie ritenute necessarie; ne consegue che non è inammissibile l’i condannato non corredata da sufficiente documentazione (Sez. 1, n. 5790 del 18/11/ Schiavone). Il suddetto articolo non può essere letto in maniera sistematica, prescin contesto procedurale regolato dall’ art. 678 cod. proc. pen. che mutua il relativo mo art. 666 stesso codice, il cui comma 5 attribuisce espressamente all’autorità g procedente il potere (tra l’altro) di richiedere tutte le informazioni e i documenti bisogno ai fini della decisione (Sez. 1, n. 12389 del 02/03/2007).
Il Magistrato di sorveglianza nel provvedimento impugnato non fa buon governo di principi, incorrendo, altresì, in carenze motivazionali, quasi ai limiti del motivazionale.
Fa riferimento, invero, a violazione di norme comportamentali e a sanzioni nel co periodo detentivo, senza però precisare né le une né le altre e, quindi, senza spieg cosa sarebbero consistiti i comportamenti, che impedirebbero di configurare il presu della regolare condotta richiesto dal suddetto disposto normativo per la remissione de a fronte, peraltro, del riconoscimento della liberazione anticipata in relazione al periodo.
Inoltre, per quanto concerne le condizioni economiche, l’ordinanza conferisce ril fatto che il condannato e i familiari conviventi hanno percepito redditi prima della car ma non ne precisa l’entità f né considera che la carcerazione è iniziata nel 2014 e che, qui sarebbe stato necessario verificare, facendo uso dei poteri sopra indicati, se da q siano residuate disponibilità attuali.
Infine, relativamente alle quote di proprietà della moglie, che il ricorso precis realtà convivente di fatto, l’ordinanza non chiarisce se le stesse siano facilmente mo e se in misura tale da potere coprire il pagamento almeno in parte di un debito ammon euro 45.000,00.
2. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei suddetti principi, al Magistrato di sorveglianza di Spoleto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Spoleto.
Così deciso in Roma, 1’11 marzo 2025.