Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18166 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Partinico il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo del 29/09/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME (detenuto sottoposto al regime ex art .41-bis Ord. pen.) avverso l’ordinanza del 22 dicembre 2022 del medesimo Magistrato di sorveglianza, con la quale era stata respinta l’istanza di remissione del debito (pari a circa 900.000,00 euro) avanzata dal predetto per carenza del requisito delle disagiate condizioni economiche, in considerazione del ruolo verticistico rivestito dal detenuto nell’ambito di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art.6 d.lgs. 115/2002 ed il vizio di motivazione mancante, contraddittoria ed illogica.
Al riguardo osserva che il Magistrato di sorveglianza aveva acquisito informative della Guardia di Finanza rispetto alle condizioni economiche del detenuto, dalle quali era emerso che la sua unica fonte di reddito era rappresentata dalla retribuzione per il lavoro svolto in carcere, ma che ciò nonostante ha rigettato l’opposizione alla luce del ruolo verticistico rivestito dal condannato nell’ambito della associazione mafiosa, la quale, come accertato giudizialmente garantisce agli associati detenuti uno stipendio, sostenta le loro famiglie e garantisce ai vertici (come NOME COGNOME) i proventi delle attività illecite gestite dallo stesso sodalizio.
2.2. Il Magistrato di sorveglianza, pertanto, avrebbe respinto il reclamo senza tenere conto di quanto riferito dalla Guardia di Finanza, dando invece rilievo ad elementi di carattere meramente presuntivo non previsti dalla norma sopra richiamata ed incorrendo, in tal modo, nel vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Preliminarmente, deve osservarsi che avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza è deducibile, come motivo di ricorso per cassazione, anche il vizio di motivazione del provvedimento. Benché sia stato, infatti, affermato (v. tra le altre Sez. 7, n. 33620 del 18/9/2014, dep. 2015, Bordonaro, non nnassimata) che, non recando l’art. 236, comma 2, disp. coord. cod. proc. alcun riferimento alle materie di competenza del magistrato di sorveglianza, l’art. 71-ter Ord. pen. non è derogato in parte de qua dalla anzidetta norma di coordinamento, la successiva evoluzione giurisprudenziale si è consolidata sull’opposto principio, qui condiviso e riaffermato, secondo il quale avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza è esperibile ricorso per cassazione, oltre che per violazione di legge, anche per vizio di motivazione, alla stregua dell’art. 678 cod. proc. pen., come riformulato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha introdotto una disciplina nuova, che non consente più di r conoscere forza ultrattiva agli artt. 71 ss. Ord. pen. (Sez. 1, n. 31595 del 4/6/2018, COGNOME, Rv. 273853-01; Sez. 1, n. 30638 del 14/2/2017, COGNOME, Rv. 270959-01).
3. Tanto premesso, e venendo al merito delle censure, va ricordato che, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, il requisito delle disagiate condizioni economiche è integrato non solo quando il soggetto si trovi in uno stato di assoluta indigenza, nel qual caso non può esservi alcun dubbio sulla ricorrenza del requisito, ma anche quando «l’adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere quindi il recupero e il reinserimento sociale» (cfr. Sez. 1, n. 42026 del 6/7/2018, M., Rv. 273974- 01; Sez. 1, n. 13611 del 13/3/2012, COGNOME, Rv. 252292-01; Sez. 1, n. 5621 del 16/1/2009, COGNOME, Rv. 242445-01; Sez. 1, n. 14541 del 24/1/2006, COGNOME, Rv. 233939-01; Sez. 1, n. 1137 del 8/3/1994, COGNOME, Rv. 197411-01), mentre l’indicato requisito non sussiste nel caso in cui il soggetto versi in semplici difficoltà finanziarie (Sez. 1, n. 3575 del 28/5/2013, NOME, Rv. P_IVA–P_IVA).
La prospettata condizione di incapienza reddituale – da rapportarsi alla entità della somma oggetto di richiesta – può essere di certo smentita dai contenuti di verifiche che, anche sul piano indiziario, evidenzino l’esistenza di un tenore di vita
tale da far ragionevolmente presumere l’esistenza di redditi non dichiarati (Sez. 1, n. 36677 del 20/6/2013, NOME, non massimata).
3.1. Nel caso di specie, tale valutazione non è stata compiuta dal Magistrato di sorveglianza poiché la decisione impugnata non appare sorretta da adeguata motivazione.
3.2. Invero il Magistrato di sorveglianza – pur a fronte del tenore delle informazioni della Guardia di Finanza sopra riportate – ha respinto il reclamo del detenuto mediante un generico richiamo al fatto che è notorio che RAGIONE_SOCIALE fornisce uno stipendio agli associati detenuti e garantisce ad essi i proventi delle attività illecite senza, però, indicare alcun concreto e specifico elemento a conferma del possesso, da parte dell’odierno ricorrente, di redditi sufficienti ad adempiere il suo debito verso l’erario senza che ciò determini un significativo squilibrio del bilancio domestico tenuto anche conto dell’ammontare della somma (circa euro 900.000,00).
3.3. Se è pur vero, infatti, come già ritenuto da questa Corte di legittimità (Sez. 4, n.25044 del 11/04/2007, COGNOME e altri, Rv. 237008), che in tema di gratuito patrocinio, ai fini dell’accertamento dei redditi derivanti da attivit illecite, è legittimo il ricorso agli ordinari mezzi di prova – ivi comprese l presunzioni disciplinate dall’ art.2729 cod. civ. – tra le quali rientrano il tenore vita dell’interessato e dei familiari conviventi, come pure qualunque altro fatto che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito per cui è intervenuta condanna, nel caso in esame le scarne argomentazioni svolte sul punto dal giudice di merito non prendono in considerazione il generale divieto di applicazione analogica in malam partem di criteri riconosciuti invocabili solo per il patrocinio per non abbienti, né valutano adeguatamente, in ogni caso, che la disponibilità economica da redditi illeciti del soggetto avrebbe dovuto emergere con chiarezza da elementi certi ovvero da sentenze di condanna passate in cosa giudicata ove avrebbe dovuto risultare, seppure approssimativamente, il valore economico complessivo delle condotte illecite effettivamente tenute.
Diversamente opinando potrebbe inferirsi presuntivamente una disponibilità economica in capo al condannato ogni qualvolta egli sia stato ritenuto responsabile di un reato che abbia comportato il conseguimento di un profitto illecito, come elemento costitutivo del reato stesso, mentre in realtà il criterio di
indigenza di cui alla normativa qui applicata si confronta con un criterio concr ed effettivo di incapienza reddituale (in tal senso Sez. 1, n.16901 08/04/2010, Rv. 247583).
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio a Magistrato di sorveglianza di Viterbo per nuovo giudizio che – in piena autonomia decisionale – tenga conto dei rilievi sopra illustrati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato d sorveglianza di Viterbo.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2024.